Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 583
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

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Il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata.

L'obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da dette prove.

Il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata.

In un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 n. 3 cod. civ. anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva.

L'obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da dette prove.

In un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 n. 3 cod. civ. anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva.

Commentari3

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    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 ottobre 2023

    Infiltrazioni di acqua e di umidità in condominio: come si stabilisce chi è proprietario di una tubatura. Il caso della braga, punto di snodo e raccordo tra tubi condominiali e privati. Vivere in un condominio può comportare situazioni complesse, come un'infiltrazione d'acqua da un tubo danneggiato. Quando ciò accade, la domanda più frequente è: chi risarcisce i danni ed è tenuto a riparare la perdita? Per stabilirlo bisogna innanzitutto identificare il proprietario della tubatura. È su di lui che grava tutta la responsabilità. E le opzioni sono due: o la conduttura è condominiale oppure è del singolo condomino. Di tanto ci occuperemo in questo articolo. Vedremo chi paga per un tubo …

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  • 2Braga condominiale: chi paga?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 ottobre 2023

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  • 3Presupposizione, causa, differenze, motivi, differenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 583
Data del deposito : 17 gennaio 2001

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