Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 1
La consumazione del delitto di riciclaggio,che è un reato a forma libera attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, può coincidere con il momento in cui i beni acquistati con capitali di provenienza illecita sono rivenduti dal reo. (Fattispecie in la Corte ha ritenuto che, in relazione alla cessione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita, la successiva acquisizione di denaro "ripulito" non può qualificarsi come un mero "post-factum" non punibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2014, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 29/10/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. EAZZA Gastone - Consigliere - N. 3339
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 26007/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI EA, n. 15/03/1977 a PALERMO;
avverso l'ordinanza tribunale del riesame di PALERMO in data 5/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/05/2014, depositata in data 8/05/2014, il tribunale del riesame di PALERMO, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dall'indagato contro il decreto di sequestro emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 10/04/2014, ne ha limitato gli effetti al saldo attivo del c/c ed al saldo attivo del conto titoli appoggiato sul predetto c/c da questi acceso presso il MONTEPASCHI di Palermo, disponendo la restituzione di ogni altro bene nella disponibilità del medesimo;
giova precisare che il CC RE risulta, allo stato, indagato - per quanto qui di interesse, in relazione al contenuto dell'impugnazione di legittimità riguardante esclusivamente i fatti di cui al capo b) della rubrica, difettando invece qualsiasi doglianza quanto alla residua imputazione cautelare sub a), concernente il concorso dell'indagato nel delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, - per il reato di riciclaggio continuato, fatto contestato come commesso in data 26 giugno 2008 e 18 luglio 2011, per aver ricevuto somme proventi del reato di evasione fiscale mediante dichiarazione infedele D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 4, commesso dal RE LI tra il 2004 ed il 2006, sostituendolo mediante utilizzo per l'acquisto di beni immobili, successivamente rivenduti a terzi in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro ricevuto, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio evidenziate al capo B) dell'imputazione cautelare.
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B), con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 63, comma 4, ed agli artt. 648 bis e 648 quater c.p..
In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame avrebbe ritenuto erroneamente applicabile l'art. 648 quater c.p. (introdotto dalla D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 63, comma 4) a condotte antecedenti alla sua entrata in vigore,
avvenuta in data 14 dicembre 2007; in particolare, sostiene il ricorrente che la condotta oggetto di contestazione si sarebbe consumata alla data di acquisto degli immobili di via Principe di Pantelleria n. 12/b e di Passaggio Leonardo Da Vinci n. 16, dunque rispettivamente in data 5 aprile 2007 e 5 ottobre 2007 (date coincidenti, la prima, con quella del verbale di vendita senza incanto e, la seconda, con quella del verbale di aggiudicazione notarile), atteso che il delitto di riciclaggio si sarebbe consumato alla data di acquisto degli immobili di cui sopra con la sostituzione del denaro "provento di evasione fiscale mediante dichiarazione infedele" con i beni medesimi;
diversamente, prosegue il ricorrente, sarebbero irrilevanti in quanto confinati nel "post factum" non punibile ai fini della consumazione di tale delitto, le successive condotte di rivendita degli immobili medesimi da parte dell'indagato, come invece erroneamente sostenuto dal tribunale del riesame, che colloca il momento consumativo in data 26 giugno 2008 ed in data 18 luglio 2011, date appunto della vendita dei predetti immobili;
in ogni caso, si aggiunge in ricorso, le condotte di rivendita dei predetti immobili non avrebbero potuto essere considerate non solo inidonee ma nemmeno finalizzate ne' poste in essere in modo da ostacolare la provenienza delittuosa del denaro ricevuto dal ricorrente, essendo perfezionatesi le vendite con atti pubblici notarili;
in conclusione, dunque, essendo intervenuto l'acquisto degli immobili in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2007 - che ha reso applicabile la confisca per equivalente al reato di riciclaggio, mediante l'introduzione dell'art. 648 quater c.p. - il tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro preventivo per equivalente, stante l'inapplicabilità del medesimo ai fatti contestati al ricorrente, in quanto consumatisi in date antecedenti al 14 dicembre 2007.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B), con riferimento all'art. 648 bis c.p.. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame avrebbe ritenuto erroneamente applicabile l'art. 648 bis c.p., ossia assumendo come sussistente il delitto di riciclaggio;
diversamente, si sostiene in ricorso, il fumus commissi delicti sarebbe insussistente in quanto - oltre a quanto già esposto nel primo motivo, in cui si sostiene che il delitto di riciclaggio si sarebbe consumato alla data degli acquisti e non delle vendite dei predetti immobili -, la condotta posta in essere dal ricorrente non sarebbe stata inquadrabile nella fattispecie penale ipotizzata ne' con riferimento alla condotta di acquisto (essendo stati acquistati gli immobili con assegni circolari tratti con addebito sul c/c personale del RE dell'indagato) ne' con riferimento alla condotta di rivendita (essendo stati alienati gli immobili con atti pubblici notarili); in secondo luogo, poi, si evidenzia in ricorso come non vi sarebbe in atti alcuna prova che il ricorrente, alla data di acquisto degli immobili di cui si discute (2007), fosse a conoscenza della provenienza illecita del denaro impiegato, non essendo corretta l'affermazione del tribunale secondo cui questi fosse certamente a conoscenza delle verifiche ispettive e degli accertamenti fiscali cui l'impresa del RE era stata sottoposta negli anni, dal 26 marzo 2007 al 18 marzo 2010; sul punto, in particolare, il ricorrente rileva come i primi atti portati a conoscenza del RE (e, quindi, del ricorrente medesimo) riguardanti la verifica dell'Agenzia delle Entrate sarebbero rappresentati dalla notifica degli inviti a comparire in data 3 luglio 2009 nonché dagli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta dal 2004 al 2006, notificati il 28 novembre 2009; peraltro, si aggiunge, l'unico avviso di accertamento notificato in data antecedente (agli acquisti sospetti) al RE del ricorrente, ossia in data 20 dicembre 2006, riguarderebbe il periodo di imposta 2003 e sarebbe relativo al mancato riconoscimento da parte della P.A. dell'aiuto di Stato richiesto dalla BI AL s.a.s. (di cui il RE del ricorrente era socio per una quota dell'82%) per investimenti effettuati dalla predetta società nel 2003 nel comune di Bagheria;
infine, si conclude in ricorso, sarebbe stato sufficiente il semplice esame degli estratti del c/c e del conto titoli del RE del ricorrente (prodotti davanti al tribunale del riesame) per verificare come questi avesse disponibilità liquide ben superiori al doppio delle somme investite per l'acquisto dei predetti immobili avvenuto a mezzo di assegni circolari tratti con addebito sul c/c personale, al fine di escludere il fumus del delitto di riciclaggio.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B), con riferimento all'art. 648 quater c.p.. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame, pur parzialmente accogliendo il gravame cautelare, avrebbe erroneamente limitato il sequestro all'importo corrispondente al saldo attivo del c/c ed al saldo attivo del conto titoli del ricorrente, pari ad oltre 836.000 mila Euro, a fronte di un profitto del reato di riciclaggio determinato in 695.000 Euro;
sarebbe stato, quindi, palesemente violato il principio della necessaria equivalenza tra valore dei beni sequestrati ed entità del profitto ricavato dal reato, in quanto il tribunale avrebbe dovuto limitare il sequestro delle somme in misura corrispondente al valore del profitto, ossia fino alla concorrenza della somma di 695.000 Euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere accolto, essendo fondato il terzo motivo.
4. Seguendo l'ordine logico - strutturale dell'impugnazione di legittimità, deve ritenersi privo di pregio il primo motivo con cui il ricorrente eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 648ter cod. pen. alle condotte oggetto di contestazione. Ed infatti, osserva il Collegio come sul punto il tribunale del riesame motivi convincentemente in quanto, a pag. 8, individua il momento consumativo del reato all'atto dell'esecuzione delle operazioni economiche di rivendita degli immobili, tutte successive all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231 del 20007. Detta affermazione, osserva il Collegio, appare anche giuridicamente corretta (v., ad es., Sez. 6^, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259487, che qualifica il delitto di riciclaggio come delitto a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive), non potendo certo la cessione degli immobili acquistati con denaro di provenienza illecita e la relativa acquisizione di denaro "ripulito" inquadrarsi in un mero "post factum" non punibile.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la insussistenza del "fumus delicti" in relazione al reato di riciclaggio.
Ed infatti, quanto alla tracciabilità sia dell'acquisto che della vendita il tribunale del riesame motiva correttamente, a pag. 8, evidenziando che la tracciabilità del denaro provento del reato non si riconnette alla pubblicità dell'atto ma all'idoneità delle operazioni a rendere difficile l'identificazione del provento del reato. Quanto alle ulteriori censure, afferenti sia alla conoscenza degli atti notificati al RE (che sarebbero tutti successivi alle verifiche ispettive) sia alle doglianze secondo cui sarebbe bastato verificare il c/c bancario ed il conto titoli del RE LI per escludere la configurabilità del reato, si tratta di censure di fatto, sottratte al sindacato di questa Corte di legittimità ed, in ogni caso, oggetto di puntuale attenzione argomentativa da parte dei giudici del riesame, che approfondiscono tale argomento della sicura consapevolezza dell'esistenza di verifiche ispettive a carico della società paterna, in particolare della trasformazione della BI AL da s.a.s. a s.r.l. avvenuta il 19 maggio 2010 con lo scopo, indicato alla pag. 4 dell'impugnata ordinanza, laddove infatti l'ultima visita ispettiva era avvenuta il 18 marzo 2010, dunque in data antecedente l'operazione di trasformazione societaria.
6. Fondato, invece, si appalesa il terzo motivo.
Ed invero, osserva il Collegio come appaia pacifica nel caso in esame la violazione del principio di equivalenza tra quanto sequestrato ed il profitto del reato ipotizzato. Il tribunale del riesame, infatti, pur parzialmente accogliendo il gravame cautelare, ha erroneamente limitato il sequestro all'importo corrispondente al saldo attivo del c/c ed al saldo attivo del conto titoli del ricorrente, pari ad oltre 836.000 mila Euro, a fronte di un profitto del reato di riciclaggio determinato in 695.000 Euro. È dunque rilevabile ex actis la palese violazione del principio della necessaria equivalenza tra valore dei beni sequestrati ed entità del profitto ricavato dal reato, in quanto il tribunale avrebbe dovuto limitare il sequestro delle somme in misura corrispondente al valore del profitto, ossia fino alla concorrenza della somma di 695.000 Euro (v., Sez. 3^, n. 3260 del 04/04/2012 - dep. 22/01/2013, P.M. in proc. Curro, Rv. 254679).
7. In conclusione, l'impugnata ordinanza dev'essere annullata con rinvio al tribunale del riesame, che si atterrà a quanto illustrato nel paragrafo che precede, colmando la lacuna motivazionale indicata.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al tribunale di Palermo, limitatamente alla determinazione del "quantum" da sequestrare.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015