Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/05/2001, n. 7217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7217 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A A 5 4 I R Ce 60267 / . 6 T R N 2 S I A . - R G T . B E P U . . R B D L L I L A A R E D D T B I E S A T T N UBBLICA ITALIANA A R. G. N. 11030/98 E N 1 I S E 3 I S R 1 E A 0 1 E . IN NOME DE POPO O IT NO T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION M Rep. SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 07/02/2001 Giovanni OLLA - Presidente - hau 16666Огои Mario CICALA - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Eugenio AMARI reCAMPIONE CIVILE Antonio MERONE 60267 Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente N. SENTENZA Oggetto: Tributi - IRPEF Notifica sentenza di appello sul ricorso n. 11030/98 R.G. proposto da all'Ufficio territoriale Idoneità fini decorrenza MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per termine breve impugnazione per fattispecie riconducibili legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è sentenza Corte Cost. n. 125 del 15-22/11/2000. legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Inammissibilità ricorso proposto entro termine - Ricorrente- lungo.
contro
OR VI, residente in [...], Cannareggio, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Loris Tosi del Foro di Venezia e Giuliano Tabet del Foro di Roma, presso lo studio del quale ultimo in Via Rocca Porena, 64 è elettivamente domiciliato, - Resistente - per la cassazione della sentenza n. 2/21/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sez. 7 Sez. n. 21, in data 09-04-1997, depositata il 24- 1 235 04-1997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento notificato il 22-5-1995, l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Venezia rettificava il reddito, da attività di medico, dichiarato, per l'anno 1991, dal dott. Pezzangora Vincenzo, elevandolo da L.
8.192.000 a L. 107.204.000. Veniva contestata l'omessa dichiarazione di compensi percepiti per complessive L. 99.995.290 e l'indebita detrazione di spese per L.
2.017.000. L'atto veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, la quale, con decisione n. 126/13/95, accoglieva il ricorso, opinando per l'insussistenza del maggior reddito accertato dall'Ufficio e per la deducibilità delle voci di spesa, in quanto inerenti la professione. L'interposto appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, giusta sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 6-6-1998, il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello con sei mezzi. Resiste il contribuente, con controricorso notificato il 14-7-1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Avuto riguardo alla natura ed agli effetti va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuto passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza, sollevata dal contribuente con il 2 controricorso. La questione va decisa alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 525 del 15-22 novembre 2000) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1°, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, nella parte in cui estende, anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'efficacia della interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2°, del Decr. Legs. 31-12-1992 n. 546. In punto di fatto risulta (doc. n. 12 allegato al controricorso) che la decisione 2/21/97 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, oggetto dell'impugnazione di che trattasi, è stata notificata all'Ufficio Imposte Dirette di Venezia in data 25 giugno 1997. E', altresì, pacifico che l'Ufficio Finanziario nella causa definita con la citata sentenza, è stato in giudizio direttamente, senza avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. E', infine, documentato che il ricorso di legittimità è stato notificato il 6-6-1998. Si tratta, dunque, di vedere se alla stregua della normativa vigente ed applicabile, la notifica della sentenza, effettuata all'Ufficio il 25-6-1997, possa ritenersi o meno valida ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma C.p.C. La fattispecie è regolata dall'art. 38 del Decr. Legs. n. 546/92 che, dopo avere al secondo comma previsto che "le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile", al 3° comma, stabilisce che "se nessuna delle parti provvede alla notificazione della 3 sentenza, si applica l'art. 327, comma I° del codice di procedura civile". La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, avuto modo di chiarire che, nel caso, l'Ufficio, nel giudizio di appello, non si sia avvalso dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, la notifica della sentenza, direttamente all'Ufficio, è idonea a far decorrere il termine breve, per la relativa impugnazione con il ricorso di legittimità. In materia è, però, sopravvenuto l'art. 21, comma I°, della Legge n. 133 del 13-5-1999, il quale ha stabilito che "l'art. 38, comma 2°, del Decr. Legs. 31 dicembre 1992 n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali e dalle Commissioni Tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione Finanziaria, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, ai sensi dell'art. 11, secondo comma del T.U., approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611.". Tale norma, è stata incisa, nei limiti indicati, dalla precitata sentenza della Corte Costituzionale che, escludendo l'estensione al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, dell'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa скри dettata, dell'art 38, comma 2°, Decr. Legs. n. 546/92, giustifica la definizione del presente giudizio in coerenza con il principio affermato da questa Corte, quale in precedenza richiamato, che viene condiviso, e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. A diverse conclusioni non può, del resto, indurre la circostanza che nella relata di notifica non era nominativamente indicata la parte su istanza della quale, la notifica era avvenuta, né l'altra connessa alla considerazione 4 che, poiché sulla copia della sentenza non v'era annotazione del soggetto cui la stessa era stata rilasciata, neppure per tale via, era possibile identificare il soggetto richiedente la notificazione. Trattasi, invero, di circostanza irrilevante sotto un duplice profilo. Per un verso, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 160 e 157, comma 2° C.p.C., a mente dei quali, poiché la parte, nel cui interesse è stabilito un requisito, ha l'obbligo di fare valere l'eventuale nullità che derivi dalla relativa mancanza, nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, ciò avrebbe dovuto dedurre con il ricorso di legittimità che, per l'appunto, costituiva il primo atto successivo alla notificazione della sentenza. Tanto non risulta sia avvenuto, essendosi, con tale atto, l'Amministrazione limitata a muovere doglianze di merito, e, pertanto, l'asserito vizio di notifica non era più deducibile. Sotto altro profilo, in quanto alla circostanza della mancata indicazione nella relata del nome del richiedente la notifica non possono riconnettersi effetti sostanziali invalidanti, potendo e dovendo l'atto essere ricondotto ad скри iniziativa dell'altra parte contemplata in sentenza. Costituisce, infatti, consolidato orientamento della Corte, che questo Collegio condivide, e dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, quello, secondo cui, deve ritenersi irrilevante, ai fini della validità della notificazione, l'omessa menzione nella relazione di notifica delle generalità del soggetto istante o consegnatario, o, eventualmente, l'utilizzazione di formule di rito del genere "a richiesta come in atti", sul presupposto che lo scopo della notificazione possa considerarsi in ogni caso raggiunto quando, alla stregua 5 dell'atto notificato, sia certo il soggetto cui essa va riferita, potendo ritenersi, i contenuti dell'atto, idonei a colmare lacune o insufficienze della relazione di notifica. (Cass. 8-2-91 n. 1300; 4-1-95 n. 140; 1-12-97 n. 12126; 13-3-98 n. 2742; 6-8-99 n. 8485; 13-4-2000 n. 4753). Nel caso in esame, il procedimento notificatorio, eseguito tramite ufficio giudiziario, seguì lo schema legale e la sentenza venne notificata all'Ufficio Imposte Dirette di Venezia il 25-6-1997, come attestato dalla firma dell'Assistente U.N.E.P. della Pretura di Mestre sig. Francesco Citro. Ciò posto, la notifica della sentenza, deve ritenersi valida ed efficace ai fini della decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione;
quindi, risultando il ricorso per cassazione notificato il 6-6-1998, lo stesso è a ritenersi tardivo, essendo stato proposto allorquando la decisione era passata in giudicato. Il ricorso, pertanto, assorbito quant'altro va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio. A I R Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. 5 A 6 . 8 T 9 N 1 U - / B Il Presidente 4 B I / 6 . R 2 L T L . R ADott Giovanni Olla A . . P . B D I A L T R Il Consigliere - Relatore - Estensore E Dott AntoninCoffee 1 E D 3 T I 1 S A . N E N M S I A IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NO AT Oggi 2.8 MAG 2001 IL CANCELLIERE C1 NO attista