Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 32 del 2014 nell'art. 143 cod. proc. pen. è onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse.
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(Ricorso rigettato) Il fatto La Corte di appello di Brescia dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Serbia nei confronti del cittadino serbo S. K., pure cittadino svedese, in relazione all'ordine di arresto emesso il 08/11/2018 dall'autorità giudiziaria serba per dare esecuzione alla sentenza definitiva del 27/04/2017 con la quale il Tribunale di Belgrado aveva condannato il prevenuto alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione al reato di ‘violenza domestica‘ previsto dall'art. 194 del codice penale serbo. Rilevava la Corte di appello bresciana come sussistessero tutte le condizioni previste …
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Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri per l'irrogazione della pena nello stato richiedente dai parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che essa non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Nel nostro ordinamento, come è noto, il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1 c.p., è costituzionalmente garantito dall'art. 25 Cost., comma 2, (Corte cost., sent. n. 15 del 7 marzo 1962) e richiede una preventiva determinatezza, da parte della legge, non solo del quomodo (ovvero della tipologia e del contenuto delle diverse opzioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2015, n. 20634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20634 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/02/2015
Dott. FIDELBO G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 279
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 52844/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR KE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30 settembre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il sostituto procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto;
uditi gli avvocati DUCEI Domenico e TROFINO Paolo che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di UR KE, cittadino armeno, richiesto in consegna dal governo della Repubblica di ENia per essere sottoposto al procedimento penale per il reato di evasione fiscale (art. 205 c.p. armeno, comma 2), nell'ambito del quale il Tribunale di Ketron ha emesso in data 14.2.2012 un mandato di cattura nei suoi confronti.
Il reato, secondo la documentazione acquisita, risulta commesso negli anni 2007-2008 e si riferisce alla vendita, quale amministratore di alcune società, di alcuni appezzamenti di terreno di notevole valore senza aver corrisposto il pagamento delle relative imposte.
2. L'avvocato Ducei Domenico, nell'interesse dell'estradando, ha presentato ricorso per cassazione.
Con un primo articolato motivo deduce la violazione dell'art. 698 c.p.p., comma 1 e art. 705 c.p.p., comma 2, assumendo che la Corte
d'appello non ha tenuto conto delle acquisizioni portate dalla difesa in ordine al fatto che la richiesta di estradizione per evasione fiscale è stata proposta, su sollecitazione del Ministro delle finanze armeno, per costringere TI a ritrattare le accuse nei confronti di alcuni soggetti sottoposti a processo per sequestro di persona ai suoi danni, tra cui il suo accusatore EN AR. Sicché l'estradizione andava negata sia perché la consegna in ENia esporrebbe TI al rischio di atti persecutori, sia perché il processo penale cui sarebbe sottoposto non assicurerebbe il rispetto dei diritti fondamentali.
Inoltre, sostiene che la sentenza non ha verificato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato attribuito all'estradando.
Con un secondo motivo lamenta il vizio di motivazione della sentenza con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di esame di AI MY, avvocato armeno difensore dell'estradando. Con un terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 143 c.p.p. per non avere i giudici disposto la traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'estradando.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Sul primo motivo deve rilevarsi che i giudici d'appello hanno già fornito adeguate ed esaustive risposte escludendo l'esistenza di condizioni ostative all'estradizione, in quanto i paventati atti di ritorsione di cui ha parlato la difesa del KE non sono riferibili alle autorità del paese richiedente, ma a persone estranee agli apparati istituzionali, agenti a titolo personale;
inoltre, hanno anche escluso la sussistenza dei presupposti per negare l'estradizione con riferimento al rischio che la persona richiesta possa essere sottoposta a pene o trattamenti che violino i diritti fondamentali dell'uomo, perché dalla documentazione prodotta dalla difesa emergono solo episodi occasionali di persecuzione o di discriminazione in ENia, che non possono essere considerati come peculiari del sistema giudiziario di quel paese.
Tali risposte e argomentazioni, che si pongono in linea con una pacifica e uniforme giurisprudenza di legittimità, sono totalmente condivise da questa Corte.
3.2. Infondato è anche il motivo con cui il ricorrente assume che la sentenza impugnata non abbia verificato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato oggetto della domanda di estradizione. Al contrario, la decisione della Corte d'appello dedica quasi l'intera pagina 3 all'esame dei gravi indizi, rilevandone la sussistenza attraverso la verifica del mandato di cattura allegata alla richiesta di estradizione.
3.3. Manifestamente infondato è il motivo con cui si lamenta del mancato esame di AI MY, difensore dell'estradando e, in quanto tale, comunque interessato a sostenere tesi favorevoli al suo cliente.
3.4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo.
Occorre premettere che lo stesso ricorrente ammette che un interprete è stato presente nel corso del processo, fino all'udienza in cui è stata emessa la sentenza, tanto è vero che nessuna eccezione risulta sollevata per la mancata assistenza dell'interprete, così come per la mancata traduzione degli atti nelle fasi precedenti. In ogni caso, deve rilevarsi che la mancata traduzione della sentenza non ha pregiudicato l'estradando, che tramite il suo difensore ha proposto un ampio e dettagliato ricorso per cassazione. In altri termini, anche dopo il D.Lgs. 32 del 2014, deve ritenersi che è onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse (Sez. 6^, 18 dicembre 2008, n. 4954, Morlock).
4. All'infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2015