Sentenza 1 febbraio 2003
Massime • 1
L'art. 115, comma secondo cod. proc. civ. prevede che al giudice sia consentito porre a fondamento della decisione le "nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza", così riferendosi a eventi generali e obbiettivi che, in quanto tali, non sono bisognosi di specifica prova, con esclusione quindi dei fatti e delle situazioni particolari (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che situazioni relative all'impianto ferroviario nel quale prestava servizio il lavoratore non rientrassero nella nozione di fatto di comune esperienza e dovessero essere dimostrate dalla parte.)
Commentario • 1
- 1. Lo stato dell’arte su fatti notori e massime d’esperienza (nota a Cass., sez. I civ., ord., 28 febbraio 2023, n. 6075)Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO IT DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato 2002 ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27362/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/12/99 - R.G.N. 34198/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato LUCISANO per delega VESCI;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN VA IN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma la s.p.a. Ferrovie dello Stato chiedendo che a norma dell'art. 2103 c.c. gli venisse riconosciuto il diritto al superiore inquadramento in relazione alle mansioni assegnategli e svolte evidenziando che la disciplina utilizzabile per l'individuazione dei vari profili di categoria del personale ferroviario era quella di cui al Decreto Ministeriale 14 maggio 1985 n. 1085 e di cui al successivo C.C.N.L. n. 87/89. In particolare esponeva di essere utilizzato nelle mansioni di Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.) presso l'ufficio di Sibari con funzioni di direzione e coordinamento della circolazione dei treni in relazione a un ambito territoriale comprendente alcuni tratti di linee ferroviarie e numerose stazioni. Specificava, altresì, che effettuava tale coordinamento sia impartendo ordini agli agenti operanti localmente e sia attraverso il comando a distanza delle stazioni impresenziate avvalendosi di un complesso apparato elettronico. Concludeva deducendo che mentre la società datrice di lavoro lo aveva inquadrato nella settima e con il profilo di capo stazione superiore, egli, invece doveva essere inquadrato, per le mansioni in concreto svolte, nel livello superiore dell'ottava categoria di cui alle declaratorie professionali previste dal C.C.N.L. e dal D.M. n. 1085 del 1985. Con sentenza in data 23 aprile 1996 il Pretore di Roma accoglieva la domanda.
A seguito di appello delle Ferrovie dello Stato il Tribunale di Roma con decisione in data 28 aprile 1999 confermava la sentenza pretorile impugnata osservando che le mansioni in concreto svolte dal IN come Dirigente Centrale Operativo, non contestate nella loro oggettività dalla società datrice di lavoro, erano riconducibili nell'ambito del profilo professionale superiore di Capo Stazione Sovrintendente Superiore, previsto come ottava categoria dal D.M. n. 1085 del 1985, in relazione al quale sussisteva l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo della circolazione dei treni in un tratto di linea caratterizzato da più stazioni satelliti, alcune delle quali impresenziate: e, altresì, il requisito della capacità professionale, derivata dalla specifica abilitazione per l'esercizio del sistema C.T.C. (Comando Centralizzato del Traffico) e dall'obbligo di osservare, con assunzione in proprio di responsabilità, soltanto le direttive di settore poste dalle disposizioni per l'esercizio in telecomando del traffico ferroviario senza ordini impartiti da un diretto superiore. La società Ferrovie dello Stato ricorre per cassazione con unico articolato motivo illustrato da memoria.
Resiste il lavoratore con controricorso del pari illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo la società Ferrovie dello Stato denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 c.c. in relazione all'art. 41 del C.C.N.L. del 1988 e al D.M. n.
1085 del 1985, nonché violazione dell'art. 115 2^ comma c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. con illogica e insufficiente motivazione su tali punti decisivi della controversia.
In particolare la società ricorrente deduce che lo stesso Tribunale aveva individuato con la sentenza impugnata la differenza tra il profilo di settima categoria - ricoperto dal lavoratore - e quello superiore di ottava categoria - rivendicato dal medesimo - nella qualificazione dei settori degli impianti, che per la categoria superiore devono essere di notevole importanza. Dopo tale esatta individuazione, secondo la società ricorrente, il giudice di merito era pervenuto a conclusioni erronee e in aperto contrasto con la normativa contrattuale, avendo ritenuto che l'impianto di Sibari fosse di rilevante importanza e che presso tale stazione ferroviaria, ove, peraltro, già operava un Capo Stazione Sovrintendente di ottava categoria con attribuzione di compiti operativi di direzione del traffico ferroviario nell'ambito delle direttive generali del settore, il IN, nella qualità di D.C.O., svolgesse mansioni inquadrabili nella rivendicata categoria superiore.
La società ricorrente conclude rilevando che le mansioni del D.C.O. sono circoscritte alle operazioni che si rendono necessarie per l'assolvimento della funzione alla quale è stato preposto nell'ambito territoriale assegnatogli, con la conseguenza che non può riconoscersi il profilo superiore dell'ottava categoria a ogni D.C.O. a prescindere dall'accertamento delle mansioni in concreto svolte.
Nel caso in esame, secondo la società ricorrente, tale indagine specifica era stata compiuta dal Tribunale erroneamente o in modo insufficiente.
Il proposto ricorso è infondato.
Più volte questa Corte ha precisato che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate soltanto sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c. o di quello della insufficiente o contraddittoria motivazione, mentre la mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata. (v. per tutte: Cass. 4 febbraio 1999 n. 2096). Questa Corte ha già precisato che a norma dell'art. 116 c.p.c. il giudice di merito deve tener conto, nella valutazione globale della fondatezza o meno della domanda, di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti sulle concrete circostanze di fatto da provare indipendentemente dalla parte che li abbia prodotti e dallo specifico interesse perseguito con la loro deduzione. (v. Cass.23 gennaio 1988 n. 569). Tuttavia l'art. 115 secondo comma c.p.c, quando prevede che il giudice possa, senza bisogno di prova, porre a fondamento della propria decisione nozioni di fatto che rientrino nella comune esperienza, si riferisce a eventi generali e obiettivi che, in quanto tali non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità, restando in ogni caso esclusi dall'esonero probatorio i fatti o le situazioni particolari. (v. Cass. 5 aprile 1986 n. 2379). Nella specie la società ricorrente non ha investito l'interpretazione della normativa contrattuale di specifiche censure e, anzi, ha dichiarato di condividerne l'impostazione per il giudizio sul riconoscimento della qualifica.
Invece si è limitata a contestare, anche con la prodotta memoria, gli accertamenti in punto di tatto eseguiti dal giudice di merito ai fini della riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dal IN a quelle previste dal contratto collettivo e dal D.M., ritenuti pacificamente applicabili, invocando la conoscenza di situazioni (relative alla natura dell'impianto ferroviario di Sibari e al personale direttivo ivi operante) non rientrabili nelle nozioni di fatto di comune esperienza e che, perciò, andavano dimostrate e valutate nella loro concreta rilevanza con accertamento in fatto davanti al giudice di merito.
In ogni caso gli accertamenti in fatto eseguiti dal Tribunale per l'attribuzione della qualifica superiore sono stati giustificati da una motivazione esauriente e immune da vizi logici e, perciò, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Il Tribunale, infatti, aveva dichiarato corretto il riconoscimento del profilo dell'ottava categoria in favore del IN operata dal Pretore perché aveva ritenuto che le mansioni svolte pacificamente dal dipendente in riferimento all'attività relativa alla circolazione dei treni in un tratto di linea caratterizzato da più stazioni satelliti, in relazione alla capacità professionale desunta dalla specifica abilitazione di cui era in possesso il IN per l'esercizio del sistema C.T.C. (controllo centralizzato del traffico) e in relazione all'autonomia con la quale il medesimo svolgeva le mansioni assegnategli, erano inquadrabili nella rivendicata ottava categoria superiore e non già nella settima attribuitagli.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
La società ricorrente, in quanto soccombente, va condannata alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese in euro 13,00 oltre euro 3000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2003