Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2026, n. 18233
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Sentenza 21 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in riferimento all'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Il ricorso è infondato. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi di cui all'art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998. La Corte di appello ha ritenuto la domanda di protezione internazionale pretestuosa e strumentale, data l'assenza di credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, la mancanza di documentazione attendibile e l'assenza di un alloggio. Non sono emersi elementi che inducessero a ritenere l'Algeria un Paese insicuro. La misura del trattenimento è stata ritenuta proporzionata alla pericolosità sociale del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2026, n. 18233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18233
    Data del deposito : 21 maggio 2026

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