Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 6
Il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata.
L'obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da dette prove.
Il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata.
In un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 n. 3 cod. civ. anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva.
L'obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da dette prove.
In un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 n. 3 cod. civ. anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
기 PREMA DI CASSAZIONE 4 7 O ) 3 L . E L C N O B LA COR A 1 E P 9 I A 9 E 1 P N R - SEZIONE TERZA CIVILE I 1 O E I 1 - Z C 2 1 A I 2 R D . T S L U Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I Compos L Oggetto 9 G 3 E R E E 583 /01 A N 6 Somministrazione di Dot Presidente GIULIANO D 4 , T energia elettrica. . E S T T I T ( N R E Considier Dott. Vincenzo SALLUZZO S A E R.G.N. 16996/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Cron. 13411 TALEVI - Rel. Consigliere Dott. Alberto - Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 23/02/01 ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENEL S.P.A., con sede in Roma, in persona dell'Ing. Danilo Severini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IS MA;
- intimata avverso la sentenza n. 75/98 del Giudice di pace di BELVEDERE MARITTIMO, emessa il 15/07/98 e depositata il 24/07/98 (R.G. 59/98); 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di 6nd 113 1 consiglio TALEVI;
lette le Generale dichiari di legge. il 23/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si l'estinzione del processo con le conseguenze 2 ORDINANZA Rilevato che l'ENEL s.p.a. proponeva ricorso per cassazione nei confronti .... di ER AR contro la sentenza 15 - 24.7.98 (n. sent. 75/98; R.G. 59/98) del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;
rilevato che detto ricorrente ENEL s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
ritenuto che
detta rinuncia deve considerarsi rituale;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività processuale;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 23.2.2001. IL PRESIDENTE A IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 27 APR. 2001 lì IL CANCELLIERE 4 Giovanni Giambattista O 7 ) L 3 L . E P O E Z N A I S P E O U N C T S B , R A 1 E O P 9 C E 9 I N 1 D - O 1 I E 1 Z - A C 1 I R 2 T D . S I L U I G 9 E G 3 R E E A 6 N D . 4 E T . T S T I N T ( E R S A E 3