Sentenza 25 maggio 2016
Massime • 1
Il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro è impugnabile mediante appello, all'esito del quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta la confisca ovvero, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2016, n. 38028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38028 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2016 |
Testo completo
38 02 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - N. 1842/2016 - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - N. 37535/2015 - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE nei confronti di: WU IA N. IL 08/03/1971 avverso il decreto n. 20/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del 26/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
ماح queleGr acchino Gzzo il lette/sentite le conclusioni del PG Dott. he chieste dichi ari be ammissibilità dell offello Can trescerissione degli alli الحلم Udit i difensox Avv.; علم Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore della repubblica presso la DDA di Firenze impugnava con atto del 23 gennaio 2015 il decreto con il quale, il precedente 26 novembre, il tribunale fiorentino aveva rigettato la proposta di misura di prevenzione patrimoniale proposta in danno di Wu Xianghui, cittadino di nazionalità cinese, in particolare la misura della confisca con propedeutico sequestro, giacchè ritenuti carenti nel caso di specie i requisiti soggettivi richiesti dalla norma di riferimento, gli artt. 1 e segg. d. lgs. 159/2011. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale il procuratore istante proponeva appello e la Corte distrettuale adita, con ordinanza del 22 giugno 2015, dichiarava inammissibile l'impugnazione giacchè non appellabile ma soltanto ricorribile il decreto di prime cure. Argomentava il giudice territoriale che tale disciplina limitativa sarebbe deducibile dalla corretta lettura dell'art. 27 Cod. Ant., che prevederebbe l'appello del provvedimento di prevenzione soltanto se preceduta, la confisca, dal propedeutico sequestro. Nel caso il P.M. ritenga di provvedere direttamente alla richiesta della confisca di prevenzione, eliminando in tal modo, il passaggio procedurale relativo alla misura interinale del sequestro, si concretizzerebbe infatti, ad avviso della corte territoriale, una incisiva limitazione del diritto difensivo della parte privata se il diniego della confisca deliberato in prime cure venisse riformato in sede di appello, in quanto in tal caso la parte privata non potrebbe più contrastarlo nel merito. Per tali ragioni, pertanto, la corte distrettuale, consapevolmente ponendosi in contrasto con il diverso principio di diritto già statuito dalla quinta sezione della Corte con pronuncia 494 del 1°10.2014, provvedeva, contestualmente alla dichiarata inammissibilità, a riqualificare l'impugnazione del rappresentante della pubblica accusa come ricorso di legittimità, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione per quanto di competenza.
3. La decisione della corte fiorentina non può essere condivisa e va pertanto cassata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice 1 a quo per la deliberazione sull'appello come innanzi legittimamente proposto dal P.M.. In ordine alla questione relativa alla appellabilità o meno del decreto di prevenzione che decide sulla domanda di misura di prevenzione patrimoniale ai sensi degli artt. 20 e segg. Cod. Ant., si è registra nella giurisprudenza della Corte un iniziale contrasto ermeneutico peraltro allo stato superato con il successivo consolidamento di un preciso orientamento interpretativo. Ad una iniziale pronuncia infatti di Sez. 5, Sentenza n. 494 del 01/10/2014, Rv. 262213, secondo la quale "È impugnabile mediante appello il decreto con cui il Tribunale rigetti la richiesta, proposta dal P.M., di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro, trattandosi di ipotesi - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
3- ter della legge n. 575 del 1965 - riconducibile alla "ratio legis" di detta disposizione, ancorché da essa non specificamente prevista”, è seguita, Cass. Sez. 6, n. 26842 del 03/06/2015, Rv. 263948, secondo cui: "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio, ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è appellabile ma ricorribile per cassazione per violazione di legge, in virtù del rinvio all'art. 666 cod. proc. pen. operato, per le misure di prevenzione personali, dall'art. 7, nono comma, del predetto D.Lgs., ed applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto". Sono infine intervenute, pronunce alla quale aderisce il Collegio dappoichè espressione di un ormai condiviso opinare ermeneutico, Sez. 1, n. 43794 del 24/09/2015, Rv. 264856 ed in pari data Sez. 1, n 43796, Rv. 264754, le quali hanno fissato il principio di diritto in tal guisa massimato dagli uffici: Il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta ad evitare la dispersione dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca". 2 رس In tali sensi va pertanto interpretato l'art. 27 d. Igs. n. 159 del 2011 in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto cassata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello competente territorialmente per l'esame dell'impugnazione come innanzi proposta dal rappresentante della pubblica accusa, le cui residue doglianze rimangono evidentemente assorbite dalla decisione presa. P. T. M. la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 22 giugno 2015 e dispone la restituzione degli atti alla ridetta corte territoriale per l'esame del gravame. Così deciso in Roma, addì 25 maggio 2016 Il cons. est. Il Presidente S amſues Vecchio wil. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 SET 2016 B IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 3