Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di prova dichiarativa, non costituisce testimonianza indiretta la deposizione dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati forniti dagli organi di collaborazione internazionale risultanti dall'anagrafe tributaria. (Fattispecie relativa ad acquisti intracomunitari in cui la Corte ha affermato che chiunque accede a tale banca dati qualificata, per scopi di polizia giudiziaria, ha titolo per testimoniare circa l'esito degli accertamenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 12026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12026 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
12 026 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 474/2015 Dott. ALDO FIALE - Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere - N. 53408/2013 REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - - Consigliere -Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN TI BE EL N. IL 07/08/1964 avverso la sentenza n. 3075/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 18/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'inammissibilità del proposto ricors Udito, per la parte civile, l'Avv Udit (difensor Avv. Maria Grazia Oenozzi, in sostituzione dell'Avv. Ignazio Pares, che ha insistito for l'accoglimento del ricorso, L RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente IN TI BE EL, con sentenza del 18.06.2013, confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo del 2.7.2011, con condanna alle maggiori spese processuali. Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato pre- visto dall'art. 5 D.L.vo n. 74/00 perché, in qualità di titolare della D.I. G.R. FUO- RISTRADA di ES LO OB EL, al fine di evadere le imposte sui redditi ed iva, ometteva di presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno 2005 con evasione d'imposta pari ad € 998.275,42 per quanto concerne le impo- ste sui redditi e pari a € 468.318,30 per quanto riguarda l'IVA, fatti commessi in Bergamo il 31.12.2006 e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusio- ne, con le pene accessorie. F 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche nullità del decreto di irreperibilità in sede dibattimentale - annulla- mento senza rinvio Deduce il ricorrente che la pronuncia di irreperibilità sarebbe avvenuta con decreto emesso dalla Procura della Repubblica in data 9.02.2010. L'efficacia di tale decreto sarebbe cessata con la chiusura delle indagini. A seguito di tale dichiarazione di irreperibilità, secondo il ricorrente non sa- rebbero state effettuate nuove ricerche prima della pronuncia di un nuovo decre- to di irreperibilità. La Corte territoriale, erroneamente, avrebbe ritenuto che il decreto di irre- peribilità emesso dal PM per la notificazione dell'avviso di conclusione delle inda- gini preliminari sarebbe stato valido anche ai fini della notifica del decreto di ci- tazione a giudizio. Il decreto sarebbe stato emesso dopo la conclusione delle indagini prelimi- nari. b. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo della questione per non aver la Corte di Appello considerato la violazione del di- ritto di difesa dell'imputato - annullamento senza rinvio. Il ricorrente deduce che vi sarebbe stata una violazione palese del diritto di difesa. 2 Il teste del P.M., infatti, avrebbe riferito, "de relato", quanto appreso dagli organi di collaborazione internazionale risultanti all'anagrafe tributaria, senza po- ter dichiarare nulla in relazione ad accertamenti concreti esperiti. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra ricordati sono tutti manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. Va ricordato, sul punto, come è ormai pacifica acquisizione della giuri- sprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi consi- derare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impu- gnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che que- st'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
3. La Corte territoriale, in merito alle censure sollevate, ha compiutamente ed adeguatamente motivato a pag. 3 del provvedimento impugnato circa la do- glianza relativa al decreto di irreperibilità. In proposito va ricordato che, in data precedente all'odierno ricorso, le Se- zioni Unite di questa Corte di legittimità hanno condivisibilmente precisato che il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell'avviso di conclu- sione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di 3 citazione a giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso (così Sez. Un. n. 24527 del 24/5/2012, Napolitano Rv. 252692).
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ricorda che il teste aveva dichiarato di avere accertato, tramite l'anagrafe tributaria, che l'imputato, nella sua qualità, aveva effettuato acquisti intracomunitari nel 2005 non presentando per quell'anno le dichiarazioni sui redditi e quella sul valore aggiunto così sottraendo all'erario € 998.275,42 re- lativamente all'Irpef e 428.318,30 relativamente all'IVA, e che in particolare gli importi degli acquisti e il calcolo delle imposte erano stati ricavati dei dati forniti dagli organi di collaborazione internazionale risultanti all'anagrafe tributaria. Con motivazione logica e congrua e pertanto immune dai denunciati vizi di - legittimità - i giudici del gravame del merito rilevano che chiunque abbia titolo per accedere a quella banca dati qualificata, per scopi di polizia giudiziaria, ha ti- tolo per testimoniare circa l'esito di tale accertamento, mentre altra cosa sareb- be stato contestare con argomenti specifici -il che non è avvenuto né in appello né in questa sede- i contenuti di essa banca dati. Solo in tal caso, condivisibil- mente, la Corte territoriale ha ritenuto che dovesse essere escusso quel persona- le di polizia giudiziaria che materialmente aveva compiuto quella indagine che ha esitato poi quei dati che sono inseriti nell'anagrafe tributaria. Ma -rileva la Corte territoriale nel provvedimento impugnato - un'attenta lettura dell'appello dimo- stra che questo secondo profilo non è stato sollevato dalla difesa che si è atte- stata su una censura circa la legittimità di rendere testimonianza di quei conte- nuti da parte del teste escusso, né si sono contestati i dati con argomenti. Con motivazione assolutamente logica, pertanto, i giudici del gravame del merito giungono alla conclusione circa la legittimità di essi e dell'atto di chi ne ha riferito, paragonando il caso a quello in cui si debbano conoscere i dati relativi, per esempio, alle proprietà immobiliari di un imputato per cui non occorre cer- tamente sentire il funzionario che ha materialmente accertato le proprietà e le ha inserite in banca dati, ma è sufficiente sentire un funzionario dell'ufficio che ab- bia il potere di accedere alla banca dati e così via esemplificando.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma l'11 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Milcenzo Pezzella Aldo Fiale Acdo fale DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 MP 2015 LCANCELLIERE Luana Mariani 5