Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2026, n. 18233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18233 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
18233-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge
Composta da
US LU
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RG SC
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ND EN
ha pronunciato la seguente
Presidente
Relatore
SENTENZA
Sent. n. sez. 75 CC - 19/05/2026
R.G.N. 11568/2026
sul ricorso proposto da UN AB, nato il [...]
avverso il decreto emesso il 30/03/2026 dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ND EN;
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato;
sentite le conclusioni dell'Avv. Ilia Massarelli, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 30 marzo 2026 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, convalidava il provvedimento con cui il 27 marzo 2026 il Questore di Nuoro aveva disposto il trattenimento di AB UN presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer. A sostegno della convalida, la Corte di merito richiamava l'originario provvedimento di trattenimento del Questore di Nuoro, in cui si evidenziava che il cittadino straniero non disponeva di un passaporto ovvero di un altro documento equipollente, aveva reso dichiarazioni prive di credibilità e aveva presentato una domanda di protezione internazionale manifestamente pretestuosa.
2. Avverso questo decreto AB UN, a mezzo dell'Avv. Stefano Mannironi, proponeva ricorso per Cassazione, articolando promiscuamente un'unica doglianza. Con questa censura difensiva si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in relazione agli artt. 6 CEDU, 8, comma 3-bis, 28-bis d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25 e 2967 cod. civ., conseguente al fatto che la Corte di merito, nel convalidare il trattenimento del ricorrente, disposto dal Questore di Nuoro, non aveva tenuto conto delle minacce di morte ricevute in Algeria da UN, per ragioni collegate alla sua attività sportiva professionistica, sulle quali ci si era soffermati in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.
3. Con memoria del 4 maggio 2026 si costituiva in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, a mezzo dell'Avv. Ilia Massarelli, riportandosi alla documentazione depositata dalla Questura di Nuoro e chiedendo il respingimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da AB UN è infondato.
2. In via preliminare, deve evidenziarsi nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida di trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 26 giugno 1998, n. 286, così come novellato dall'art. 6 d.lgs. 18
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agosto 2015, n. 142, esclusivamente le censure difensive formulate ex art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Ne discende che devono escludersi dall'ambito dei vizi motivazionali deducibili in sede di legittimità le doglianze consentite dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare le ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, è esclusivamente deducibile la mancanza di motivazione del decreto impugnato, che, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all'ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione del provvedimento risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'emettere un atto processuale (tra le altre, Sez. 1., n. 2967 del 24/1/2025, [...], Rv. 287362-01; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, [...], Rv. 247514-01). A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate ovvero carenti dei necessari passaggi motivazionali da fare rimanere oscure o addirittura incomprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, [...], Rv. 279435 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, [...], Rv. 266365-01).
3. Tanto premesso, deve osservarsi che il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti nel paragrafo precedente, soffermandosi analiticamente sulle ragioni cui la domanda di protezione internazionale avanzata da AB UN il 23 marzo 2026 doveva ritenersi, quantomeno allo stato, pretestuosa e strumentale, legittimando il trattenimento del cittadino extracomunitario. Si consideri che la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, verificata l'assenza di elementi di manifesta illegittimità del provvedimento di trattenimento, posto a fondamento della procedura attivata dal Questore di Nuoro, osservava che nella direzione della strumentalità dell'istanza di protezione internazionale avanzata dal ricorrente militava l'assenza di credibilità delle dichiarazioni rese da UN.
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Non si riteneva, invero, credibile che il ricorrente era giunto nel nostro Paese a seguito delle minacce di morte ricevute in Algeria, per ragioni collegate alla sua attività di sportivo professionista, che aveva documentato con dichiarazioni sprovviste di attendibilità e con fotografie prive di contestualizzazione cronologica, sulle quali il ricorrente non aveva fornito alcun chiarimento in ordine alla loro pertinenza rispetto alla sua narrazione. A fronte di tali elementi, sfavorevoli al ricorrente, la Corte territoriale evidenziava che il cittadino straniero trattenuto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer era sprovvisto di passaporto o di altro documento d'identità equipollente e non aveva documentato la disponibilità di un alloggio dove poter essere controllato. Nella situazione concreta, dunque, la Corte di merito aveva, in termini congrui, ritenuto sussistente la situazione legittimante il trattenimento censurato, così come descritta dall'art. 6 decreto-legge n. 142 del 2015, apprezzando l'evenienza di fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale era stata presentata da UN al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di respingimento che lo riguardava. Né sussistevano elementi che inducessero a ritenere l'Algeria un Paese insicuro, nel quale l'eventuale rientro comportava pericoli per la sicurezza personale dei cittadini stranieri nei cui confronti venivano adottati provvedimenti di respingimento, analoghi a quelli emessi nei confronti del ricorrente. Ne discendeva che la Corte territoriale enucleava significativi elementi di incongruenza logica e di pretestuosità alla base della presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero trattenuto, che imponevano di ritenerla formulata al solo scopo di ostacolare l'esecuzione del provvedimento presupposto, essendo evidente che le «giustificazioni addotte da UN e illustrate nel corso dell'odierna udienza sono assolutamente incredibili, mai finora rappresentate è frutto di una rivisitazione finalizzata al respingimento della richiesta di convalida».
4. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, infine, non si sottraeva alla valutazione di proporzionalità della misura contenitiva adottata nei confronti di UN, escludendo che potesse essergli applicato un regime meno afflittivo, alla luce della sua pericolosità sociale. Ne conseguiva che, a fronte di univoche connotazioni di pericolosità dello straniero e in assenza di giustificazioni che legittimavano la presenza del trattenuto in Italia, non era possibile applicare al ricorrente una misura diversa dal trattenimento oggetto di vaglio.
5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AB UN deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 19 maggio 2026.
Il Consigliere estensore ND EN Alentome
Il Presidente
US LU
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IC OS Penale Depositat in Cancelieria oggi 21 MAG. 2026
Rome,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
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