Sentenza 23 dicembre 2016
Massime • 1
E abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione collegiale, rilevando che la competenza per il reato sottoposto alla sua cognizione (nella specie, estorsione continuata) appartiene al giudice monocratico, dispone la restituzione degli atti al P.M., determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2016, n. 15828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15828 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2016 |
Testo completo
15828-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ―Presidente SENTENZA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI N. 2381/2016 - Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE N. 38437/2016Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI nei confronti di: CH AR N. IL 07/07/1976 avverso l'ordinanza n. 4/2016 TRIBUNALE di LODI, del 10/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FULVIO BALDI, che be chiesto l'annuellements senza rinvio delle ordimente impegnite e me restituzione la жа all'effiers GUP Tribunale di dote Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Nel procedimento
contro
CC AR per il delitto di cui agli artt. 81 e 629 comma 1 cod. pen., il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, investito del procedimento penale a seguito di rinvio a giudizio disposto all'esito dell'udienza preliminare, all'udienza del 10/5/2016, ravvisando la competenza del tribunale in composizione monocratica, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Ricorre per Cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale medesimo, chiedendo rilevarsi l'erronea applicazione dell'art. 23 cod. proc. pen. in luogo dell'art. 33 septies cod. proc. pen. e l'abnormità del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Lodi, infatti, invocando impropriamente la norma di cui all'art. 23 cod. proc. inter th pen. che disciplina (attinenti la competenza degli uffici giudiziari e non già l'attribuzione dei reati alla cognizione del giudice in composizione monocratica o collegiale, ha omesso di applicare correttamente il disposto dell'art. 33 septies, cod. proc. pen. che, al primo comma, dispone che l'accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quarto, cod. proc. pen., richiamato dal terzo comma del citato art. 33 septies (Sez. 6, n. 31758 del 15/06/2006, Rv. 23486401). Si tratta, pertanto, di un atto che rientra nella categoria dell'abnormità, perché determina uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non rispecchia più il modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Ciò può avvenire tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli L positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione. di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Ove sia proprio l'attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione. Se invece all'autorità giudiziaria può riconoscersi "attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge. Non importa e non basta dunque, per la sussistenza dell'abnormità, che il potere, esistente, sia solo stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo ma non abnorme. Nel caso in esame il provvedimento impugnato si pone del tutto al di fuori delle ipotesi previste dall'ordinamento e l'indebita regressione del processo alla fase ormai perenta delle indagini preliminari costituisce l'effetto dell'abnormità del provvedimento: deve essere, 1 pertanto, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti corso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi l'ulteriore corso. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma il 23 dicembre 2016 L'estensore Dott. Leiano ImperialiDott Jer 2 al Tribunale di Lodi per l'ulteriore gli atti al Tribunale di Lodi per Presidente Dott. Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA. SECONDA SEZIONE PENALE 29 MAR. 2017 IL CANCELLIERE CASS Claudia Pianelliuph CORTE SU E O I N Z