Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10986 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO 6/01 REPUBBLICA ITALIANA 10986 LA CORTES UP DUCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14245/00 Cron.23606 1 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente 183 SEN TENZA sul ricorso proposto da: n e t OT NA, CA AT, elettivamente i domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE B SUPRENA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in dall'avvocato atti;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 1955 -1-
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvovatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 2731/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 20/07/99 R.G.N. 42391/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
C udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del Ministero Interno ed estromissione INPS. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e IZ AL CC Anna in convenivano giudizio davanti al Pretore di Napoli il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente per la invalidità civile dellacorrisposte CC in data 31 gennaio 1987 anziché 1° marzo 1983 e della AL in data 31 luglio 1987 anziché in data 1° gennaio 1983. Con sentenza in data 7 giugno 1995 il Pretore or intervenuta adito rigettava la domanda per t prescrizione quinquennale. ap Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 20 C maggio 1999 rigettava l'appello delle assicurate osservando che per i crediti richiesti doveva trovare applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., prevista in generale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad о in termini più brevi, non potendosianno condividere la tesi che distingue il regime prescrizionale a seconda del periodo anteriore 0 successivo al pagamento dei ratei arretrati. Rilevava, infatti, il giudice del gravame che alla fattispecie era inapplicabile l'art. 129 3 R.D.L. n.1827 del 1935, che prevede la prescrizione quinquennale per le pensioni liquidate dall'INPS in relazione ai ratei liquidati e non riscossi e quella decennale per i ratei non liquidati, essendo disciplinate da regole diverse le prestazioni corrisposte in base alle norme sull'assicurazione obbligatoria e quelle per la invalidità civile. Per tali ultime prestazioni, aggiungeva il Tribunale, determinate nel loro ammontare al contrario di quelle previdenziali dell'a.g.o., relativi crediti sono liquidi ed esigibili, quanto meno dal 120° giorno successivo alla domanda e assoggettati alla prescrizione sono, pertanto, quinquennale. L'interessata ricorre per cassazione con unico articolato motivo anche nei confronti dell'INPS. Il Ministero intimato si è costituito. L'INPS ha depositato procura partecipando all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS, che non aveva partecipato al giudizio di appello, né era litisconsorte necessario o facoltativo. Con l'unico motivo di ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno le assicurate deducono che sarebbe erronea l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 C.C. fatta dal Tribunale sul presupposto che i diritti in ad oggetto prestazioni questione abbiano periodiche, avendo la Corte Costituzionale esteso ai crediti previdenziali e assistenziali il regime previsto dall'art. 429 terzo comma c.p.c. ed essendo le obbligazioni di cui al citato art. 429 parte integrante dell'obbligazione principale con la conseguenza che ne seguirebbero lo stesso regime prescrizionale. ن La ricorrente conclude rilevando che la س prescrizione breve sarebbe applicabile soltanto per ک ا i ratei dei crediti per invalidità civile già la prescrizione decennaleliquidati mentre ordinaria è applicabile per i ratei pagati in unica soluzione e per la relativa somma spettante a titolo di rivalutazione e interessi. Il ricorso è fondato. In materia di assistenza obbligatoria e, specificamente, con riferimento ai crediti relativi all'assegno di invalidità civile e all'indennità di (11 accompagnamento, è assoggettato alla prescrizione anoggettati motile Cofiterion ordinaria decennale sia il diritto al pagamento, in домо(1) leggen : maturati unica soluzione, dei ratei arretrati, posto che prima della prima della liquidazione, liquidazione il credito non è certo e non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) con conseguente impossibilità di decorrenza della prescrizione e sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione e interessi (cumulabili soltanto sino all'entrata in vigore dell'art. 16 sesto comma della legge n.412 del 1991). Invero l'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827 al primo comma aveva fissato, in generale, la prescrizione breve di cinque anni, decorrente dalla scadenza, per tutti i ratei di pensione non ancora riscossi. 召 Tale previsione, resa operante in un periodo antecedente a tutto il successivo e diversificato non essendo sistema previdenziale e assistenziale, stata modificata,t ampliata sostituita, diversificata dopo tale successivo ampliamento e tale successiva diversificazione, è da ritenere che costituisca un principio generale del diritto previdenziale tuttora in vigore non soltanto per i dall'assicurazione generalebenefici previsti obbligatoria ma anche per quelli di natura 6 assistenziale. L'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n.67 aveva autenticamente interpretato il citato art. 129 nel senso che la prescrizione ivi prevista si applicasse comunque alle rate di pensione non poste in pagamento, in tal modo estendendola alle rate non ancora liquidate in quanto in attesa оdell'esaurimento del procedimento amministrativo giudiziario e, perciò, non ancora maturate, in difformità al principio sopra enunciato della impossibilità di decorrenza della prescrizione sui crediti non ancora liquidati e, perciò, non ancora certi nella loro esistenza e nel loro ammontare. Con sentenza del 25 maggio 1989 n.283 la Corte Costituzionale, però, ha dichiarato il citato art. 11costituzionalmente illegittimo nella disposta estensione della prescrizione breve quinquennale anche ai ratei di pensione non ancora liquidati. Ne consegue che per i crediti previdenziali o assistenziali maturati prima della liquidazione ed esigibili non ratealmente ma in unica soluzione, non essendo previsto né il termine quinquennale di cui all'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, riferito soltanto ai ratei liquidi non ancora 7 riscossi, né altro termine di durata diversa, è applicabile il generale termine della ordinaria prescrizione decennale di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c.. Anche la rivalutazione e gli interessi legali tali crediti, infatti, in quanto componenti su essenziali delle dette obbligazioni base in virtù dell'art. 429 terzo comma c.p.c., previsto per i crediti di lavoro ed esteso ai crediti previdenziali e assistenziali per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, sono assoggettati allo stesso regime prescrizionale di tali crediti previdenziali ○ assistenziali (dieci anni) e non già alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 n.4 c.c.. rivalutazione monetaria e gli interessiLa legali di cui al citato art. 429 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede pronuncia condanna alche il giudice quando pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali deve determinare oltre gli interessi nella misura di legge anche il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, sono divenuti 8 una componente essenziale del credito previdenziale о assistenziale ossia un tutt'uno con questo, nel senso che il credito previdenziale o assistenziale maggiorato di interessi legali e rivalutato rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Pertanto vanno enunciati i seguenti principi di diritto: "la disciplina legale applicabile alla rivalutazione e agli interessi legali del credito previdenziale o assistenziale corrisposto in unica soluzione è quella applicabile a quest'ultimo. n Il pagamento del credito previdenziale e t assistenziale nel suo valore originario р а costituisce, infatti, l'adempimento parziale di tale credito sino a quando esso non sia stato interamente pagato nel suo importo totale comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. (v. Cass. 3 febbraio 1995 n.1267). Risulta, perciò, applicabile alla rivalutazione e agli interessi legali (dovuti secondo la legge del tempo in cui il credito è dovuto) sul credito previdenziale corrisposto in unica soluzione la prescrizione decennale, che comincia a decorrere 9 sui singoli ratei dal momento in cui si è verificato il ritardo nella corresponsione del capitale maturato e cioè dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa dalla successiva maturazione, senza necessità del cosiddetto spatium deliberandi dei centoventi giorni, se la maturazione si è verificata in corso (v. di giudizio davanti all'autorità giudiziaria." anche Cass. 8 aprile 1999 n.3437; Cass. 17 aprile 1999 n.3858; Cass. 26 luglio 2000 n.9825). In conclusione, dichiarato inammissibile il dell'INPS, in accoglimento ricorso nei confronti confronti del Ministero dello stesso nei dell'Interno, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli, la quale nella definizione della controversia, si uniformerà ai principi sopra virgolettati in conseguenza riconoscendo il richiesto credito per rivalutazione monetaria e/o interessi legali e/o applicando, in accertamenti di merito all'uopoesito agli necessari, la prescrizione ordinaria decennale agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria richiesti. Nulla per le spese del giudizio nei confronti 10 dell'INPS a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte nei confronti del Ministero dell'Interno accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli. Nei confronti dell'INPS dichiara inammissibile il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. il Presidente: Miorius Sanfor Mastaple Capitanis II Cons. extensore: Ma IL CANCE Deposita nccfleria Oggi, 9 AGO. 2001 IL CANCELLERE 11