Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2007, n. 2946
CASS
Sentenza 18 dicembre 2007

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In tema di spese di giustizia, qualora venga contestata non soltanto la condanna al pagamento delle medesime, ma anche la stessa esecutività del titolo, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione, pur a seguito dall'avvenuta abrogazione dell'art. 181 delle norme di attuazione del codice di procedura penale per effetto dell'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dal momento che la possibilità di impugnare gli atti di esecuzione relativi alle spese di giustizia non esclude quella di contestare, ancor prima, la possibilità stessa di procedere ad esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2007, n. 2946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2946
    Data del deposito : 18 dicembre 2007

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