Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 39078
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Massime1

La rappresentanza processuale della parte civile si realizza, in base all'art. 100 cod. proc. pen., attraverso il ministero di un difensore munito di procura speciale, dovendo escludersi che nel processo penale l'azione civile possa esercitarsi secondo le forme previste dall'art. 86 cod. proc. civ.; ne consegue che è viziata da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio anche oltre il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen., la richiesta di sequestro conservativo formulata dalla parte civile non assistita da un difensore munito di procura speciale.

Commentari2

  • 1legittimazione processuale
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

    per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Con la sentenza n. 37806 del 20.11.2025 la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della rappresentanza del minore nel processo penale, con particolare riferimento alla legittimazione processuale del curatore speciale nominato nell'ambito dei giudizi civili sulla responsabilità genitoriale. La Corte si è pronunciata sulla eccezione posta dalla difesa dell'imputato, per violazione di legge in relazione agli artt. 76, 77, 338 c.p.p., per cui il curatore speciale nominato nel giudizio civile si sarebbe erroneamente costituito parte civile in mancanza di nomina specifica in sede penale. Sul punto già la Sezione …

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  • 2Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 39078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39078
Data del deposito : 9 aprile 2013

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