Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2003, n. 14952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14952 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 495 2/03 LA CORTE SUPREMA DE CAS pajorments on SEZIONE SECONDA CIVILE Landranitrofesional Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 7405/00 1 30174 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere - Cron. 3965 Dott. Roberto MI TRIOLA Consigliere- Rep. Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Ud. 18/09/02 Dott. Francesco Paolo FIORE -Consigliere ha pronunciato la seguente печWalia horario, sest. SE NTENZA sul ricorso proposto da: IN CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, difeso dall'avvocato OR RESTIVO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI OR;
- intimato avverso la sentenza n. 163/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 04/04/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1168 udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE -1- JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso: Inammissibilità della memoria perchè depositata fuori termine. -2- " SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3.2.1996 il ragioniere AL RI chiedeva al pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù ingiunzione di pagamento nei che venisse emanata MI per la somma di L.confronti di RA 19.943.784 dovutogli per prestazioni professionali relative agli anni dal 1989 al 1994. Il pretore emetteva decreto ingiuntivo in data 13.2.1996, avversO il quale RA MI proponeva opposizione. ―Il pretore, con sentenza in data 7 19.5.1998, accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo la somma dovuta dall'RA a L. 15.960.910, con gli interessi legali dal 9.2.1996, respingendo altresì ↑ la domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni avanzata dall'opponente. Avverso tale sentenza proponeva appello RA MI, mentre RI AL proponeva appello incidentale per non avere il pretore confermato il decreto ingiuntivo. Con sentenza in data 5.3.- 14.4.1999 il Tribunale di Termini Imerese respingeva sia l'appello principale che quello incidentale. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione 3 RA MI con quattro motivi di gravame. RI AL non ha svolto difese in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile illustrativa inviata dal ricorrente a la memoria mezzo posta 1'11.9.2002 e pervenuta fuori termine, come rilevato dal P.M. di udienza. Col primo motivo il ricorrente denuncia - violazione degli artt. 132 n. 4 e 118 disp. att. perchè c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Ta sentenza impugnata ha ritenuto provato un credito del RI per lire 15.960.000 nonostante la mancata produzione della parcella allegata al ricorso monitorio e pur risultando dalla fattura n. ° 45 emessa dallo stesso il 31.12.1992 che corrispettivi dovuti ammontavano a quattro milioni pari a lire 800 mila annue. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere il tribunale considerato che il RI non solo non aveva dato la prova del credito riconosciutogli, ma mediante l'esibizione della fattura n. 45/1992, aveva ammesso che quello F 4 dovutogli fino alla data del 31.12.1992 era di solo quattro milioni. I primi due motivi per la loro connessione logica e sostanzialmente ripetitivi possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. La sentenza impugnata ha posto a fondamento della ritenuta sussistenza del debito del di ricorrente, quale prova, la mancanza contestazioni da parte (pag. 8) 3 dell'interessato una volta prodotta in primo grado la parcella allegata al ricorso monitorio;
inoltre l'esito negativo della prova testimoniale circa il minore periodo (fino al 1992 anziché fino al 1994) in cui le prestazioni professionali erano state svolte;
ed ancora, la mancata dimostrazione del pagamento della fattura di quattro milioni, elementi questi meno specificamente censurati dal ricorrente. denuncia Col terzo motivo il ricorrente violazione degli artt. 112, 61, 115, 132 e 134 c., perchèc.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la sentenza impugnata avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale del ricorrente di risarcimento dei danni per avere il RI senza autorizzazione emessa ed annotata nei registri contabili in suo possesso la fattura di cui sopra 5 R t la restituendo al figlio del ricorrente NI e facendogli sottoscrivere una dichiarazione. Il motivo è infondato perché il ricorrente non indica da quali elementi diversi da quelli era utilizzati dal Tribunale ma desumibile la prova della mancata autorizzazione all'emissione della fattura dei conseguenti danni ricevuti vi sono uni camente affermazioni di contrasto a quelle del tribunale. denuncia Col quarto motivo il ricorrente violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. + 3 e 5 c.p.c., per avere il tribunale errato 360 nn. nella regolamentazione delle spese di causa, che avrebbe dovuto quanto meno compensare una volta dichiarato inammissibile l'appello incidentale del RI. Il motivo inammissibile, perché la valutazione dell'opportunità di compensare о meno le spese è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità. Nulla deve disporsi per le spese non avendo il RI AL svolta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. De Sendent Così deciso in Roma il 18.9.2002. He consigliere est педней Погано Spadsen % редие i DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7.01. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE RI Di NU 2 Вито IL CANCELLIERE RI Di NU Mane si fuors