Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11177 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPPEMA DICASSAZIONE4 1177 /02 Oggetto ION TE ZA VILL Risarcimento del danno contrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1315/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron.28784 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere Ud. 19/04/02 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTANI ITALO, ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA che lo difende anche disgiuntamente ROSTELLI, all'avvocato GASTONE COSTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HI SA, CELERE SCARL;
intimati - avversO la sentenza n. 702/99 del Giudice di pace di PARMA, emessa il 20/10/99 e depositata il 04/11/99 2002 (R.G. 2955/98); 953 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giancarlo GERMANI (per delega Avvocato Luciana ROSTELLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Parma, con sentenza del 4. novembre 1999, ha condannato TT CC, nella qualità di liquidatore della Società Kon Tiki, a pagare alla RL ER la somma di lire 1.058.505, oltre inte- ressi e spese del giudizio, portate da fatture emesse quest'ultima, per avere eseguito la spedizione di da merci in favore della Società Kon Tiki. Con la decisione, il giudice di pace ha anche di- F chiarato che IT AN è tenuto "a tenere indenne e manlevare la convenuta [....] da tutto quanto la predetta è tenuta a pagare all'attore".
2. Il giudice di pace è giunto alla conclusione in- dicata, rilevando che dalla documentazione prodotta e non contestata, si ricavava che il AN, "garante della convenuta" era tenuto а manlevare la signora CC TT dalle somme tutte che la stessa è 2 tenuta a pagare all'attrice ivi comprese le spese lega- li di causa".
3. IT AN ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando al- la decisione l'errore di una motivazione assolutamente inesistente. Gli intimati TT CC e RL ER non hanno svolto attività difensiva.
4. Il ricorso è rigettato in base alle considera- zioni di seguito indicate.
5. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pa- ce decide secondo equità la causa il cui valore non ec- cede lire due milioni".
5.1. Il potere equitativo del giudice di pace, in- dicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuitivO e non di tipo sillogistico;
non richiede, cioè, la preventiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto. Da questo principio si possono ricavare le seguenti implicazioni sul piano dell'impugnazione delle corri- spondenti decisione con il ricorso per cassazione.
5.2. Il difetto di motivazione può essere dedotto solo sotto il profilo della sua mancanza о sotto quello 3 della sua enunciazione meramente apparente. Perciò, la decisione del giudice di pace deve for- nire le giustificazioni delle scelte operate, affinché appaiano razionali, fondate e condivisibili. La mancan- za o il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza del giudice di pace possono essere de- dotti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, primo comma n. 4 del medesimo codice e 118, secondo comma, seconda parte, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice (0(che rispettivamente impongono al giudice di in- dicare concisamente i motivi della decisione e, in par- ticolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata), tenendo presente il carattere non sillogisti- CO, ma intuitivo del giudizio di equità.
6. Questi elementi non ricorrono nella presente fattispecie. Infatti, attraverso il richiamo alla documentazione prodotta, il giudice di pace ha dato conto della solu- zione raggiunta ed il ricorso, sotto l'apparente denun- cia dell'inesistenza della motivazione, pretende un'en- nesima valutazione dei fatti, che non è ammissibile in questa sede.
7. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese 4 di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 19 aprile 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Narfi, ло Il Presidente выйти Шита حلاي AL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 29/LUG. 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Umberto Cicery M S S A G T N E S E 5