Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91 per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti - aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti - ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che - pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dall'art. 5 dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) - la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'art. 4 citato. Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) - può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Commentario • 1
- 1. Riflessioni in tema di mandato sportivo difforme dai regolamenti federali, alla luce del nuovo “regolamento per i servizi di procuratore sportivo”Paolo Garraffa · https://www.filodiritto.com/ · 11 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/1999, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - rel. Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO MESSINA, LLICIO STENIO DE BENEDICTIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PESCARA CAICIO SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 06350/96 proposto da:
PESCARA CALCIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO GALLAVOTTI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Zaffagnini di Teramo del 2.5.96 rep. n.- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO MESSINA, STENIO DE BENEDICTIS LUCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 94/95 del Tribunale di PESCARA, depositata il 30/03/95 R.G.N.233/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato MESSINA;
udito l'avvocato GALLAVOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del giudizio
Con ricorso al pretore di SC quale giudice del lavoro, la S.p.A. SC AL ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 667 del 1993, con il quale AO MO, calciatore professionista alle dipendenze di detta società, le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 150.000.000 ed accessori, maturata per prestazioni professionali relative alla stagione sportiva 1990/ 1991, in forza di scritture integrative stipulate contemporaneamente al contratto federale depositato in Lega.
L'opposizione era fondata sulla incompetenza del giudice del lavoro e di quello ordinano In favore del Collegio arbitrale previsto dall'Ordinamento federale e sulla nullità delle scritture accennate perché poste in essere, quanto alla forma, in deroga alla disciplina federale.
Il pretore ha rigettato l'opposizione, ma il tribunale, investito dell'appello, in riforma della sentenza di primo grado, disattesa l'eccezione di incompetenza sopra accennata, ha ritenuto che le scritture fossero nulle non essendo conformi al modello federale, precetto, questo, derivante dall'art. 1352 c.c., avendo le parti collettive - Federazione gioco calcio, Lega professionisti ed Associazione calciatori, disposto all'art. 5 "sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, che i contratti individuali tra società e calciatori professionisti devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti".
Avverso la sentenza ricorre per cassazione MO AO con cinque motivi.
Resiste la SC AL s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale con due motivi, cui ha replicato il MO con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981, in relazione all'art. 5 dell'Accordo collettivo citato e vizi di motivazione, sostenendo che la sanzione di nullità disposta dalle norme federali per i contratti tra società e calciatori è limitata al contratto di assunzione e non a quelli integrativi, specie se essi introducano una disciplina migliorativa di quello originaria. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 cit., in relazione agli artt. 1352, 1369 e s.s. c.c., in quanto, al più, dalla norma di cui all'art. 1352, dalla quale deriva l'obbligo della forma vincolata convenzionale per i contratti in parola, è possibile desumere l'obbligo della forma scritta, ma non anche di una forma conforme ed un modello predisposto, tenuto conto anche della comune intenzione delle parti, che il tribunale, invece, non ha considerato;
e ciò anche per la ragione che l'ordinamento federale non ricollega alla mancata osservanza della forma conforme al modello una qualche conseguenza in termini di nullità, essendo tale sanzione comminata, sempre dall'ordinamento sportivo, solo per i contratti stipulati non in forma scritta.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizi della motivazione, ribadendo che il tribunale si è limitato a valutare il dato formale senza tener conto della comune intenzione delle parti, cioè senza porsi il problema se la forma vincolata era stata stabilita ad substantiam o ad probationem tantum.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il tribunale rilevato d'ufficio la nullità benché l'art. 1418 c.c. preveda la nullità rilevabile dal giudice solo "negli altri casi stabiliti dalla legge", mentre, nella fattispecie, si è in presenza di una nullità stabilità dalle parti collettive, e, quindi, prevista solo convenzionalmente. I motivi esposti, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Il tribunale di SC ha affrontato e risolto il problema rilevando che l'uso del modello federale è prescritto per permettere il controllo della Federazione sull'operato della società allo scopo di valutarne l'operato e di giudicare la convenienza e congruità dei bilanci, cosa altrimenti impossibile;
per cui nella specie le scritture integrative sono affette da una nullità rilevabile d'ufficio dal giudice in quanto non è stata rispettata la forma convenzionale vincolata imposta ad substantiam dall'art. 1352 c.c. in relazione al disposto dell'art. 5 dell'Accordo Collettivo FIGC e AIC, che, tra l'altro, determina in concreto il modello del contratto tipo.
Queste proposizioni sono condivisibili solo parzialmente, anche se il risultato finale cui il tribunale è pervenuto è condivisibile, per cui la motivazione della sentenza impugnata va integrata con le osservazioni che seguono.
Innanzitutto le basi che sono idonee a sostenere la decisione del tribunale si rinvengono non tanto nell'art. 1352 cit., quanto nella medesima legge del 23 marzo 1981, n. 91, i cui articoli 4 e 12 (vecchio testo), letti congiuntamente, rendono ragione della necessità di una fattispecie formale complessa a formazione progressiva.
Invero questa Corte ha ritenuto che l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dai regolamenti federali non costituisce ragione di nullità per violazione di legge a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto del fatto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo ai sensi della normativa di riferimento riguarda l'ambito amministrativo interno e non quello dei rapporti intersoggettivi privati, e comporta l'invalidità dei contratti stipulati in violazione di quella potestà solo ai sensi dell'art.1322 c.c., in quanto, sebbene leciti per l'ordinamento statale, sono tuttavia inidonei a realizzare i loro effetti mancando un interesse meritevole di tutela, non potendo essi svolgere alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva (n. 4845 del 1981 e n. 75 del 1994). La giurisprudenza ora citata riguarda il caso della cessione di un calciatore professionista, per il quale, ove il contratto non venga attuato secondo i modelli federali e depositato presso gli organi competenti, è preclusa la possibilità di esercitare l'attività, dato che quest'ultima deve svolgersi nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
Ne segue che l'orientamento giurisprudenziale citato non aiuta a risolvere il problema in esame, in quanto appare evidente l'interesse del calciatore al rispetto di eventuali patti aggiuntivi, stante il loro contenuto economico, e, quindi, la possibilità che vengano tutelati dall'ordinamento statale.
Viceversa, come si diceva, dalla lettura unitaria degli artt. 4 e 12 emergono, da un lato, la sanzione della nullità per i contratti non stipulati conformemente al contratto tipo, e, dall'altro, lo scopo di tale contratto tipo, che rendevano (e rendono, anche secondo la nuova formulazione dell'art. 12) possibili i controlli della Federazione riguardanti tutte le esposizioni finanziarie delle società, in quanto le deliberazioni relative rimanevano soggette all'approvazione della Federazione medesima.
Ciò posto, non pare innanzitutto condivisibile la lettura segmentata dell'art. 4 offerta dal ricorrente.
Dato lo scopo incontestato di cui si è detto, è riduttivo supporre che il vincolo di conformità abbia come finalità solo quella di evitare clausole peggiorative a danno dei dipendenti, così come non è condivisibile ridurre la sanzione di nullità al solo contratto di assunzione, con esclusione di eventuali patti aggiunti, in quanto sottrarre tali patti al controllo federale significa dar di frego alla legge (rectius: disporre pattuizioni contra legem), che intende evitare proprio l'esistenza di previsioni negoziali che sfuggono al controllo medesimo. Non condivisibile è anche l'altra affermazione, secondo la quale la conformità al contratto tipo è un requisito che non attiene alla forma ma al contenuto del regolamento negoziale, in quanto si versa precisamente in una ipotesi nella quale la forma è garanzia di sostanza.
Irrilevante è anche il fatto che l'articolo 5 dell'Accordo collettivo noti preveda conseguenze sanzionatorie in caso di mancata osservanza della forma, in quanto la sanzione, che è quella della nullità, è prevista direttamente dall'art. 4 della legge citato. Il ricorso torna a prospettare una lettura segmentata dell'articolo 4 in relazione alla collocazione topografica della sanzione di nullità, sostenendo che, essendo essa stabilita dopo la previsione che impone la forma scritta, non si estenderebbe alla mancata adozione del contratto tipo, del quale parla la seconda proposizione del primo comma della norma.
Invero, ricollegare la sanzione indicata alla mancanza della forma scritta e non anche alla mancanza di una determinata e complessa forma scritta significa dare alla proposizione normativa un valore inidoneo ad assicurare un immediato controllo - che è la finalità che la legge persegue - del contratto ad opera della Federazione. Per converso, alle garanzie poste a tutela della Federazione per gli scopi cui si è accennato si contrappongono quelle poste a tutela dei calciatori, i danni dei quali si esclude la possibilità di clausole peggiorative, le quali sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo,- e questa è una ulteriore - riprova non della tesi del ricorrente principale (come esso pare ritenere), ma del fatto che in tema contrattuale i comportamenti delle parti sono strettamente vincolati al contratto tipo predisposto dalla Federazione. Riconducendo la nullità dei patti integrativi in questione alla legge e cioè, all'art. 4 citato, viene superata l'obiezione, che peraltro è anche per altri versi, secondo la quale (quarto motivo) ci sarebbe una violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il tribunale si è pronunciato d'ufficio per la nullità sebbene la forma vincolata sia prevista non dalla legge ma dalle pattuizioni delle parti collettive rese obbligatorie dall'art. 1352. Sostiene infatti il ricorrente che l'art. 1346 c.c. prevede la nullità dei contratti "negli altri casi previsti dalla legge" mentre in questo caso la forma vincolata è stabilita dalle parti collettive.
Tale tesi appare già nel suoi termini generati infondata, in quanto laddove l'art. 1325 obbliga ad substantiam al rispetto di una determinata forma, in caso di inosservanza del precetto la nullità deriva sempre dalla legge.
Comunque, nella fattispecie questa Corte ritiene che la nullità derivi direttamente dall'art. 4 citato, per cui il problema non si pone nei termini proposti dal ricorrente principale. Ed inoltre non sì pone affatto l'altro problema, ugualmente prospettato dal ricorrente, se le parti abbiano voluto implicitamente - ma chiaramente - revocare, con la redazione dei patti aggiuntivi in forma scritta, ma non conforme al modello, la clausola che li vincolava al rispetto del modello medesimo. Esso, cioè quello della revoca della pattuizione relativa alla forma convenzionale, concerne solo l'ipotesi. di applicazione dell'art. 1352 c.c., che, come si è visto, è da escludere.
Il ricorso principale va pertanto rigettato, per cui è superfluo esaminare la richiesta di applicazione dell'art. 384, primo comma, c.p.c., avanzata dal ricorrente principale per la diversa ipotesi -
disattesa - di accoglimento della sua impugnazione. Rimane da esaminare il ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. SC AL, che con il primo motivo insiste sulla mancanza di competenza del giudice ordinario in favore di quello sportivo. Tale motivo è da ritenere assorbito, essendo stato espressamente definito condizionato dal ricorrente incidentale (v. verbale di udienza).
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole del fatto che il tribunale ha compensato le spese del giudizio nonostante la sostanziale soccombenza di controparte.
Tale motivo è da disattendere, in quanto, da un lato, la doglianza è del tutto generica e sommaria, mentre, dall'altro, è sufficiente ricordare che il giudice ha un potere discrezionale in materia di ripartizione delle spese limitato solo dalla impossibilità di condannare per tale titolo la parte totalmente vittoriosa. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale. dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999