Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima. (Fattispecie relativa all'inquadramento nell'ottavo livello contrattuale, con qualifica di capostazione sovrintendente, di un dipendente delle FF.SS. che aveva svolto, in conformità con la regola della promozione automatica, le mansioni di dirigente centrale operativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/1999, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE Presidente
Dott. Fernando LUPI Cons. Relatore
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE dello STATO spa, - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22, presso lo studio dell'avv. Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL GI, elettivamente domiciliato in Roma, via Romagna 14, presso lo studio dell'avv. Buzzi Alberto, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alberto Pucciarelli, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12415/96 del Tribunale di Roma depositata il 6.9.96 R.G. 19521/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Relatore Cons. Lupi Fernando;
Udito l'avv. Vesci;
Udito l'avv. Buzzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.9.1996 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello delle Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi p.a. nei confronti di AL NI, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del AL all'inquadramento nell'8^ livello contrattuale dal 16.9.1988, quale capostazione sovraintendente in relazione alle mansioni di dirigente centrale operativo (D.C.O.) da lui svolte . Premetteva in motivazione che le mansioni in concreto svolte di dirigente centrale operativo (D.C.O.) dal AL non erano contestate dalla società appellante, rilevava quindi che le mansioni di D.C.O., come indicate nelle Istruzioni per l'esercizio del telecomando consistevano nell'agevolare la circolazione dei treni operando da un posto centrale collegato a postazioni periferiche con appositi canali di trasmissione, assumendo così la direzione del movimento su tutte le postazioni di servizio della linea, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti di movimento delle stazioni c.d. di porta. Il compito essenziale del D.C.O., che opera su delega degli Uffici superiori, è di curare la regolarità della circolazione dei treni su determinate linee e nelle stazioni ricomprese su tali linee. Nell'esercizio di tale attività si serve di una complessa apparecchiatura che comanda a distanza scambi, passaggi a livello, deviazioni. Segnala sulle stazioni non aventi dirigenti locali l'arrivo e la partenza dei treni. In caso di necessità dispone l'effettuazione di treni straordinari, ovvero la soppressione di treni.
Rilevava quindi come risultasse delegato al D.C.O. un ampio potere decisionale da esercitarsi in piena autonomia. Esaminati, quindi, i profili professionali del capo stazione superiore (7a categoria) e del capo stazione sovrintendente (8a categoria), rilevava come nella specie ricorresse l'ampia autonomia nei limiti delle direttive generali propria della categoria superiore, e che le mansioni svolte comportavano la preposizione a più impianti facenti capo ad un impianto centrale, da ritenersi quindi di importanza rilevante.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo le Ferrovie dello Stato, resiste con controricorso il AL. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c. e del D.M. n.1085 del 1985 , nonché la motivazione omessa ed insufficiente (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), la società ricorrente contesta la interpretazione delle declaratorie contrattuali dei CCNL e del mansionario di cui al DM 1085 del 1985. In particolare contestava che il riferimento alla stazione, contenuto nella declaratoria dell'8a categoria si riferisse alla direzione del traffico nelle stazioni, mentre era riferita, come era desumibile dalla parola riportata al singolare, alla direzione del traffico in alcune grandi stazioni. Aggiungeva che la declaratoria contrattuale del capostazione superiore ove fa riferimento al coordinamento e controllo della circolazione dei treni su linee o tratti di linea anche con l'uso di apparati speciali comprende esattamente le mansioni del D.C.O..
Negava che il ricorrente avesse ampia autonomia e, comunque che l'autonomia da sola fosse sufficiente al conferimento del livello superiore. Trascriveva quindi passi di una sentenza di appello che aveva negato ai D.C.O. alla 8a categoria.
Le censure sono infondate. Malgrado il riferimento nell'epigrafe alla violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c., il motivo non contesta l'applicazione della regola della promozione automatica ma investe la motivazione della sentenza in ordine alla interpretazione delle clausole contrattuali ed in ordine all'accertamento in fatto dell'autonomia.
In ordine al primo profilo di censura il motivo non indica in quali errori logici o quali violazioni delle norme sulla interpretazione dei contratti sia incorso il Tribunale, ma si limita a contrapporre una propria interpretazione a quella della sentenza impugnata senza peraltro indicare gli argomenti che fonderebbero la propria salvo alcuni peraltro inconsistenti. Così il rilievo che nel profilo del capostazione superiore (7a ctg) è previsto il coordinamento e controllo della circolazione dei treni anche con apparati speciali non è esaustivo, come assume la ricorrente, per l'inquadramento del D.C.O. nella categoria inferiore, in quanto la stessa attività è prevista anche per la categoria superiore. Il Tribunale infatti, avendo rilevato la previsione di attività similari nei due profili, ha proceduto all'analisi degli elementi che li differenziano ed ha identificato gli elementi che caratterizzano la categoria superiore, accertando sul piano strutturale la rilevante importanza dell'impianto diretto in luogo della notevole importanza e su quello funzionale la autonomia nei limiti delle direttive generali e non particolari.
La ricorrente non ha censurato detta interpretazione dei profili contrattuali, salvo che sulla marginale questione della direzione del traffico nelle stazioni. Non ha, però, indicato su quali elementi sui quali si fondava la propria se non la circostanza che il termine stazione era indicato al singolare. Ma la tesi che il profilo si riferisse alla circolazione dei treni su stazioni molto importanti è assai debole. Mentre il singolare può anche servire, come ritenuto dal Tribunale, per indicare un tipo di traffico in contrapposizione con quello sulle linee, sul piano della interpretazione letterale, sul quale unicamente si propone la censura, va osservato che manca nel profilo ogni riferimento alla dimensione della stazione che potrebbe fondare la proposta interpretazione. Tornando gli elementi identificativi del profilo superiore come sopra accertati dal Tribunale, sulla natura di rilevante importanza degli impianti su cui il AL sovrintendeva la società ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione, mentre la critica sul livello di autonomia è insieme contraddittoria ed apodittica.
Infatti da un lato si assume che la sola rilevante autonomia non può caratterizzare le mansioni come appartenenti al livello superiore, dall'altro poi in fatto esclude che tale autonomia ci fosse. Ma queste affermazioni, che si contrappongono all'articolato accertamento del Tribunale, non deducendo vizi della motivazione sul punto si risolvono n una censura di merito inammissibile in sede di legittimità. Lo stesso deve dirsi dei brani di sentenza di merito che hanno dato una soluzione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, con essi si contrappone una diversa interpretazione in fatto ma non vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo e con distrazione di esse in favore dei procuratori del controricorrente a sensi dell'art.93 c.p.c.
P Q M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese in L. 38.000 oltre L.
3.000.0000 di onorari in favore degli avv.Alberto Pucciarelli e Alberto Buzzi, procuratori distrattari del controricorrente.
Così deciso in Roma, il 1^ luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1999