Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 18026
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Sentenza 19 marzo 2004

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In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo, giacché gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per escludere le quali è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, qualora ciò abbia avuto luogo, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella citata norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore, poiché, mentre il dovere di denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione ad esso deve essere dimostrata dall'interessato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 18026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18026
    Data del deposito : 19 marzo 2004

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