Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN033 78 /01 REPUBBLICA ITALIANA MADICASSAZIONELA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 14813/98 Consigliere - Cron.Foss Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Camillo FILADORO Ud. 08/01/01 Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE S ENTENZA dal Sig. 6000per diritti LMAR. 2001 sul ricorso proposto da: il 8 OS AD, DI MA AN, DI MA DO, IL CANCELLIERE eredi di DI MA CI, elettivamente quali domiciliati in ROMA VIA GUIDO DE RUGGIERO 71, presso 10 studio dell'avvocato MALVAGNA UGO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso 2001 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 23 -1- + nonchè
contro
Invalidi Civili-Settore PREFETTURA di ROMA Ufficio Amministrativo;
- intimato avverso la sentenza n. 5469/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/03/98 R.G.N. 66249/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato GIACOBBE, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 21 novembre 1994 il Pretore di Roma, giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da Di MA UC, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità a decorrere dal 1° febbraio 1995, ed ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondergli la prestazione con medesima decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla data anzidetta. Con sentenza 23 settembre 1997/19 marzo 1998 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell' appello principale proposto Agel dal Ministero dell'Interno, ed in parziale modifica della sentenza impugnata, ha escluso il diritto alla rivalutazione monetaria sui ratei arretrati dell'assegno di assistenza;
ha riconosciuto gli interessi legali sui ratei arretrati solo dalla data della sentenza di 1° grado. Ha compensato le spese del grado. monetaria, ilPer quanto riguarda la rivalutazione Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie in esame, la prestazione assistenziale è stato riconosciuta, in favore del Di MA, a decorrere dal 1° febbraio 1995, di talché tutti i ratei arretrati del beneficio si collocano nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 412/91 e l'art. 16 trova piena applicazione, con 3 conseguente esclusione del diritto alla rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda gli interessi legali, il Tribunale ha inteso applicare il principio di diritto secondo cui la scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda in sede amministrativa (e cioè del termine stabilito dall'art. 7 della 1.n.533 del 1973 per la formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali) è idonea a costituire in mora, ai sensi dell'art.1219 n.2 C.C., anche l'Amministrazione dell'Interno, con la conseguenza che, dalla scadenza di Ази tale termine, il debito di quest'ultima è produttivo di interessi. Ha tuttavia rilevato che nella fattispecie in esame il diritto al beneficio è stato riconosciuto non già dalla domanda amministrativa (presentata nel 1990), bensì a decorrere dal 1.2.1995, per cui non può applicarsi l'art. 1219 n. 2 cod.civ. per la decorrenza degli interessi moratori, in quanto per l'operatività del suesposto principio di responsabilità del Ministero, occorre in ogni caso che il diritto alla prestazione sia già maturato al momento della presentazione della domanda amministrativa, in quanto trattasi di risarcire il danno derivante dal 4 ritardo colpevole dell'Amministrazione nell'adempimento di un'obbligazione già venuta ad esistenza. In assenza di un precedente atto di messa in mora, il Tribunale ha ritenuto che debba farsi riferimento alla data della pronuncia della sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione SC DU, Di MA DO e Di MA ST, quali eredi di Di MA UC, con due motivi. Il Ministero dell'Interno intimato, ritualmente costituito, ha resistito. *34 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 secondo 429, 442 c.p.c. e 149 comma, n. 3, 1224 cod.civ.; disp.att.; 7 Legge 11 agosto 1973, n. 533; 5, comma 1, DPR 21 settembre 1994 n. 698; 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata sul punto in cui riconosce il diritto agli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado anziché da quella della maturazione del diritto. Il motivo è fondato. 5 Questa Corte ha operato una completa ricostruzione dommatica dell'istituto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti previdenziali ed assistenziali con la fondamentale sentenza a Sezioni Unite 26 giugno 1996 n. 5895. In questa sede è sufficiente ricordare che il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429 cod. proc. civ., ed esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, ed a quelle di assistenza sociale dalla sent. Corte Cost. n. 196 del 27 free aprile 1993, decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo nell'adempimento, e, quindi, dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato (Cass. sent. n. 3581 del 12- 04-1999). Quando però lo stato di minorazione per il quale è prevista assistenziale insorga nel corso della prestazione giudizio, la Pubblica Amministrazione onerata della prestazione non può fruire dello "spatium deliberandi" sopra indicato (funzionale all'esame della domanda ed all'adozione dei relativi provvedimenti), in quanto in tale ipotesi, collegata alla disposizione dell'art. 149 disp. 6 att. cod. proc. civ., la valutazione delle condizioni soggetto (nuove rispetto a quellepsicofisiche del esistenti al tempo dell'iniziale domanda amministrativa) giudice, e deve quindi compete esclusivamente al decorrenza dalla data di corrispondere gli accessori con maturazione del diritto, anziché dal centoventesimo giorno successivo a tale data (Cass. S.U. 5895/96 cit., Cass. 20 maggio 1998 n. 5050, 11/01/1995 n. 272, sent. n. 6146 del 27-06-1994, n. 8332 del 29-07-1995, n. 4559 del 22-04-1995, Ary n. 9663 del 16-11-1994). L'errore della sentenza impugnata consiste nell'avere ritenuto che l'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 abbia ricondotto integralmente il regime del danno per il ritardo nell'adempimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali al regime comune degli artt. 1218 e 1224 cod.civ., e che le condizioni di responsabilità dell'ente identifichino con un comportamento colposo,debitore si con conseguente necessità di costituirlo in mora. Viceversa, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 442 c.p.c. ad opera della sent. 156, ha esteso ai crediti previdenziali gli elementi di specialità dell'art. 429 3° comma c.p.c., costituiti dalle quattro deroghe al regime risarcitorio della responsabilità contrattuale per ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, 7 caratterizzato, quest'ultimo, dalla necessità della domanda di parte (art. 99 c.p.c.), dell'onere della prova del danno ulteriore (art. 1124 2° comma cod.civ.), della colpa del debitore (art. 1218 1° comma cod.civ.) e dell'onere della previa costituzione in mora (art. 1219 cod.civ.); elementi viceversa non richiesti nel regime speciale dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., esteso ai crediti previdenziali dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, salvo la spatium deliberandi relazione all'esigenza di in Asey accertamento del diritto (Cass. sez.un. 5895/1996 cit., Corte Costit. sent. 394/1992 cit.). Le indicizzazioni, convenzionali o legali, non trasformano l'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 1277 cod.civ. in un debito di valore, né derogano al principio nominalistico consacrato in tale norma, ma operano una forfettizzazione preventiva o successiva, totale o parziale, del danno da ritardo per inadempimento derivante dalla svalutazione medio tempore del mezzo monetario di pagamento. L'art. 16 comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevedendo la condanna alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, mantiene una indicizzazione parziale;
esso si è limitato a fissare una diversa misura di tale indicizzazione, intervenendo sui criteri legali di determinazione del danno, senza ripristinare integralmente 8 il regime precedente all'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 392 del 1992 della Corte stessa), e senza derogare, né espressamente, né per necessità conseguenziale al carattere dell'intervento legislativo, agli altri elementi di specialità dell'art. 429 3° comma c.p.c., di cui ricalca la medesima impostazione semantica. Esso dunque, mentre da un lato si iscrive come norma speciale nel sistema dell'art. 1224 2° comma cod.civ., dall'altro consente di mantenere ferme le elaborazioni Axy giurisprudenziali fin qui maturate, quale quelle, ad es., coerenti con quanto fin qui motivato, affermative dell'obbligo dell'Istituto di corrispondere gli accessori sul debito previdenziale (ed assistenziale) anche quando il ritardato pagamento derivi da una dichiarazione di illegittimità costituzionale da una legge di interpretazione autentica (Cass. 20 luglio 1996 n. 6525; Cass. 18 ottobre 1996 n. 9085; Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732; Cass. 22 giugno 1998 n. 6192; Cass. 17 ottobre 1998 n. 10314), oppure dal 121° giorno dall'entrata in vigore di (maggiore) prestazione una legge che preveda una di presentazione della previdenziale, senza necessità domanda amministrativa per il suo conseguimento (Cass. 13 gennaio 1998 n. 251). 9 In particolare la responsabilità degli enti previdenziali (ed assistenziali: Cass.. 4 giugno 1999 n. prestazioni agli 5503) per il ritardato pagamento delle assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di ex art. 429 cod. proc. civ., prescinde dalla lavoro imputabilità del ritardo a colpa del debitore, e quindi dalla necessità della sua costituzione in mora (Cass. 7 13386, Cass. 14 ottobre 2000 n. 13721 e ottobre 2000 n. 13724, Cass. 14 dicembre 2000 n. 15776, Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732; Corte Costit.
7-15 marzo 1994 n. 85). In tal modo trova coerente ed appagante giustificazione giuridica anche la decorrenza degli accessori dalla data di maturazione del diritto accertato in corso di causa, senza che vi sia colpa dell'ente nel non avere accolto la precedente domanda, in quanto a quel momento non ne sussistevano le condizioni, e senza che vi sia bisogno di costituzione in mora. I principi che precedono, attinenti al danno da ritardo, possono concernere, a seconda della disciplina positiva del tempo, sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi legali. Nel caso di specie, poiché il diritto alla prestazione previdenziale è sorto dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, spetta la maggior somma tra 10. interessi legali e rivalutazione monetaria, e cioè gli interessi legali, in relazione al fatto notorio del maggior saggio di questi rispetto, nel periodo interessato, all'indice della svalutazione monetaria. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, censura la sentenza impugnata per avere negato il diritto alla rivalutazione monetaria.. Contesta che la norma citata sia applicabile alle Kxu prestazioni assistenziali, per due motivi, uno di ordine testuale, l'altro logico. Dal primo punto di vista, la disposizione si riferirebbe alle sole prestazioni previdenziali erogate dagli Enti gestori di forme di previdenza espressamente menzionati dalla norma. Sotto il secondo profilo, il ricorrente ricorda che la legge fu emanata a poca distanza di tempo dalla sentenza 156/1991 con la quale la Corte Costituzionale aveva esteso ai crediti previdenziali la regola della rivalutazione monetaria automatica prevista dall'art. 429 3° comma c.p.c., al fine di arginarne gli effetti negativi per le finanze pubbliche. 11 Aggiunge che solo con la sentenza 196/1993 la Corte Costituzionale ha esteso il precedente principio, limitato ai crediti previdenziale, anche a quelli assistenziali. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha già precisato che, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il Ministero dell'interno, ai fini del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione assistenziale maturati dal 31 dicembre 1991, va considerato nel novero degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria per le prestazione assistenziali ad esso devolute, in quanto agisce о viene convenuto in giudizio per lo Stato che, a sua volta, va annoverato tra gestori di quelle forme di previdenza e gli enti assistenza, anche se non in via esclusiva (Cass. 4 giugno 1999 n. 5503), stante l'equiparazione tra forme assistenziali e previdenziali operata dalla giurisprudenza costituzionale, conla citata sent. 196/1993 ai fini dell'applicabilità dell'art. 429 3° coma c.p.c., e quindi anche delle successive modifiche. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, e la sentenza impugnata cassata. Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1° CO. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, 12 n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, condannando il Ministero dell'Interno a pagare al ricorrente gli interessi legali sulla somma corrisposta in ritardo con la medesima decorrenza della pensione, e cioè dal 1.2.1995. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L oltre. due milioni e cinquecentomila per onorari di avvocato.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno a pagare a SC DU, Di MA DO e Di MA ST, quali eredi di Di MA UC, gli interessi legali dal 1.2.1995. Condanna il Ministero dell'Interno a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 45000 oltre due milioni e cinquecentomila per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro 1'8 gennaio 2001. Il Presidente велитно бесщній 3 Il Consigliere Estensore Also De Marten 3 0 1 5 A . I S . T S D N R , A T A O ' 3 , L L 7 A L L - S E O 8 E - B D P 1 I S I 1 I S D Prev\rm-int-diritto sorto nel corso del giudizio3 N N A E G E T S G O S RG 14813/1998 ShelleIL CANCELLIE I G O A A E P D L RE M O E I , T A Depositato in Cancelleria T O A I L R D R L I T E E S D I oggi,28 MAR 2001 T D G O N E E 13 R E R P S E IL CANCELLIERE I N O Z