Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per la restituzione dei proventi del reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui è stata disposta la confisca con sentenza emessa ex art. 444, cod. proc. pen., atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di applicazione della pena su richiesta, beni che lo costituiscono non sono mai entrati nel patrimonio del ricorrente, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 45925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45925 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2761
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 42465/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALL IBRA N. IL 10/01/1991;
avverso la sentenza n. 3553/2013 TRIBUNALE di TORINO, del 02/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, in data 02.07.2013, pronunciava sentenza ex art. 444 c.p.p., nei confronti di FALL IBRA applicando nei suoi confronti, previa concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 prevalente sulla contestata recidiva, con la continuazione tra i reati e tenuto conto del rito, la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e del telefono in sequestro e confisca del denaro in sequestro.
L'imputato era stato chiamato a rispondere:
1. del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 perché in concorso con altra persona non identificata, cedeva a persone non identificate dosi di stupefacente che non potevano essere sequestrate.
In Torino, il 6 giugno 2013.
2. del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 73, commi 1 e 1 bis, lett. a) perché in concorso con altra persona non identificata, illecitamente deteneva sulla persona: - 2 dosi di eroina del peso netto complessivo di grammi 0,2976, contenenti milligrammi 51,5 di eroina base, milligrammi 18,5 di monoacetilmorfina e milligrammi 5,5 di acetilcodeina;
- 1 dose di cocaina del peso netto di grammi 0,1642 contenete milligrammi 25 di principio attivo, dosi tutte che venivano ingerite al momento dell'arresto;
In Torino il 6 giugno 2013. Con la recidiva specifica, infraquinquennale, e reiterata di cui all'art. 99 c.p., commi 1, 2 e 4.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione FALL IBRA, con ricorso sottoscritto personalmente, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- violazione del combinato disposto dell'art. 444 c.p.p., art. 445 c.p.p., comma 2 e art. 240 c.p. (art. 606 c.p.p., comma 2, lett. b).
Il ricorrente deduce che il Giudice, nel disporre la confisca della somma in sequestro quale provento del reato, avrebbe violato l'art. 240 c.p. in quanto la misura della confisca non appartiene alla categoria della confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2. Inoltre il Giudice non avrebbe assolto l'obbligo motivazionale imposto dalla natura discrezionale del provvedimento ablativo. La sentenza impugnata non sarebbe congruamente motivata nella parte in ci afferma che la somma trovata in possesso all'imputato fosse profitto dell'attività di vendita della sostanza stupefacente. La decisione sarebbe fondata su una mera presunzione, mancando la prova di un collegamento con l'attività illecita.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con i consequenziali provvedimenti di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di cui sopra è manifestamente infondato, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Alla conclusione di cui sopra si perviene in ragione della considerazione che è pur vero che l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p. - e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria - impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza dei beni confiscati (cfr. sez. 2, n. 6618 del 21.1.2014, Fiocco, rv. 258285; conf. sez. 2 , n. 3247 del 18.9.2013, dep. il 18.9.2013, Gambacorta, rv. 258546; sez. 6, n. 17266 del 16.4.2010, Trevisan, rv. 247085) senza che la sinteticità della motivazione, tipica del rito, possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza (sez. 4, n. 27935 del 2.5.2012, Anibaldi, rv. 253556), ma che a tale onere il GM di Torino risulta nel caso de quo avere ottemperato.
A pag. 2 della motivazione, infatti, si da conto che i 50 Euro furono trovati in possesso dell'imputato, che aveva in tasca anche un telefono cellulare che ebbe a squillare proprio mentre gli operanti lo sequestravano, così che gli stessi poterono verificare che dall'altro capo c'era una ragazza italiana che chiedeva dello stupefacente. E alla pagina successiva del provvedimento impugnato si da atto della necessità di disporre la confisca del telefono, strumento utilizzato per l'attività di spaccio da strada, e del denaro, proveniente dalle cessioni di cui al capo.
3. L'affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, che il Collegio condivide, secondo cui il danaro proveniente dallo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta il provento, cioè il profitto, della attività di spaccio di sostanze stupefacenti e non il prezzo del reato e quindi come tale, rientra nell'ipotesi di confisca facoltativa di cui all'art. 240 capoverso c.p. (cfr. ex plurimis, sez. 4, n. 4811 del 9.3.1992, lezzi, rv. 190027, conf. sez. 6 n. 6131 del 10.3.1994, Tomasello, rv. 199714). Peraltro, come si diceva poc'anzi, dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. intervenuta con la legge 134/03 può disporsene oggi la confisca anche con la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.. Inoltre, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidatasi nel tempo, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato avverso il capo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che abbia disposto la confisca del denaro di cui era in possesso perché percepito in cambio di cessione di stupefacente (così sez. 4, n. 4254 del 26.3.1996, Ayari, rv. 204442, che nell'occasione ebbe ad evidenziare, tra l'altro, che, non potendosi ritenere di buona fede il possesso di somme provenienti da negozio contrario a norme di ordine pubblico ed al buon costume in virtù di una negoziazione costituente reato e, comunque, ingiusta secondo la coscienza comune anche delle persone meno dotate, colui il quale riceve denaro costituente compenso della cessione della droga viene a trovarsi rispetto al bene in una relazione puramente materiale, segnata da malafede originaria e, perciò, priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità.
Successivamente è stato precisato che in tema di patteggiamento, la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Ne consegue che, se l'imputato non contesta in radice la provenienza del denaro, il suo ricorso va dichiarato inammissibile, (sez. 4, ord. n. 6775 del 15.12.2004 dep. 22.2.2005, Amin, rv. 230722 che ha specificato la Corte che ciò è particolarmente evidente alla luce delle modifiche apportate dalla L. n. 134 del 2003 all'art. 445 c.p.p. in tema di confisca, che - consentendola anche quando essa è facoltativa ex art. 240 c.p. - comportano soltanto, nel caso di facoltatività della misura, l'obbligo per il giudice di specifica motivazione). In altre pronunce, sempre in occasione di confisca del danaro in un processo per spaccio di sostanze stupefacenti, si è precisato che in tal caso la confisca finisce per colpire un bene mai entrato nel patrimonio dello spacciatore che non avrebbe titolo ad ottenerne la restituzione conseguente all'annullamento della confisca. Ciò anche nel sistema previgente alla novella del 2003, quando con la sentenza di patteggiamento non era consentita la confisca facoltativa del danaro, in quanto il ricorrente, dato che la somma che fosse stata irritualmente confiscata era oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, non avrebbe comunque potuto vantare un diritto alla relativa restituzione (sez. 6, n. 26728 del 4.4.2003, Cannata, rv. 226987). Ancora, di recente, è stato condivisibilmente riaffermato che il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative (sez. 6 n. 46217 del 12.11.2013, Diao, rv. 258234; conf. sez. 6, n. 44096 del 18.11.2010, Mbaye rv 249073).
4. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014