Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è escluso allorquando la custodia sofferta, quand'anche ingiusta, sia ricompresa, in tutto o in parte, in un periodo di "limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia" sofferte anche per altro titolo e per le quali sia già stato corrisposto il relativo indennizzo, posto che, diversamente, si perverrebbe a liquidare due volte un unico danno, in contrasto con le regole generali del diritto ed i principi di cui agli artt. 2041 e 2042 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2008, n. 18794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18794 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 19/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00317
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 004832/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US OC, N. IL 01/03/1927;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 05/12/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con il ricorso in oggetto, il difensore di US CC ha impugnato l'ordinanza in data 5/12/2006 con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria ha accolto solo parzialmente la richiesta volta ad ottenere equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in carcere dal US dal 18/7/1995 al 21/6/1996 ed agli arresti domiciliari dal 21/6/1996 al 24/6/1998, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, delitto dal quale il prevenuto era stato mandato assolto dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con sentenza in data 3/4/2001 - irrevocabile il 31/10/2001 - dopo la pronuncia della Corte di Assise di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione. Nel corso del procedimento, si accertava che l'istante era stato detenuto dal 2/3/1996 al 5/1/1999 per omicidio aggravato, imputazione dalla quale pure era stato mandato assolto ed in ordine alla quale al US era stata già corrisposta, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, la somma di Euro 127.696,53, a seguito di annullamento, da parte della quarta sezione di questa Corte, di una precedente ordinanza, che aveva liquidato la somma di Euro 85.000,00.
Osservava la Corte di Appello nell'ordinanza gravata che il periodo di carcerazione per il quale era stata avanzata domanda ex art. 314 c.p.p. coincideva per buona parte con quello coperto da altro titolo custodiale, con la conseguenza che, a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 4, il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta andava quantificato in giorni 227 (dal 18/7/1995 al 2/3/1996). In relazione ad esso, la somma da liquidare veniva fissata in Euro 53.531,14.
2 - Il ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso: 1) erronea interpretazione dell'art. 314 c.p.p., comma 4 il cui disposto è riconducibile all'ipotesi in cui la contemporanea esecuzione di altro titolo sia risultata "giusta";
2) erronea determinazione del "quantum debeatur", determinato sulla base di semplice calcolo aritmetico, senza tener conto di altri parametri, desumibili anche dalla consulenza tecnica allegata all'istanza, volta a dimostrare la grave crisi patrimoniale, con perdita di guadagni oltremodo notevoli, determinata dalla impossibilità di gestire direttamente la propria azienda. Tutte le voci di danno richiamate nella predetta consulenza erano state omesse nella motivazione. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3 - Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva farsi luogo a declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.
4.1 - In particolare, destituita di qualsivoglia fondamento è la prima doglianza, con la quale il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 314 c.p.p., comma 4. Non vi è dubbio, infatti, dato il tenore letterale del comma surrichiamato che, se la custodia ingiustamente sofferta sia ricompresa, in tutto o in parte, come nella fattispecie, in un periodo di "limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia" sofferte anche per altro titolo, il diritto alla riparazione è escluso, indipendentemente dalla legittimità o meno del secondo titolo. Una diversa conclusione porterebbe alla conseguenza di una locupletazione ingiusta, poiché si arriverebbe a liquidare due volte un unico danno, contro le regole generali del diritto e contro il principio fissato dagli artt. 2041 e 2042 c.c. in materia di arricchimento senza causa.
4.2 - Infondato è anche il secondo motivo, relativo al "quantum debeatur". Va premesso - come, del resto, è comunemente riconosciuto - che la riparazione per ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno, ma di semplice indennizzo, in base a principi di solidarietà sociale, per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4, 18/4/2007 n. 26388, Leonello ed altro). La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce ad importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perché i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal Giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende, in realtà, non denunziare una violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ma solo evidenziare l'insufficienza della somma liquidata. Invero, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione - quale tipico giudizio di merito - è, dunque, sottratto al Giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il Giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione, a meno che, discostandosi in modo sensibile dai criteri usualmente seguiti, che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato alla durata massima della custodia cautelare, il Giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta. Va, inoltre, ritenuto che, allorché - come nella specie avvenuto - il Giudice abbia preso come parametro di riferimento per ciascun giorno di custodia da liquidare la cifra massima ottenuta dal rapporto tra la misura più estesa della riparazione ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., tale indennizzo, liquidato nella misura massima, copra tutte le voci di danno, delle quali il ricorrente lamenta la mancata previsione nel provvedimento censurato.
5 - Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008