Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 1
Le questioni concernenti l'eventuale impossibilità di adempiere al versamento della cauzione devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione, anche sotto forma di richiesta di revoca della misura ai sensi dell'art. 3-bis, comma ottavo, della legge n. 575 del 1965, non essendone consentito l'esame in sede di procedimento penale per la violazione dell'obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 11704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11704 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 6.10.1998
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. " TA NZ GI " N. 983
3. " GIRONI EMILIO " rel.est. REGISTRO GENERALE
4. " EH RI " N. 21616/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AZ NA n. il 25.09.1949
avverso sentenza del 11.03.1998 CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Martusciello che ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
AR EN ricorre avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con cui lo stesso era stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dell'art. 3 bis, co. 4, l.575/1965 (inottemperanza all'obbligo di versamento della cauzione impostagli con il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale), lamentando la ritenuta manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice per la discriminazione che essa opererebbe tra abbienti e non abbienti nonché vizio di motivazione circa l'attuale disponibilità, da parte sua, dei mezzi necessari a far fronte all'obbligo, la cui dimostrazione incomberebbe all'accusa e che il ricorrente nega, invocando l'avvenuta confisca di tutti i suoi beni immobili.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Quanto al primo rilievo, non resta che richiamare adesivamente le considerazioni del giudice "a quo" in punto di inconfigurabilità di una qualsiasi lesione del principio costituzionale di eguaglianza, prevedendo espressamente l'art. 3 bis, co. 1, l. 757/1965 che il tribunale, nel disporre la cauzione, tenga conto delle condizioni economiche del soggetto, anche ad esse commisurando ed adeguando l'entità della prestazione, di tal che esula dal meccanismo normativo la lamentata discriminazione tra i cittadini in ragione del loro censo.
Quanto al secondo rilievo, costituisce indirizzo consolidato quello per cui le questioni concernenti l'eventuale impossibilità di adempiere al versamento della cauzione devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione, anche sotto forma di richiesta di revoca della misura ex art. 3 bis, comma 8, l. 575/1965, non essendone consentito l'esame in sede di procedimento penale per la violazione dell'obbligo (Cass., sez. VI, 13.6.1996, Massamuto, C.e.D. Cass., rv. 205.077 e sez. I, 5 aprile 1996, Russo, ibid., rv. 204.325). Per il resto, deve escludersi la censurabilità della motivazione del provvedimento impugnato laddove essa nega che l'impossibilità di adempiere possa automaticamente desumersi dall'avvenuta confisca di beni immobili intestati alla moglie del AR ma ritenuti nell'effettiva disponibilità di costui, non constando che i cespiti oggetto della misura costituissero l'unica voce attiva del patrimonio del ricorrente e che il medesimo fosse privo di ogni altra e diversa fonte di reddito (il che, comunque, avrebbe dovuto essere dedotto innanzi al giudice della prevenzione, anche mediante la summenzionata richiesta di revoca, espressamente prevista dalla legge per situazioni e contingenze come quelle invocate dall'imputato).
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1998