Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREM00205 /02 E R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 2 I . L P N I C S I D A Disciplinor SEZIONE TERZA CIVILE 1 Motors 3 1 . N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - R.G.N. 6506/01 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.323 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere - Ud. 02/10/01 Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IT NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, che lo difende unitamente all'avvocato MARIA ADELAIDE CARRARA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PRESSO PROCURATORE GENERALE MILANO;
TRIBUNALE PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO MILANO;
- intimati avverso la sentenza n. 99/01 della Corte d' 'Appello di2001 1688 MILANO, sezione prima civile emessa il 10/1/2001 -1- depositata il 16/01/01; RG.630/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/10/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Schiro' STEFANO, confermate in camera di consiglio dal PRO.GEN.RUSSO L.A., che ha chiesto si accolga il ricorso, annullando la sentenza impugnata e dichiarando improcedibile l'azione disciplinare perchè estinta per intervenuta prescrizione. -2- La Corte premesso in fatto: A) con atto notificato e depositato, rispettivamente, il 5 e 19 marzo 2001, il notaio NC IT, con sede in Gavirate, proponeva, con due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza 16 gennaio 2001, notificata il 22 febbraio 2001, con la quale la Corte di Appello di Milano aveva respinto il gravame avverso la sentenza 12 ottobre 2000 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato alla pena dell'ammenda di L.
4.000 per ciascuna delle contravvenzioni contestategli ex artt. 64 e 138 n. 4 L.N.; osserva in diritto, conformemente al P.G.: B) a sostegno del ricorso il notaio IT ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare;
tale motivo è fondato, in quanto gli illeciti disciplinari di cui trattasi, consistiti nell'aver ricevuto in mancanza di repertorio trentanove atti tra vivi, annotati solo successivamente nel repertorio degli atti ricevuti, sono stati commessi il 27 febbraio 1997 (data dei rogiti;
il relativo repertorio è stato vidimato il successivo 28 febbraio 1997), con la conseguenza che l'azione disciplinare si è prescritta il 27 febbraio 2001; C) al riguardo si osserva che, per il disposto dell'art. 146 L.N., la prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie con il decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, ancorché vi siano stati atti di procedura, e quindi non subisce interruzioni per effetto degli atti con i quali l'azione disciplinare è stata proposta, né di quelli successivi compiuti dal consiglio notarile o dall'autorità giudiziaria;
detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare operante ex lege e rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenze impugnatę, restando precluso ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (Cass. 7 aprile 1998 n. 3559 e 9 aprile 1999 n. 3476 ex plurimis); D) nulla per le spese, stante la qualità di parte meramente formale degli Uffici giudiziari intimati.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001, nella camera di consiglio della Te Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE витой и Cicheldon NA CA Depositata in Cancelleria IL CANCEL E 9.11.02 IL CANCELLERE C1 NA CA