Sentenza 31 ottobre 1997
Massime • 1
Ai fini della differenziazione tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione impropria è necessario individuare quale attività agevolatrice l'agente avrebbe compiuto, o avrebbe potuto compiere, per valutare se l'atto, cui essa era finalizzata, sia o sarebbe stata connotata dall'interesse privato o fosse l'unico possibile per attuare interessi pubblici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/1997, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 31.10.1997
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Eugenio Amari " N. 1498
3. Dott. Ugo Candela " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Serpico " N. 21916/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LC GI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 11/12/1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giovanni Caso
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Gilberto Lozzi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
LC GI rinviato a giudizio davanti al tribunale di Genova per rispondere dei reati:
A) di cui all'art. 317 C.P. perché, abusando della sua qualità di Vice-Presidente fino al 28/9/1990 e successivamente di Presidente della Giunta Regionale della Liguria e dei poteri connessi a tale carica, induceva GO Emanuele, presidente della SCI s.p.a.- grossa impresa di costruzioni operante in Genova interessata a vari progetti che avrebbero dovuto passare al vaglio di enti pubblici -, a promettergli un contributo di 100 milioni e a dargli indebitamente lire 60 milioni in francobolli quale contributo per la sua campagna elettorale relativa alle elezioni politiche del 1992;
B) di cui agli artt. 81, 110 C.P. legge 2/5/1974 n. 195 e 4 legge 18/11/1981 n. 659 perché, quale esponente della D.C. ligure candidato alle elezioni politiche del 1992, riceveva dalla società SCI s.p.a. tramite il suo presidente GO Emanuele, senza osservare le modalità previste dalla legge la somma di lire 60 milioni in francobolli destinata al finanziamento della sua campagna elettorale;
in Genova all'inizio primavera 1992, è stato dallo stesso tribunale dichiarato colpevole dei reati medesimi e condannato a pena di giustizia.
Proposta l'impugnazione dal LC GI, la Corte di appello di Genova con sentenza in data 11/12/1996 ha deciso nei seguenti termini:
A) innanzi tutto, ha circoscritto l'imputazione alla dazione di francobolli per lire 60 milioni. Su questo punto la sentenza ha così motivato: "Il collegio dichiara di circoscrivere il suo esame alla detta sovvenzione, perché di essa, sotto il profilo testimoniale, le carte processuali consentono di affermarne la sussistenza al di fuori delle interessate narrative delle parti (GO e LC); ne resta così fuori il preteso contributo (solo richiesto) di lire 100 milioni, di esso essendovi solo traccia nelle affermazioni del GO a null'altro ancorate".
B) la Corte di appello ha ritenuto provata la predetta dazione di francobolli attraverso la disamina delle tre deposizioni testimoniali, chiarendo e rispondendo alle osservazioni mosse in motivi di appello in ordine alla concludenza di dette deposizioni. C) La Corte di merito ha inquadrato la relativa vicenda nel complesso sistema dei rapporti intrattenuti dall'impresa GO con ambienti e personalità politiche genovesi basato su contributi dati all'impresa in cambio di favori di cui la stessa impresa godeva per la propria attività.
D) Pertanto, ha ritenuto non sussistente lo stato di soggezione psicologica in cui il GO, secondo i primi giudici, sarebbe venuto a trovarsi rispetto al LC relativamente al progetto RSA Brignole, cui l'impresa GO era interessata. In vero sulla base di risultante documentali e testimoniali, la Corte di merito ha ritenuto non individuabili momenti di "fermo" della pratica, attribuibili al LC come strumento di pressione sulla volontà del GO.
E) Esclusa, pertanto, la sussistenza del reato di concussione, la Corte di merito ha ravvisato nel fatto il reato di corruzione, oltre a quello di finanziamento illecito di partito. La Corte di merito ha, quindi, dichiarato il LC responsabile di reato di cui all'art. 319 C.P. e, con le già concesse attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione con il secondo reato di cui alla contestazione, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, con i benefici di legge.
Considerato in diritto
Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore sulla base dei seguenti motivi:
1) - Nullità ex art. 522 c.p.p. della decisione impugnata per inosservanza della norma processuale di cui all'art. 521 c.p.p. disciplinante il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Sostiene il ricorrente che la Corte di Genova, avendo ritenuto che i fatti descritti nella rubrica della concessione dovessero ricondursi al meno grave delitto di corruzione propria, ha pronunciato condanna per un fatto diverso rispetto a quello pronunciato, con mutamento degli elementi essenziali del reato, senza alcuna iniziativa da parte del P.M..
Il motivo non è fondato. Questa Suprema Corte a sezione unite, con recente pronuncia (30/4 - 2/7/19997, Dessimone), ha affrontato la questione della correlazione tra imputazione contestata e sentenza nel caso in cui l'imputato, rinviato a giudizio per concussione sia condannato per corruzione, senza previa riformulazione del capo ex artt. 516,517, e 518 cod. proc. pen.. Ha ritenuto il Supremo Collegio che non importa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza il ritenere la sussistenza del reato di corruzione invece della più grave impietosi di concussione;
e ciò perché, riscontrandosi in entrambe le configurazioni criminose l'elemento comune della dazione o promessa di denaro o di altra utilità l'accertamento della insussistenza della condotta concussoria del pubblico ufficiale e della sussistenza, in sua vece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale ed altro soggetto, non comporta una modifica sostanziale della struttura del fatto, fermamente oggetto della contestazione ma solo delle modalità della condotta, che non modifica il contenuto essenziale della contestazione medesima.
Invero, l'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione - (in quanto si accerta che il pubblico ufficiale ha realizzato l'ingiusto vantaggio patrimoniale non attraverso la volontà coartata del privato, ma attraverso un illecito accordo con il medesimo)-. Riguarda un "minus" rispetto alla contestazione iniziale.
Questa Corte non ha motivo di discostarsi dalla suddetta pronuncia.
Nel caso in esame, la Corte di merito, con motivazione basata sulla valutazione delle risultanze processuali, ha escluso la sussistenza di momenti di "fermo" della pratica relativa al progetto RSA, cui era interessata l'impresa del GO, attribuibili ad un intervento del LC e da costui utilizzati come strumento di pressione per indurre il GO alla dazione illecita. Ha ravvisato, invece, il predetto giudice un reciproco interesse delle due parti: del GO ad essere comunque agevolato nel disbrigo della pratica, potendo contare sull'interessamento in suo favore del LC, e di quest'ultimo ad ottenere un contributo finanziario per la sua campagna elettorale.
Così circoscritta la modifica del fatto inizialmente contestato, essa non comporta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché rimane immutato l'elemento essenziale della contestazione, che è l'ingiusto vantaggio ottenuto dal pubblico amministratore mediante la illecita utilizzazione della sua carica. Il reato di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile è un "minus" compreso nell'ipotesi criminosa originaria.
- II Motivo: Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità del LC per il delitto di corruzione. Con una prima censura, il ricorrente deduce violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione degli elementi di prova: a) perché il GO, nelle diverse dichiarazioni rese al P.M., ha prima detto di non aver dato, poi di aver dato 10 milioni in francobolli e poi 60 milioni, e non è stata verificata la sua attendibilità intrinseca;
b) perché le dichiarazioni dei testi LI, NE e ZZ non costituiscono valido riscontro, non essendo individualizzanti sull'accordo corruttivo;
c) esse, peraltro, sono smentite dall'esperimento giudiziale che ha accertato che per 60 milioni di francobolli occorrevano 10 buste del tipo indicato e non 2 buste.
Sul punto a) la sentenza dei primi giudici - come rileva la Corte d'appello - ha enucleato i momenti penalmente concludenti delle diverse, in successione temporale, deposizioni rese dal GO, e la sentenza dei secondi giudici ritiene provate, sulla base di indiscusse testimonianze, le iniziative del GO, le richieste di contributi, le erogazioni, nel quadro dei rapporti di quest'ultimo con determinati ambienti politici genovesi.
Sui punti b) e c), la Corte di merito ha dato in sentenza una motivazione convincente, attraverso una scrupolosa e approfondita analisi delle risultanze delle deposizioni dei testi, della ritenuta sussistenza del fatto della dazione dei 60 milioni in francobolli: le censure del ricorrente, pertanto, oltre che essere in punto di fatto, e quindi inammissibili in questa sede, sono infondate. Con una seconda censura, il ricorrente contesta la logicità e congruità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di corruzione propria. Deduce il ricorrente: a) premesso che la Regione doveva controllare solo la completezza della documentazione mentre la valutazione della sovvenzione / contributo spettava al Ministero della Sanità e premesso altresì che la sentenza ha escluso che presso la Regione vi fosse stata una "giacenza", uno "stallo" della pratica, la sentenza non ha considerato che LC non era a capo del Servizio Programma della Regione;
b) non risulta che il LC abbia chiesto notizie all'ufficio (della Regione) competente;
c) LC divenne presidente della Regione a programma RSA già varato;
d) non è precisato quale atto contrario ai doveri d'ufficio l'imputato avrebbe dovuto compiere, essendosi la sentenza limitata a dire "avrebbe potuto intervenire".
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto nei predetti punti a, b, c, ai fini della sussistenza del delitto di corruzione, è sufficiente una generica competenza dell'agente, derivante dalla sua appartenenza all'ufficio, quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o manifestazione della volontà dell'ente pubblico, culminante nell'emanazione dell'atto (giurisprudenza costante: Cass. sez. VI, 8-2-1994, Bonetto); e non è dubitato, nel caso in esame, che la pratica, cui il GO era interessato, doveva passare al vaglio dei competenti uffici regionali, e che il LC, pur non essendo a capo dello specifico Servizio, nella sua qualità prima di Vice presidente e poi di presidente della Regione, poteva esercitare una qualche ingerenza (o incidenza).
Tuttavia, ciò che non risulta chiaro dalla sentenza impugnata è quale attività agevolatrice il LC avrebbe compiuto o avrebbe potuto compiere ovvero nella quale avrebbe concorso o avrebbe potuto concorrere. Tale accertamento è vieppiù necessario, oltre che per affermare la sussistenza del reato, anche per valutare se l'attività posta in essere o che avrebbe potuto essere posta in essere concretizzasse o meno una violazione dei doveri d'ufficio, o meglio se l'atto, cui era finalizzata la condotta agevolatrice, era o sarebbe stato connotato dall'interesse privato oppure era l'unico possibile per attuare interessi pubblici (cf. Cass., sez. VI, 23-4- 1990, Zampini;
Sez. VI, 28-9-1995, Caliciuri). Tutto ciò ai fini della differenziazione tra il reato di corruzione propria ex art. 319 C.P. (ritenuto in sentenza) e quello di corruzione impropria ex art.318 C.P.
Invero, mentre nell'iniziale contestazione si addebitava al LC la "giacenza" della pratica (ipotesi poi esclusa), in sentenza invece si ipotizza un supposto intervento per il sollecito disbrigo della pratica, senza dare di ciò adeguata contezza, e soprattutto senza l'ulteriore specificazione di elementi concreti atti a qualificare l'intervento medesimo come conforme o come contrario ai doveri d'ufficio, a seconda che la sollecita emanazione dell'atto rispondesse all'esclusivo interesse della pubblica amministrazione, cui si aggiungeva l'aspettativa del privato, oppure rispondesse all'esclusivo interesse di quest'ultimo.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 319 C.P., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame su tale capo.
- III Motivo: Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del LC per il delitto di finanziamento illecito ai partiti politici. Il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato in esame, in quanto non è provata la conoscenza da parte del Glauco della provenienza del contributo della s.p.a. SCI, anzi ritenendo lo stesso che il finanziamento fosse fatto personalmente dal GO.
Il motivo non è fondato. Nella sentenza dei primi giudici, confermata sul punto dalla sentenza d'appello, sono spiegate le ragioni della ritenuta illiceità del finanziamento di cui trattasi, trattandosi di contributo proveniente dalla soc. SCI (da fondi in nero) ed erogato senza l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 7 legge 2-5-1974 n. 195, integrato dall'art. 4 legge 18-11- 1981 n. 659.
L'obiezione del ricorrente di essere in buona fede, ritenendo che il contributo fosse stato elargito personalmente dal GO, è contrastata, sul piano oggettivo, dall'accertata provenienza del finanziamento dalla societa SCI e dalla sua illiceità, e, sul piano soggettivo, dalla mancanza della dichiarazione congiunta che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 659 del 1981, incombe sul soggetto erogante e su quello percipiente il contributo, in caso di provenienza del medesimo da privato non società commerciale. Il ricorso relativo al suddetto capo va, quindi, rigettato. Tuttavia, l'annullamento della sentenza, per nuovo esame, in ordine al reato di cui all'art. 319 C.P., comporta, nel caso di eventuale assoluzione da detto reato, la rideterminazione della pena relativa. Pertanto, il rigetto del ricorso relativamente al reato di illecito finanziamento comporta la suddetta riserva.
- Col quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 319 C.P. Il motivo è infondato, in quanto la Corte d'appello ha avuto presenti gli elementi soggettivi e oggettivi del reato, come si evince dalla sia pur concisa motivazione, e, per il resto, è assorbito dall'annullamento relativo al suddetto reato.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza in ordine al reato di cui all'art. 319 C.P. e rinvia per nuovo esame su tale capo e per l'eventuale rideterminazione della pena del reato di cui al capo B) ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1998