Sentenza 17 ottobre 2003
Commentario • 1
- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15573 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1.55 73 /03MADICASSAZIONE LA COR ES: Oggetto едиа пірагазінте ex 2. n. 89/2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 14861/02 Cron.a.31733 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere Rep. 409५०९५ - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Giuseppe IA BERRUTI - Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MA NT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA;
intimato avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 21/01/02; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 826 udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. -1- Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
3 c -2- NO Svolgimento del processo 3 IA ON NO, in data 31 marzo 1999, propose ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, lamentando l'eccessiva durata di una causa civile nella quale era parte, durata ritenuta non conforme al dettato dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848). Successivamente, entrata in vigore in Italia la legge 24 marzo 2001, n. 89, la ricorrente, avvalendosi del c.d. "rimedio interno", adì la Corte di appello di Roma, chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad un'equa riparazione in relazione alla suddetta controversia, avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità. La causa, instaurata davanti alla Pretura di Benevento sezione lavoro nel luglio 1990, si era - conclusa in grado di appello con sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, depositata il 17 marzo 1999, che aveva condannato l'INPS a versare la prestazione previdenziale a far tempo dal primo gennaio 1996. A sostegno della pretesa azionata la NO addusse la violazione, sia in primo che in secondo grado, dei termini previsti dal rito del lavoro (applicabile nella fattispecie), e chiese la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, quantificati in lire 63.000.000. Il Ministero della giustizia si costituì, resistendo alla domanda. 4 La Corte di appello di Roma, con decreto depositato il 21 gennaio 2002, rigettò il ricorso e condannò la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Corte territoriale pervenne a tale decisione osservando: che la prestazione previdenziale richiesta dalla ricorrente era stata riconosciuta soltanto a far tempo dal primo gennaio 1996, epoca quasi contestuale alla proposizione dell'appello nel febbraio 1996, ad oltre dieci mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
che, pertanto, la durata del giudizio si era risolta, in sostanza, in un vantaggio per la ricorrente, la quale, in base al disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (alla stregua del quale, nelle controversie in materia d'invalidità pensionabile, devono essere M valutati dal giudice anche l'aggravamento della malattia, e le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, che si siano verificati sia nel corso del procedimento amministrativo, sia durante quello giudiziario), si era vista riconoscere la prestazione previdenziale senza necessità di una nuova istanza in sede amministrativa;
che, inoltre, i pregiudizi lamentati dalla NO (connessi alla vana attesa della definizione favorevole del giudizio e dei mezzi necessari per vivere e curarsi) erano riferibili all'iniziale infondatezza della domanda e non ai tempi del processo, che si era concluso in un arco temporale ragionevole, peraltro necessario per l'espletamento di una nuova consulenza medico-legale, rispetto al momento in cui si erano verificati gli elementi costitutivi del diritto all'assegno d'invalidità. 5 Contro il suddetto decreto IA ON NO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.- Il ricorso per cassazione risulta notificato al Ministero della giustizia (che in questa sede non ha svolto attività difensiva), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12. In realtà la notificazione, trattandosi per l'appunto di ricorso per cassazione, andava eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato (art. 11 R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte cost. 26 giugno 1967, n. 260, nonché art. 1, primo comma, R. D. 30 ottobre 1933, n. 1612, recante il regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato). Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del citato R.D. n. 1612 del 1933, l'Avvocatura generale provvede pure alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nella circoscrizione della Corte d'appello di Roma. Ciò significa che, nel distretto di quella Corte d'appello, l'Avvocatura generale esercita anche le funzioni di Avvocatura distrettuale, fermo restando però che l'organo deputato ad esercitare tali funzioni è l'Avvocatura generale dello Stato con uffici in Roma alla via dei Portoghesi 12. 6 Ne deriva che un atto notificato presso l'Avvocatura "distrettuale" dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12, perviene in realtà all'Avvocatura generale, sicché il diritto di difesa dello Stato non subisce alcuna limitazione, neppure sul piano organizzativo interno, e l'inesatta indicazione contenuta nella relata di notifica si risolve in una mera irregolarità, inidonea a spiegare effetti sul procedimento notificatorio che deve ritenersi portato validamente a compimento. 2. – La ricorrente premette: a) che il ricorso al giudice del lavoro di Benevento fu depositato il 19 luglio 1990, mentre la prima udienza di discussione fu fissata per il 18 novembre 1991 (in violazione dell'art. 415, 3° comma, c.p.c.); b) che tale udienza fu $ rinviata di ufficio al 3 febbraio 1992, con un ritardo ingiustificato di circa tre mesi;
c) che in detta udienza fu nominato un c.t.u. con il compito di accertare lo stato invalidante della NO;
d) che seguirono poi ulteriori rinvii ingiustificati, finché il giudice pronunziò la sentenza, depositata in cancelleria il 25 marzo 1995; e) che il ricorso in appello fu depositato il 2 febbraio 1996, mentre la prima udienza di discussione fu fissata per il 16 ottobre 1996 (in contrasto con l'art. 435, primo comma, c.p.c.); f) che, dopo altri rinvii di ufficio, nell'udienza dell'11 marzo 1998 il giudice di secondo grado nominò un nuovo c.t.u.; g) che la sentenza di secondo grado, dopo altri ritardi ingiustificati, fu depositata il 17 marzo 1999. 7 Tanto premesso, ed affermato che i giudici del merito non avrebbero tenuto in alcun conto la natura previdenziale della suddetta controversia, la ricorrente, con il primo mezzo di cassazione, denunzia "violazione e falsa applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge italiana del 4 agosto 1955 n. 848) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Le norme della Convenzione europea e dei protocolli addizionali non avrebbero efficacia meramente programmatica, ma imporrebbero agli Stati contraenti (tra i quali l'Italia) obblighi giuridici immediatamente vincolanti, costituendo fonti di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. Una normativa ordinaria interna (compresa la legge n. 89 del 2001) non potrebbe prevalere sulla normativa convenzionale. Pertanto l'equa riparazione da determinare in caso di violazione dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, non potrebbe essere diversa rispetto a quanto la C.E.D.U. concede in ipotesi di violazione riconosciuta. "Infatti, la legge 89/2001 esplicitamente sancisce che la determinazione del danno viene effettuata a norma dell'art. 2056 c.c., nel mentre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non determina la liquidazione del danno al predetto limite sancito dalla legge Pinto" (così il ricorso per cassazione, pag. 9). 8 Lo Stato italiano, nel ratificare la Convenzione, si sarebbe obbligato a rispettare i diritti in essa previsti ed a sottostare al giudizio della C.E.D.U., e non potrebbe sottrarsi a tali obblighi offrendo "uno pseudo rimedio interno". Peraltro, lo spirito della legge n. 89 del 2001 sarebbe stato quello d'instaurare un meccanismo riparatorio, diretto a riprodurre sul piano interno le condizioni esistenti sul piano internazionale, assicurando alla parte privata una tutela analoga a quella che potrebbe ricevere nel quadro dell'istanza internazionale. Nel caso in questione il decreto impugnato avrebbe violato i suddetti principi perché, innanzi tutto, avrebbe equiparato "illegittimamente la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla fondatezza del diritto posto a base della procedura risarcitoria azionata" (ricorso, pag. 10). Invero, esso avrebbe affermato che la durata del giudizio si sarebbe risolta, in sostanza, in un vantaggio per la ricorrente che, in base al disposto dell'art. 149 disp.att. c.p.c., si sarebbe vista riconoscere la prestazione senza necessità di una nuova istanza in sede amministrativa, sicché ella non avrebbe subito alcun danno, ma tale conclusione sarebbe del tutto errata. Secondo i principi affermati dalla C.E.D.U., la violazione dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione europea sotto il profilo della durata ragionevole sussisterebbe ogni qualvolta una controversia civile abbia una durata eccedente il termine ragionevole, indipendentemente g dall'esito favorevole o sfavorevole della controversia. Alla stregua della giurisprudenza della Corte europea, l'istante potrebbe anche aver torto e perdere la causa, ma il danno si sarebbe verificato prescindendo dall'esito del giudizio, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 6 (par. 1) della Convenzione non sarebbe il diritto azionato davanti al giudice, bensì il diritto ad avere giustizia in tempi ragionevoli, diritto leso dal trascorrere del tempo senza esito. In altre parole, si avrebbe diritto ad avere una decisione della controversia (positiva o negativa) in tempi ragionevoli. Ove ciò non accada, vi sarebbe violazione del citato art. 6 della Convenzione. Nella specie sarebbe pacifico che la durata della controversia previdenziale sia andata ben oltre la durata ragionevole, ma, ad onta di ciò, la Corte di appello avrebbe violato la Convenzione europea, non applicando i principi in essa sanciti, benché la C.E.D.U. già si sia pronunciata numerose volte in casi simili, dichiarando la responsabilità del Governo italiano quando i processi abbiano avuto una durata superiore ai tre anni. Come già sancito più volte dalla Corte europea, con la ratifica della Convenzione l'Italia si sarebbe obbligata ad organizzare il suo sistema giudiziario in modo da poter realizzare le condizioni stabilite dall'art. 6 (par. 1), segnatamente quanto al termine 10 ragionevole della durata del processo civile. Poiché la responsabilità principale dei ritardi che si sarebbero verificati nel processo in questione sarebbe dovuta all'impossibilità dei giudici di applicare la Convenzione, per la carenza di strutture adeguate all'enorme mole del contenzioso, tale responsabilità graverebbe soltanto sullo Stato Italiano e, per esso, sul Ministero della giustizia, rivelatosi non in grado di organizzare adeguatamente il settore. La ricorrente, poi, richiama l'art. 13 della Convenzione e sostiene che essendo il giudizio della C.E.D.U. sussidiario rispetto al c.d. rimedio interno tale rimedio dovrebbe essere effettivo, attenendosi scrupolosamente ai parametri e alla consolidata giurisprudenza dei Giudici di Strasburgo. Diversamente, sarebbe vanificata la protezione dei diritti umani del cittadino, a livello nazionale e internazionale. Il motivo non ha fondamento. E' vero che la legge n. 89 del 2001 va interpretata in modo da garantire una tutela effettiva sia del termine ragionevole di durata dei procedimenti (secondo la nozione di questo elaborata dalla Corte di Strasburgo), sia del diritto all'equa riparazione in caso di sua violazione. Il principio, del resto, è stato già affermato da questa Corte (cfr. Cass., 22 ottobre 2002, n. 14885, in motivazione) e deve essere qui ribadito perché coerente con le disposizioni dettate dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata in forza della legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti, Convenzione), e, segnatamente, con gli artt. 6 (par. 1), 13, 35, 41 di essa. Ma, proprio perché il meccanismo di tutela convenzionale riveste un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti fondamentali, spetta in primo luogo agli Stati contraenti prevedere, nei rispettivi diritti interni, meccanismi di ricorso effettivo (cioè concreto ed efficace), che consentano di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione. Ciò il legislatore italiano ha fatto con la legge 24 marzo 2001, n. 89, costruendo un sistema di norme modellato sulle disposizioni convenzionali (oggetto, peraltro, di espresso richiamo: art. 2, comma 1, legge n. 89/2001) e strutturato in modo da utilizzare, nell'accertamento della (eventuale) violazione, parametri già elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (art. 2, comma 2, legge cit.). Pertanto la normativa di riferimento deve essere quella interna, restando altrimenti privo di contenuto e di significato il principio di sussidiarietà stabilito dalla Convenzione (artt. 13 e 35). Soltanto qualora fosse dimostrato un contrasto tra normativa interna e normativa convenzionale si porrebbe il problema concernente la prevalenza della seconda sulla prima. Ma, nella -fattispecie concreta in esame, la ricorrente al di là di astratte 12 - non ha allegato alcun elemento di affermazioni di principio contrasto tra le due normative, idoneo a far ritenere che la legge n. 89 del 2001 costituisca "uno pseudo rimedio interno", limitandosi ad affermare che "la legge 89/2001 esplicitamente sancisce che la determinazione del danno viene effettuata a norma dell'art. 2056 c.c.>, nel mentre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non determina la liquidazione del danno al predetto limite sancito dalla legge Pinto>" (ricorso per cassazione, pag. 9). A tale rilievo, tuttavia, si deve replicare che l'art. 2056 c.c. non contempla un "limite" alla liquidazione del danno, bensì stabilisce i criteri generali per la valutazione dei danni, sicchè il richiamo operato dall'art. 2, comma 3, della legge n. 89 del 2001, lungi dal porsi in contrasto con la Convenzione, dà ad essa attuazione, parametrando l'equa riparazione ai principi generali dell'ordinamento interno italiano (e quindi, semmai, attribuendo un quid pluris rispetto alla normativa convenzionale: cfr. l'art. 41 della Convenzione). Ne deriva che le doglianze della ricorrente vanno esaminate nel quadro delle disposizioni dettate dalla legge n. 89 del 2001 (al che si procederà trattando del secondo motivo). Fin da ora, peraltro, deve osservarsi che l'assunto della ricorrente - secondo cui la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che la violazione del termine ragionevole sussiste indipendentemente dal fatto che la parte abbia ragione o torto nel 13 giudizio a quo, in quanto il diritto tutelato è quello ad avere giustizia in tempi ragionevoli - non è esatto. E' vero, infatti, che, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo stesso, attori o convenuti, a prescindere dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, perché l'esito favorevole della causa non è di regola condizione di azionabilità della pretesa indennitaria, salvi i casi di abuso (Cass., 7 marzo 2003, n. 3410; 24 gennaio 2003, n. 1069). Ma il decreto impugnato non ha affermato che la violazione dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione deve essere collegata alla fondatezza della domanda nel giudizio a quo, come la ricorrente sembra postulare. Il provvedimento, dopo aver posto l'accento sulla circostanza che il diritto alla prestazione previdenziale chiesta dalla NO era stato riconosciuto a far tempo dal primo gennaio 1996, in forza di quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., ha escluso che la ricorrente avesse subito un danno (patrimoniale o morale), per effetto di violazione della Convenzione sotto il profilo del mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo. Al riguardo, esso ha rilevato, da un lato, che le condizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale erano maturate soltanto durante la causa (e il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. aveva consentito di apprezzarle, senza necessità di dare ingresso ad un nuovo procedimento, il che si era tradotto in un 14 sostanziale vantaggio per la parte); dall'altro, che i pregiudizi (patrimoniali e morali) lamentati dalla NO nascevano non dalla durata del processo ma dalla mancanza iniziale delle suddette condizioni;
dall'altro ancora che, quando tali condizioni erano sopravvenute, l'arco temporale per accertarle e per attribuire all'interessata il relativo diritto era stato ragionevole, in quanto (tenuto conto della necessità di espletare anche una nuova consulenza medico-legale) la controversia in grado di appello, dopo l'esito negativo del primo giudizio, si era risolta in circa tre anni. Così argomentando la Corte territoriale non ha messo in forse il principio propugnato dalla ricorrente, ma ha compiuto - con riferimento al caso specifico un accertamento di merito che, attraverso un'analisi globale della fattispecie in esame, l'ha portata ad escludere la sussistenza dei danni lamentati. Dalle esposte considerazioni consegue che il primo motivo del ricorso deve essere respinto. Col secondo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. Richiamati gli argomenti esposti nel decreto impugnato e il tenore dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, sostiene che, nel caso in esame, l'oggetto della causa (riconoscimento di assegno 15 ordinario d'invalidità) non sarebbe stato complesso né in fatto né in diritto, “non essendovi alcuna particolare questione giuridica da trattare", ma occorrendo soltanto accertare le infermità per far luogo alla prestazione previdenziale. Il tempo strettamente necessario per la trattazione della causa qualora fossero state - rispettate le norme del codice inerenti al rito del lavoro si sarebbe ridotto a pochi mesi. Pertanto il giudice, avvalendosi dei suoi poteri, avrebbe potuto dare maggior impulso al processo che, stante il carattere non complesso del caso, avrebbe avuto una durata del tutto irragionevole, ancor più ove si consideri che si trattava di controversia previdenziale. La giurisprudenza della C.E.D.U., in numerose sentenze, avrebbe stabilito in tre anni il termine ragionevole di durata dei processi civili, ridotto a due anni qualora si tratti di cause previdenziali, caratterizzate (come le controversie di lavoro) dall'oralità e dalla celerità. La ricorrente, poi, passa a trattare del quantum dell'equo indennizzo che le sarebbe dovuto, richiama in proposito i criteri della Corte di Strasburgo, anche con riferimento al pregiudizio morale dipendente dall'incertezza e dall'ansia circa l'esito della procedura, si sofferma sulla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la lesione dei diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute 16 patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)" (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713). Sostiene che, comunque, nel caso in esame, le aspettative e le tensioni psicologiche cagionate dalla durata eccessiva del giudizio sarebbero state molto incisive, data l'importanza del risultato da raggiungere (riconoscimento della prestazione previdenziale), tenuto conto altresì dell'età avanzata della ricorrente, della professione agricola, del non florido stato di salute e dello stato di bisogno in cui la ricorrente medesima si sarebbe trovata. Aggiunge che ella avrebbe altresì subito un consistente danno materiale (biologico ed economico) e quantifica la pretesa risarcitoria nella complessiva somma di euro 30.470,96. Con il terzo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il decreto impugnato non avrebbe riconosciuto l'evidente violazione dell'art. 6 (par. 1) della Convenzione, ancorchè in casi simili essa sia stata accertata dai Giudici di Strasburgo e dalla stessa Corte di appello di Roma. Benché il giudizio, nel quale l'eccessiva durata si sarebbe registrata, si fosse protratto ben oltre il termine ragionevole, e nonostante i danni subiti dalla ricorrente, il decreto in esame, ignorando la peculiare natura del diritto azionato (in relazione al 17 quale l'equa riparazione siriparazione si sarebbe dovuta riconoscere indipendetemente dalla prova del danno subito), avrebbe respinto la domanda, senza alcuna motivazione o, comunque, con motivazione carente e insufficiente. Il provvedimento impugnato si sarebbe discostato dalla giurisprudenza della C.E.D.U., la quale non impone al danneggiato di dare specifica dimostrazione del danno patrimoniale sofferto, integrato dalla stessa lesione del diritto ad avere un processo giusto in tempi ragionevoli. Infine, la motivazione sarebbe carente sul punto relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali, anche alla luce dell'art. 34 della Convenzione, secondo cui “Le alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare in alcuna maniera l'effettivo esercizio di tale diritto". Nel caso in esame l'ingiusta condanna alle spese violerebbe il detto impegno. I due motivi - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati. Si deve premettere che la parte di esso relativa al quantum della pretesa risarcitoria (recte: indennitaria) non è ammissibile in questa sede, sia perché concerne un aspetto che il decreto della Corte di appello non ha esaminato (se non sotto il diverso profilo della insussistenza del danno, concernente quindi l'an debeatur e non il quantum), sia perché la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo postula accertamenti e valutazioni di fatto estranei al presente giudizio di legittimità, che è un giudizio di cassazione 18 ordinario (Cass., 22 ottobre 2002, n. 14885), soggetto ai limiti propri di questo. Ciò posto, si deve osservare che la nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto, bensi relativo, e va considerata in concreto, con riferimento al singolo processo, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, mentre i parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza (della Corte europea e dei giudici nazionali) hanno valore orientativo ma non tassativo (Cass., 11 dicembre 2002, n. 17653). Il che, del resto, costituisce principio di evidenza intuitiva, ove soltanto si consideri che la suddetta nozione è ancorata a parametri fattuali (come la complessità del caso, nonché il comportamento delle parti e del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi), soggetti a valutazioni molto differenziate secondo le caratteristiche delle singole fattispecie, e quindi non suscettibili di essere collocati in schemi temporali rigidi ma, per l'appunto, soltanto in schemi orientativi. Ne discende che la valutazione operata dai giudici del merito in ordine alla ragionevolezza dei tempi di durata dello specifico procedimento si risolve in un apprezzamento di fatto, come tale rimesso al giudizio della Corte territoriale e non suscettibile di riesame in sede di legittimità se non per vizi di motivazione (Cass., 3 gennaio 2003, n. 3). Si deve aggiungere, ancora, che quello di “termine ragionevole” è 19 concetto diverso da quello di “tempo strettamente necessario per la trattazione della causa", che invece la ricorrente sembra postulare (ricorso per cassazione, pag. 14). Proprio il riferimento ad un criterio dotato di indubbi margini di elasticità, qual è il criterio di ragionevolezza, rivela che la normativa convenzionale (cui la legge n. 89 del 2001 si è ispirata) ha tenuto presente, da un lato, che, se la giustizia celere è un valore positivo da perseguire ed attuare, è altresì necessario evitare che essa si trasformi in giustizia affrettata e sommaria, perché ciò renderebbe il processo non giusto (art. 111, comma 1, Cost., nel testo novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2); ed ha considerato, dall'altro lato, che ogni sistema giudiziario, proprio di un paese civile, deve rispondere alla domanda di giustizia proveniente da società sempre più complesse, e ciò impone esigenze di graduazione che non possono essere ignorate. E' preciso dovere dello Stato e del suo sistema di giustizia compiere ogni sforzo affinché quella risposta sia sollecita, ma il metro di valutazione deve conformarsi, per l'appunto, ad un criterio di ragionevolezza e non di (inesigibile) assolutezza, che né la normativa convenzionale né quella interna richiedono. Infine, resta da dire che le violazioni di singoli termini ordinatori denunziate dalla ricorrente sono ex se prive di rilievo, perché la valutazione circa il carattere ragionevole o meno della durata di un processo va compiuta avendo riguardo all'arco complessivo in 20 cui il processo stesso (o una frazione di esso, in riferimento al quale sia stato addotto un significativo periodo d'inattività processuale) si è svolto, sulla base dei criteri normativamente previsti. La violazione dei termini (ordinatori) interni al processo può assumere rilievo quando abbia avuto incidenza concreta, in guisa da condurre ad una durata complessiva irragionevole. Ma quando il processo si sia concluso (o si stia celebrando) in tempi da considerare fisiologici in relazione alla fattispecie reale ed ai parametri normativi, il fatto che all'interno di quell'arco cronologico alcuni termini ordinatori non siano stati osservati non assume rilevanza ai fini dell'equa riparazione. Diversamente opinando, bisognerebbe affermare che qualsiasi violazione di un termine ordinatorio rileva ex se nell'ambito della legge n. 89 del 2001, ma un simile risultato ermeneutico sarebbe in contrasto sia con la natura di quei termini sia con la normativa citata. In questo quadro la Corte di merito si è mossa, indicando i dati attraverso i quali è pervenuta a maturare il convincimento espresso con un percorso argomentativo conciso ma sufficiente (del quale si è dato conto trattando del primo motivo), che si sottrae alle censure della ricorrente, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Invero, fermo il punto che tale vizio deve individuare nella motivazione omissioni, contraddizioni o carenze logiche e non 21 può risolversi in un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello compiuto dai giudici del merito, la Corte territoriale ha ritenuto che la NO non avesse ricevuto alcun danno, perché aveva ottenuto l'accertamento del suo diritto in un arco cronologico ragionevole in relazione al momento in cui le condizioni per dare ingresso alla prestazione previdenziale si erano realizzate, mentre il pregiudizio (materiale e morale) lamentato per il periodo precedente era da riferire non alla durata del processo ma alla mancanza (all'epoca) dei requisiti necessari per beneficiare della prestazione previdenziale. In altre parole, secondo la valutazione della Corte di merito, i danni che la NO afferma di avere subito erano collegati soltanto al fatto di non poter ottenere l'assegno d'invalidità, perché all'epoca non aveva i requisiti necessari, sopravvenuti soltanto durante il processo. Ciò non significa affermare che il diritto all'equa riparazione spetti solo quando l'interessato abbia visto riconosciuto il diritto azionato in giudizio. Significa soltanto rimarcare la necessità di una verifica che, in concreto e con riguardo alla fattispecie in esame, stabilisca se la parte abbia subito un danno per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 (par. 1) della Convenzione, secondo il precetto posto dall'art. 2, comma primo, della legge n. 89 del 2001. . Questa indagine è stata compiuta dalla Corte territoriale, la cui 22 pronunzia si rivela conforme al diritto e immune da vizi logici. Quanto alla censura, mossa al decreto impugnato per aver condannato la NO al pagamento delle spese processuali, si deve osservare che al riguardo non occorreva alcuna espressa motivazione, perché la Corte territoriale si è limitata ad applicare il generale principio della soccombenza. E il richiamo all'art. 34 della Convenzione, come modificata dal protocollo 11, non è pertinente, perché l'impegno a non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto implica che lo Stato contraente debba assicurare un efficiente strumento processuale di verifica e di tutela del diritto medesimo, quando esso sussiste, ma non postula certo che la parte - la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento - debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Nessuna pronunzia deve essere emessa in relazione alle spese del giudizio di cassazione, perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente For CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile ELLERE Andrea Bianchi Depositato in Cancelleria 17 OTT 2003 VIL CANCELLIERE