Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo, giacché gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per escludere le quali è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, qualora ciò abbia avuto luogo, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella citata norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore, poiché, mentre il dovere di denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione ad esso deve essere dimostrata dall'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 18026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18026 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/03/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 391
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 021027/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IO n. 03/08/1958;
avverso SENTENZA del 26/03/2003 CORTE D'APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
Sentito il P.G., in persona del Dr. G. Palombarini, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RILEVATO
- che con l'impugnata sentenza, per quanto ancora d'interesse in questa sede, venne confermato il giudizio di penale responsabilità di PI NI in ordine al reato di illegale detenzione di un'arma comune da sparo costituita da una pistola lanciarazzi marca Spitfire;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del PI, denunciando violazione di legge sull'assunto, in sintesi, che il reato avrebbe dovuto essere escluso giacché, trattandosi di strumento lanciarazzi, si sarebbe dovuta accertare, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, la sua concreta attitudine a recare offesa alla persona;
accertamento, questo, che era mancato, così come era mancato l'accertamento che il prototipo dell'oggetto in questione fosse stato inserito nel catalogo delle armi comuni da sparo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con riguardo agli strumenti lanciarazzi, appare da condividere il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui: "In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo: ed invero gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste. Per escludere la completa parificazione di detti strumenti alle armi comuni da sparo, è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - prevista dall'art. 6 della citata legge n. 110 del 1975 - abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo: ove ciò si sia eventualmente verificato, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella suddetta norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore, poiché, mentre l'obbligo della denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione a tale obbligo deve essere dimostrata dall'interessato" (Cass. 1^, 19 marzo - 8 giugno 1999 n. 7256, Dominici, RV 213707; nello stesso senso, in precedenza: Cass. 1^, 4 - 28 aprile 1997 n. 3911, RV 207382; Cass. 1^, 26 novembre - 17 dicembre 1998 n. 13300, RV 211871);
- che non appare, per converso, condivisibile, in quanto privo di valida base normativa, il diverso orientamento precedentemente ed isolatamente espresso da Cass. 1^, 9 novembre - 6 dicembre 1995 n. 11986, RV 20132, secondo cui la qualificabilità di uno strumento lanciarazzi come "arma" richiederebbe la previa iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e, in mancanza, l'accertamento in concreto, da parte del giudice, della sua offensività;
- che il ricorso, in quanto sostanzialmente basato, pur senza espressamente richiamarlo, su detto ultimo indirizzo interpretativo, non appare, quindi, meritevole di accoglimento;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004