Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
Integra tuttora reato (artt. 17 e 109 t.u.l.p.s.) l'omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di avere dato in alloggio appartamenti per un periodo di vacanze, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 29 marzo 2001 n. 135.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
1 9 66/0 5 66
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
udienza camera di consiglio del 17 dicembre 2004
composta dai sigg.
SENTENZA
n. 5098104 dr. Giorgio SANTACROCE presidente dr. Umberto GIORDANO consigliere dr. Emilio GIRONI consigliere dr. Livio PEPINO consigliere REGISTRO GENERALE dr.ssa Grazia CORRADINI consigliere n. 20624/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA di TRIESTE contro la sentenza 21 febbraio 2004 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE di
UDINE emessa nei confronti di
1) PASSILONGO EMANUELA, n. il 21 novembre 1968
visti gli atti,
lette le conclusioni del Procuratore generale dr. MARIO FAVALLI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impu- gnata
OSSERVA
1. Con sentenza 21 febbraio 2004 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, decidendo sulla richiesta di emissione di decreto penale nei confronti di PASSILONGO EMA- NUELA, imputata del reato di cui agli artt. 109 e 17 Testo unico di pubblica sicurezza per avere omesso di comunicare alla auto- rità di pubblica sicurezza l'avvenuto alloggiamento di persone in propri appartamenti per vacanze (fatto commesso il 26 ottobre 2002), ha assolto la PASSILONGO, in applicazione dell'art. 129 cpp, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, es- sendo sanzionato solo in via amministrativa ai sensi del comma
4 dell'art. 109 citato (introdotto dall'art. 7 comma 4 del decreto legge n. 97/1995, convertito in legge n. 203/1975). Ha proposto ricorso il Procuratore generale di Trieste dedu- cendo errore di diritto in quanto l'art. 109 Testo unico pubblica sicurezza, nel testo vigente al momento del fatto e attualmente, non contiene previsione di sanzioni amministrative e che, con- seguentemente, le violazioni in esso previste devono considerar- si, stante il disposto dell'art. 17 dello stesso testo unico, illeciti penali. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
C'è stato un periodo (compreso tra il maggio 1995 e il marzo 2001) nel quale la violazione de qua è stata derubricata in illeci- to amministrativo, a seguito dell'art. 7, comma 4, legge 30 mag- gio 1995 n. 203 che ha introdotto, nel testo dell'art. 109, un quarto comma secondo cui «la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pa- gamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni>>. La situazione normativa è peraltro mutata con la legge 29 marzo 2001 n. 135, il cui art. 8 ha abrogato in toto l'art. 109 del testo unico («come approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
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جگ ہ 773, e successive modificazioni») inserendo, in sostituzione, un nuovo testo nel quale non è prevista alcuna sanzione ammini- strativa. La conseguenza, obbligata sia sul piano testuale che su quello sistematico, è che, stante la previsione dell'art. 17 del te- sto unico di pubblica sicurezza, le violazioni delle disposizioni contenute nel nuovo art. 109 sono da considerarsi contravven- zioni (punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro).
Il rilevato errore di diritto impone l'annullamento senza rin- vio della sentenza con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari di Udine perché provveda sulla richiesta di emissione del decreto penale.
pqm
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone tra- smettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribu- nale di Udine per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2004
il consigliere estensore il presidente
Slantira
(DEPOSITATA IN CANCELLERIA
24 GEN 2005
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani
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