Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
In tema di peculato, le somme afferenti i pagamenti dei protesti costituiscono sin da subito "pecunia publica" all'atto della corresponsione al pubblico ufficiale competente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 32384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32384 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/06/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1220
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 11365/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT NO N. IL 24/09/1938;
avverso la sentenza n. 1174/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
udito il P.G. in persona del Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.11.2007 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Lucca in data 10.11.2004 ed in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, condannava NO NT per i delitti di peculato continuato e distruzione, soppressione od occultamento dei repertori dei protesti cambiari elevati nella qualità di segretario comunale di Castelnuovo Garfagnana, in relazione a fatti contestati come consumati in data anteriore al 13.9.2001. Secondo le imputazioni, il NT riversava abitualmente sul proprio conto corrente personale le somme provenienti dalle riscossioni delle cambiali consegnategli per il protesto e, al fine di garantirsi l'impunità, aveva reso indisponibili i repertori dei protesti.
È indiscusso, in fatto, che il NT per la gestione del denaro relativo ai protesti cambiari avesse aperto un conto corrente bancario, a sè intestato, ricevendo pagamenti sia in contanti ed assegni circolari che in assegni di conto corrente, titoli che venivano versati previa apposizione della sua firma di girata a garanzia della banca e, in alcuni casi, anche con versamenti diretti da parte dei debitori. L'imputato aveva spiegato il tutto con l'esigenza e volontà di venire incontro ai debitori ed alle loro pressanti sollecitazioni, ammettendo di avere anche ritardato a volte il protesto oltre le 48 ore di legge per i medesimi motivi e precisando che, in definitiva, quel conto corrente era di mero 'appoggiò, per evitare che le somme o i titoli per i pagamenti rimanessero in ufficio. Era così accaduto tra l'altro che il NT si fosse trovato personalmente esposto nella copertura di assegni risultati senza provvista o, nel caso che poi aveva dato origine all'inchiesta, di provenienza illecita. Quanto ai registri repertorio dei protesti cambiari il nuovo segretario comunale, subentrato il 4.10.2001, aveva rinvenuto solo l'ultimo; NT non si era presentato per il passaggio delle consegne;
in data successiva al 6.3.2003 (ad indagini già avviate) i registri erano stati in parte reperiti in comune e in parte (quelli degli anni 2000 - 2001) riconsegnati dall'imputato.
2. Dopo avere dato atto delle ragioni dell'assoluzione, quali risultanti dalla motivazione della prima sentenza, e dei motivi dell'impugnazione della parte pubblica, la Corte distrettuale giudicava la colpevolezza di NT per entrambi i reati ascrittigli argomentando che:
- l'imputato aveva adottato per anni una gestione strettamente personale e clientelare dei protesti cambiari, in un piccolo centro;
l'intento individuale, quale dedotto, di disinteressato benefattore era irrilevante, non essendo state rispettate le procedure di legge poste a garanzia di tutti i soggetti interessati dal fenomeno del protesto di titoli di credito;
- andava comunque escluso il disinteresse (tant'è che NT non aveva fornito alcuna indicazione per l'individuazione del soggetto che gli aveva fornito il titolo, da lui posto all'incasso e risultato di illecita provenienza, da cui aveva tratto origine l'indagine);
- in ogni caso il versamento su proprio conto di quanto proveniva dall'incasso degli effetti cambiari, con l'omesso versamento ai creditori nei tempi dovuti, integrava il delitto di peculato, la durata del possesso improprio rilevando solo per la valutazione afferente la gravita del fatto;
- il reato di falso per occultamento dei repertori dei protesti cambiari era logica conseguenza delle irregolari modalità di gestione del servizio, cui era strumentalmente legato;
- erano contraddittorie le formule assolutorie del primo Giudice che a fronte di una motivazione imperniata sul difetto dell'elemento psicologico - secondo la Corte distrettuale invece presente - aveva adottato formule di insussistenza dei fatti.
3. Il ricorso dei difensori fiduciari propone i seguenti motivi:
- in relazione al capo A violazione di legge, carenza difetto ed illogicità della motivazione quanto all'individuazione del fatto di reato;
violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 323 c.p., artt. 521 e 522 c.p.p., manifesta illogicità della motivazione quanto alla qualificazione come peculato della condotta di ritardo nella levata del protesto, perché:
- le argomentazioni della Corte distrettuale avrebbero potuto fondare una condanna per abuso d'ufficio, mentre nel caso di specie la comprovata assenza del godimento di interessi sulle somme riscosse renderebbe insussistente anche l'elemento oggettivo del delitto di peculato;
- la condanna sarebbe intervenuta forzando il capo di imputazione e in assenza di fatti di appropriazione di ben specifiche somme;
- violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di peculato;
- in relazione al capo B, violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione, perché solo apodittico sarebbe il "rinvio teleologico" che la Corte distrettuale avrebbe operato al delitto di peculato, essendo invece la mera strumentante del reato per sè irrilevante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato: va però dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato sub B, con le conseguenze di cui al dispositivo.
Le somme afferenti i pagamenti dei protesti quando vengono percepite dal pubblico ufficiale competente sono "illico et immediate" "pecunia publica" (Sez. 6, sent 28302 del 14.1-1.7.2003). Come pertanto bene ritenuto dalla Corte distrettuale, sono irrilevanti - quanto al punto dell'affermazione di responsabilità - tutte le deduzioni relative alla durata del possesso 'improprio' (il passaggio delle somme sul conto corrente a sè solo intestato) ed alla finalità che ha accompagnato tale possesso, in nessun caso consentito dalla disciplina del protesto e dalla qualifica pubblicistica del ricorrente, sicché è il possesso 'improprio' in sè, consumato con il mero versamento di somme e titoli sul conto di uso esclusivo, ad integrare l'elemento oggettivo ed il dolo generico dell'appropriazione.
Quanto al delitto sub B, la valutazione del Giudice d'appello nulla ha di apodittico, essendo sorretta da motivazione congrua ai dati fattuali riferiti ed immune dai soli vizi rilevanti in questa sede (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e risolvendosi in un apprezzamento di stretto merito di cui il ricorrente sollecita una non consentita rivisitazione.
5. Il fatto risulta consumato al 13.9.2001, la sentenza di primo grado (del 10.11.2004) è assolutoria, la sentenza di condanna è del 27.11.2007, successiva alla L. n. 251 del 2005: la prescrizione del delitto sub B va quindi determinata ai sensi di tale legge (Sez. 6, sent. 7112 del 25.11.2008 - 18.2.2009, il cui insegnamento appare più coerente con la ricostruzione sistematica indicata dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 47008 del 29.10 - 10.12.2009, rispetto al precedente insegnamento di Sez. 3 sent. 18765 del 6.3 - 8.5.2008) e perciò quantificata in sette anni sei mesi, ad oggi decorsi.
in conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al prescritto capo B, la cui porzione di pena - esattamente indicata dalla Corte distrettuale - va eliminata, con la conseguente rideterminazione della pena principale residua in un anno quattro mesi di reclusione. Anche la pena accessoria va riquantificata nella medesima misura. Nel resto, è rigetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B, per essere il reato estinto per prescrizione, e ridetermina la pena principale in un anno quattro mesi di reclusione e la pena accessoria in uguale durata. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010