Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", allorché sia applicata una pena detentiva superiore ai due anni, congiunta o meno a pena pecuniaria, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di conseguenze prevedibili, l'imputato può sempre evitarne l'applicazione subordinando l'efficacia della richiesta di patteggiamento all'esclusione delle pene accessorie o delle misure di sicurezza, con facoltà per il giudice di rigettarla ove ritenga di doverle applicare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2011, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/12/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2188
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 35137/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NC N. IL 15/03/1975;
avverso la sentenza n. 271/2011 GIP TRIBUNALE di VOGHERA, del 22/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG. l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 giugno 2011, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il G.I.P. del Tribunale di Voghera applicava a AN
NC la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.
Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge. Rilevava, in particolare, che in base al contenuto del fascicolo processuale non vi erano elementi sufficienti per inquadrare il fatto nell'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, considerato il minimo quantitativo dello stupefacente sequestrato e la sua condizione di assuntore abituale.
Aggiungeva che erroneamente il giudice aveva applicato la pena accessoria la quale, pur non essendo indicata nell'accordo tra le parti, andava comunque calcolata in misura inferiore, tenendo conto delle diminuenti.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
Occorre preliminarmente ricordare che, in tema di "patteggiamento", il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato (Sez. 5^ n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. 2^ n. 5240, 14 gennaio 2009). Nella fattispecie, dunque, il ricorrente non poteva porre in discussione la sussistenza del fatto addebitatogli ed il suo inquadramento nella disposizione che si assume violata. Nessuna contestazione poteva, inoltre, essere mossa alla intervenuta applicazione della interdizione temporanea dai pubblici uffici. Va infatti osservato, a tale proposito, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", in caso di applicazione di una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 6^ n. 31563, 30 luglio 2009; Sez. 1^ n. 4424, 2 febbraio 2009). Si è ulteriormente precisato (Sez. 6^ n. 10857, 14 marzo 2007) che ciò trova spiegazione nel fatto che l'art. 445 c.p.p., comma 1, nella sua attuale formulazione prevede espressamente la inapplicabilità delle sole pene accessorie e delle misure di sicurezza, oltre all'esonero dal pagamento delle spese processuali, ai casi in cui la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Ne consegue che il giudice può applicare tanto le pene accessorie quanto le misure di sicurezza nei casi in cui la pena irrogata oltrepassi i limiti sopra indicati, poiché nessuna esclusione e nessuna distinzione è stata introdotta dal legislatore, cosicché risultano applicabili, nei casi di patteggiamento "allargato", anche le misure e le pene accessorie non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, trattandosi, peraltro, di conseguenze prevedibili per l'imputato, il quale può sempre evitarne l'applicazione subordinando l'efficacia del "patteggiamento" alla esclusione di misure o pene accessorie facoltative ed il giudice, qualora ritenga di doverle applicare, potrà rigettare la richiesta delle parti.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) -consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012