Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, non è sufficiente ai fini della concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. (casi di minore gravità) l'assenza di congiunzione carnale tra vittima ed autore del reato.
Commentario • 1
- 1. Abuso di autorità nella violenza sessuale: basta autorità di fatto (Cass. 27326/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020
L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2008, n. 14230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14230 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
O S C U RATA
]
14 230 / 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANU
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE TERZA SEZIONE
ELLERIA UDIENZA CAMERA IL FUNZIONA N DI CONSIGLIO
(don) DEL 15/02/2008
SENTENZA
N. 00218 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. VITALONE CLAUDIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1.Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA
N. 041682/2007 2.Dott. GENTILE MARIO
FF rel 3. Dott.MARMO MARGHERITA
4.Dott. GAZZARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
di TRIBUNALE
nei confronti di:
1
L.AN. N. IL (omissis) 1
avverso ORDINANZA del 09/10/2007
TRIB. LIBERTA' di CATANZARO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gioacchine Smo sentita la relazione fatta dal Consigliere
MARMO MARGHERITA
che ha chiesto accoglieris il rica s del P.M.
Udit i difensor Avv. O
A T A
Eugenio Damadio O S C U RA TA
FATTO E DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari in data 18 settembre 2007 applicava la misura della custodia cautelare in carcere ad L.AN. indagato in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 609 quater primo ed ultimo comma, 609 septies comma 4 n. 5 c.p. poiché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, compiva, in diverse
occasioni, atti sessuali con la propria nipotina L.A.
di nove anni sin da quando la predetta aveva l'età di quattro anni
( per fatti protrattisi sino al mese di (omissis)
Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, con ordinanza del 18
ottobre 2007, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta dal difensore dell'indagato, sostituiva alla misura della custodia cautelare in carcere quella degli arresti domiciliari.
На proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari chiedendo
l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza
Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo,
il Procuratore della Repubblica deduce la violazione di cui all'art. 606 lettera b) c.p.p. con riferimento all'art. 274 comma primo lettera c), art. 275 comma terzo c.p.p. e 609 quater c.p. O S C U RA TA
Tribunale Secondo il ricorrente il Collegio, nell'ordinanza impugnata aveva applicato erroneamente l'art. 274 secondo comma lettera C del codice di procedura penale che disciplina le esigenze cautelari in relazione al pericolo di reiterazione del reato in
quanto si era riferito soltanto all' età minore dell'indagato all'epoca in cui era iniziata la condotta, al suo stato di
incensuratezza e alla mancanza di invasività nei rapporti sessuali. L'ordinanza era inoltre contraddittoria perché, pur ravvisando la gravità del fatto anche in considerazione del protrarsi della condotta, lo aveva poi ridimensionato riconducendolo in una ipotesi di minor gravità ritenendo idonea,
senza adeguata motivazione ai fini cautelari, la mera misura degli arresti domiciliari.
Secondo il ricorrente l'art. 609 quater era stato erroneamente applicato in quanto, pur in presenza di una presunzione legislativa di gravità, aveva ritenuto il fatto ridimensionato per l'immaturità del reo e per la mancanza di coercizione fisica,
stante la familiarità con le pratiche sessuali della minore parte offesa.
Vi era quindi violazione dell'art. 274 lettera c del codice di procedura penale in relazione alla valutazione della gravità
2 O S C U RA T A del fatto che deve ritenersi presunta nei confronti dei minori di quattordici anni, anche in assenza di coercizione fisica, ed essendo comunque priva di rilievo, al fine dell' applicazione della
ipotesi lieve di cui all'art. 609 bis terzo comma c.p., la
mancanza di congiungimento carnale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 lettera e) del codice di procedura penale,
(mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con
riferimento all'art. 274 comma primo lettera c) c.p.p,, art. 275
comma terzo c.p.p. e 609 quater c.p.
Deduce il ricorrente che vi era stata una lacuna motivazionale nel provvedimento impugnato nella parte in cui la vicenda era
stata ridimensionata con riferimento all'esito della visita ginecologica dalla quale era emerso che si sarebbe trattato di
rapporti superficiali.
Il Tribunale aveva infatti omesso di chiarire per quale motivo tali rapporti sessuali reiterati nel tempo non sarebbero
caratterizzati dalla gravità necessaria e sufficiente da
giustificare la custodia inframuraria.
La motivazione del Tribunale del riesame, in relazione al ridimensionamento della vicenda era anche contraddittoria, in quanto il Tribunale aveva preso atto della circostanza che " i
3 O S C U RA T A
contatti hanno coinvolto la corporeità sessuale della vittima e ne
hanno limitato la libertà di determinazione". Secondo il ricorrente nella impugnata ordinanza era
sotteso al ragionamento dei giudici l'erronea convinzione che il
discrimen in merito alla gravità della condotta fosse costituito
dalla assenza di rapporti sessuali completi ○ comunque con
penetrazione. Tale ragionamento risultava infatti in palese contrasto con la normativa in materia di violenza sessuale sui minori di anni quattordici e con quanto veniva esposto nella alla durata temporale degli atti stessa ordinanza in merito sessuali e alla violazione dell'intimità della persona offesa.
Il Collegio rileva che il motivo è fondato con riferimento
all'art. 274 lettera c del codice di procedura penale, in quanto il
Tribunale del riesame, al fine di escludere il pericolo di
reiterazione del reato, prende in considerazione elementi, quali l'età dell'imputato all'epoca dell'inizio dei fatti criminosi ed
il suo stato di incensuratezza valutabili in sede di accertamento definitivo della responsabilità penale dell'imputato, ma inidonei
a scongiurare il pericolo concreto della reiterazione dei fatti
criminosi anche alla luce/ degli stessi elementi di oggettiva gravità dei fatti e del loro protrarsi nel tempo evidenziati nella stessa ordinanza.
4 O S C U R A T A
dell'ordinanzaLa motivazione risulta inoltre viziata da della normativa in materia di atti erronea interpretazione sessuale sui minori di anni quattordici con riferimento alla
mancanza di coercizione fisica, non richiesta dalla normativa che vieta in assoluto atti sessuali nei confronti di minori di anni quattordici, e correlando la prospettata ipotesi meno grave di cui
all'art. 609 bis terzo comma c.p. all'assenza di congiunzione carnale.
La mancanza di congiunzione carnale infatti non è di per sé
elemento idoneo a configurare l'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 bis quarto comma c.p.
Come ha precisato questa Corte "1 la legge 15 febbraio 1996,
66 che ha interamente modificato la materia, ha voluto abolire n.
la distinzione tra gli atti di libidine e la congiunzione carnale,
non solo per evitare la necessità di indagini processuali troppo invasive dell'intimità delle persone ma anche perché in relazione al nuovo bene tutelato che è quello delle libertà personale, anziché della moralità pubblica, ha ritenuto che la maggiore minore lesività della condotta non dipendesse più dalla
consumazione o meno della congiunzione carnale. In altri termini,
secondo l'intentio e la ratio legis desumibili dalla nuova normativa, non esiste più una graduazione tipica della gravità del
5 O S C U RA T A
reato tra congiunzione carnale ed atti di libidine, giacchè
entrambe le condotte possono ledere con pari intensità la libertà
sessuale tutelata. Pertanto la maggiore o minore gravità del reato deve essere stabilita in base ad altri criteri: in particolare deve essere desunta dal giudice attraverso un prudente apprezzamento di tutti gli elementi generalmente previsti
Cass. pen. sez. III sent. n. 3998 del dall'art. 133 c.p." ( v.
2001, Maranan). E' infine censurabile l'ordinanza impugnata nella parte in cui è motivata in modo contraddittorio, illogico e viziato interpretazione dell'articolo 609 bis terzo comma dall'erronea con riferimento alle modalità dei rapporti con la parte c.p.
l'adeguatezza della misura cautelare degli arresti lesa, domiciliari rispetto a quella della custodia in carcere,
ritenuta invece necessaria dal Giudice per le indagini preliminari
+
con riferimento alla durata della condotta protrattasi per quattro anni ritenuta rivelatrice di un'elevata pericolosità sociale e con rischio concreto di reiterazione della dell'indagato,
condotta. Alla luce dei suesposti principi va quindi annullata
l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Catanzaro
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P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di
Catanzaro
Cos' deciso in Roma il 15 febbraio 2008
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IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Genbez
[DEPOSITAT
- 4 APR. 2008
IL FUNZIONARIO D ANCELLERIA (dott Florella Donati 10
G
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