Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2675
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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Nel procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, l'ordinanza pronunziata a norma dell'art. 663 cod. proc. civ. con cui lo sfratto è stato convalidato deve contenere la condanna dell'intimato al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento. Il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese del giudizio di convalida si risolve in un vizio di omissione di pronunzia che rende l'ordinanza - in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma - impugnabile con il rimedio dell'appello (nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione, da far valere con ricorso per cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2675
    Data del deposito : 22 marzo 1999

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