Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di spese di giustizia, qualora venga contestata non soltanto la condanna al pagamento delle medesime, ma anche la stessa esecutività del titolo, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione, pur a seguito dall'avvenuta abrogazione dell'art. 181 delle norme di attuazione del codice di procedura penale per effetto dell'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dal momento che la possibilità di impugnare gli atti di esecuzione relativi alle spese di giustizia non esclude quella di contestare, ancor prima, la possibilità stessa di procedere ad esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2007, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 4056
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023224/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL NA, N. IL 07/10/1936;
avverso ORDINANZA del 13/04/2007 TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 aprile 2007 il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, alla luce dell'abrogazione dell'art. 659 c.p.p., l'incidente di esecuzione proposto da LD NE, avente ad oggetto l'impugnazione dell'invito al pagamento previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 212 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, EL, il quale lamenta:
a) violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione acquisito, ai fini della decisione, documenti non previamente depositati con conseguente violazione del principio del contraddittorio;
b) violazione di legge per avere l'ordinanza escluso il ricorso all'incidente di esecuzione per contestare la sussistenza e l'efficacia del titolo esecutivo.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di doglianza è privo di pregio, in quanto la documentazione acquisita non è stata posta dal giudice a fondamento della decisione, come risulta dal testo del provvedimento impugnato.
2. Fondato, al contrario, è il secondo motivo di censura. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) prevede un articolato sistema di recupero delle spese processuali, contraddistinto da tre diverse fasi:
1) la riscossione spontanea mediante notifica dell'invito di pagamento, disciplinata dagli artt. 211 e 212, costituita dalla notificazione dell'invito di pagamento, seguita dal pagamento spontaneo;
2) la riscossione mediante la formazione di ruoli formati direttamente dagli uffici giudiziali ovvero tramite il Consorzio Nazionale dei Concessionari (art. 223 del predetto testo unico) che sfocia nella cartella di pagamento notificata al debitore, cartella contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
3) l'esecuzione forzata vera e propria sulla base delle norme di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, relativo alla riscossione delle imposte sul reddito, alle quali rinvia il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.224 (T.U.). La legge disciplina espressamente soltanto l'impugnazione dell'intimazione e quella dell'esecuzione forzata, considerato che l'invito di pagamento costituisce una mera comunicazione preordinata all'instaurazione del contraddittorio tra il debitore e l'ufficio. Qualora la contestazione abbia ad oggetto non soltanto la condanna al pagamento delle spese di giustizia, ma anche la stessa esecutività del titolo la competenza a decidere appartiene al giudice dell'esecuzione penale, qualora si tratti, come nel caso in esame, di un titolo penale. Tale competenza è rimasta ferma nonostante che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299 (T.U.) delle disposizioni in materia di spese di giustizia abbia abrogato l'art. 181 disp. att. c.p.p., ed individuato l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione in quello presso il magistrato, diverso dalla Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo (art. 208), poiché la possibilità di impugnare gli atti di riscossione relativi alle spese di giustizia non esclude quella di contestare, ancor prima, la possibilità stessa di procedere ad esecuzione. Tuttavia, per incardinare la competenza del giudice dell'esecuzione penale, è necessario che effettivamente, come nel caso in esame, sia contestato il titolo esecutivo.
Per tutte queste ragioni deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Latina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale dì Latina.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008