Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2018, n. 17692
CASS
Sentenza 14 dicembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, occorre procedere, a pena di nullità, alla rinnovazione del dibattimento mediante la ripetizione dell'assunzione delle prove ovvero, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen, la lettura dei verbali o la sola specifica indicazione degli atti da intendersi rinnovati, purché, in tale secondo caso, ciò avvenga con il consenso inequivoco - anche solo implicito o per facta concludentia – dell'imputato, che ricorre nel caso in cui il suo atteggiamento acquiescente sia interpretabile come chiara adesione alla decisione del giudice di non procedere ad una nuova assunzione delle prove già raccolte. (In motivazione, la Corte ha affermato che la rinnovazione del dibattimento consiste sempre in un "facere" del giudice, sia nel caso di nuova assunzione delle prove, sia in quello della lettura o della mera indicazione degli atti da intendersi rinnovati, dovendo escludersi che essa possa realizzarsi in assenza di un provvedimento formale, accompagnato dal silenzio delle parti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2018, n. 17692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17692
    Data del deposito : 14 dicembre 2018

    Testo completo