Sentenza 8 novembre 2017
Massime • 1
Viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2017, n. 9123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9123 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2017 |
Testo completo
ASR 09 123-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 08/11/2017 VINCENZO ROMIS Sent. n. sez. - Presidente 1931/2017 GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE ANTONIO LEONARDO TANGA N.27125/2017 Rel. Consigliere - MARIAROSARIA BRUNO FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA EL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per Il Proc. Gen. ROMANO GIULIO conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. Udito il difensore nessun di il ricorrentedifensore è comporso per RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.1.2017 la Corte di appello di Catanzaro, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 28.2.2014, che aveva ritenuto AT BR responsabile del reato di furto (così qualificando diversamente il fatto, originariamente sussunto sotto la fattispecie di reato della ricettazione) e della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18/4/1975, condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa. I giudici di merito ritenevano dimostrata la penale responsabilità dell'imputato, sulla base della circostanza che, nella sua vettura, in data 25/3/2009, era rinvenuta merce che era stata sottratta da un furgone alcuni minuti prima, unitamente ad una mazza da baseball. La sottrazione era denunciata da un dipendente della ditta di trasporti, incaricata della consegna della merce.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore lamentando quanto segue. Primo motivo: violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157, cod. pen., per non avere, il giudice di appello, dichiarato la estinzione del reato per prescrizione, con riferimento alla contestazione di cui all'art. 4 legge 110/75; Secondo motivo: violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., non avendo, la Corte territoriale, valutato la questione posta in sede di appello, relativamente alla mancanza di querela. La difesa assume che il primo giudice aveva riqualificato il fatto in furto semplice. Di conseguenza, avrebbe dovuto adottare la decisione di non doversi procedere nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 529, cod. proc. pen. per mancanza di querela, tale non potendosi ritenere la denuncia in atti, nella quale manca la istanza di punizione. La Corte territoriale aveva respinto il motivo di doglianza, affermando che il furto doveva ritenersi aggravato. Tuttavia, la difesa rileva che il primo giudice aveva individuato la pena detentiva base in mesi sei di reclusione, procedendo, successivamente, alla diminuzione della pena detentiva a mesi quattro di reclusione, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, il primo giudice, aveva ritenuto la sussistenza della ipotesi di reato del furto semplice, non potendo addivenire a tale trattamento sanzionatorio, ove avesse ritenuto la ipotesi del furto aggravato. Alla luce di tali considerazioni, afferma la difesa, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, doveva ritenersi affetto da illogicità. 2 Terzo motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 157, cod. penale. Anche in relazione al delitto di furto semplice, doveva ritenersi maturato il termine massimo di prescrizione del reato, non rilevato dalla Corte territoriale in sentenza. Alla udienza innanzi alla Corte, P.G. concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati. Nessuno compariva in difesa del ricorrente. La Corte, all'esito della camera di consiglio emetteva il dispositivo letto in udienza. Mette conto rilevare, per completezza espositiva che, con ordinanza del 9 febbraio 2018, si è provveduto alla correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo letto in udienza. Nel provvedimento di correzione, la Corte ha dato atto che si era omesso di indicare, in dispositivo, per mera omissione grafica, la specificazione della causa di annullamento senza rinvio della sentenza con riferimento al capo b) della imputazione, per estinzione del reato per prescrizione. Di qui la correzione del dispositivo, con l'aggiunta della precisazione che l'annullamento della sentenza senza rinvio, con riferimento al reato contravvenzionale di cui al capo b) della imputazione, era dipeso da estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso risultano fondati e devono essere accolti nei termini di seguito precisati.
2. E' certamente maturato il termine massimo di prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo b) della imputazione, che è pari ad anni cinque, da farsi decorrere dall'epoca della sua consumazione, coincidente, nel caso in esame, con la data dell'accertamento (25/3/2009). Ciò, anche tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione, intervenuto nel corso della celebrazione del giudizio di primo grado, pari a giorni ventuno. Pertanto, limitatamente al reato sub capo b) della contestazione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, il cui termine è spirato alla data del 16/4/2014 (dunque, ben prima della sentenza oggetto dell'odierno ricorso), non rilevandosi elementi per un proscioglimento nel merito.
2. Fondato è il secondo motivo di ricorso, attinente alla questione relativa alla qualificazione del fatto di cui al capo a) della contestazione. Il Tribunale di Cosenza, ritenendo configurabile nei fatti il delitto di furto, non solo non ha fatto cenno, nella motivazione, alle aggravanti che avrebbero 3 connotato l'episodio delittuoso, pure all'esito di un'attenta lettura degli atti, ma ha applicato, inequivocabilmente, il trattamento sanzionatorio riservato al furto semplice. Invero, ha individuato la pena base nel minimo edittale previsto per la ipotesi di cui all'art. 624, cod. pen., poi ha ridotto la pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ove il primo giudice avesse ravvisato nei fatti una o più aggravanti, avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento. Pertanto, deve ritenersi che il Tribunale abbia condannato il ricorrente per furto semplice, ricavandosi tale dato, sia dal tenore letterale della pronuncia, sia dal trattamento sanzionatorio. Il giudice d'appello, nella motivazione, ha sostenuto la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., ricavandone la conseguenza della procedibilità d'ufficio del reato di furto. Alla stregua di tale ricostruzione, il reato ascritto al ricorrente dovrebbe ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Invero, poiché il reato di furto aggravato da una sola circostanza di cui all'art. 625 cod. pen., è punito con la pena edittale massima di anni sei di reclusione, il termine massimo di prescrizione, alla luce della novella introdotta dalla legge 5/12/2005, n. 251 risulta essere di anni sette e mesi sei. Valutando il periodo di sospensione della prescrizione sopra indicato, il reato risulterebbe estinto per prescrizione alla data del 16/10/2016. E tuttavia, pure in presenza della causa estintiva appena richiamata, occorre por mente agli ulteriori aspetti rilevati dalla difesa nel caso in esame che, ove fossero ritenuti fondati, dovrebbero condurre alla più favorevole pronuncia di improcedibilità del reato di furto per mancanza della necessaria querela, per le ragioni di seguito indicate. Il tema di riflessione, investe l'esame della possibilità, da parte della Corte territoriale, di ritenere la sussistenza di un'aggravante non considerata dal primo giudice e la incidenza di una simile possibilità sul principio vigente nell'ordinamento, del divieto di reformatio in peius. La problematica ha formato oggetto di diversi orientamenti della Corte regolatrice. In proposito, si è affermato che, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, la considerazione di un'aggravante ad opera della Corte territoriale, non valutata dal primo giudice, determinando conseguenze peggiorative della posizione processuale dell'imputato, si tradurrebbe nella violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Invero, tale operazione, in mancanza di impugnazione del P.M., non consisterebbe in una 4 mera attività di qualificazione del fatto, ma di mutamento del fatto contestato, con violazione dell'art. 597, cod. proc. penale. Ne deriverebbe la conseguenza della nullità della statuizione che ha ritenuto sussistere l'aggravante che non apparteneva più al processo (in tal senso: Sez. 4, n. 31917 del 06/03/2009 Rv. 244685; Sez. 5, n. 10543 del 15/3/2001 Rv. 218328). Anche in tempi più recenti, si è ribadito che in assenza di impugnazione del pubblico ministero, viola il divieto di reformatio in peius la diversa qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice del gravame, qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile d'ufficio (così Sez. 5, n. 42577 del 20/07/2016, Rv. 267782) Altro orientamento ha, invece, affermato che non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (così Sez. 2, n. 27460 del 13/06/2014, Rv. 259567). Ebbene, fra le due soluzioni che si prospettano, si deve ritenere maggiormente aderente ai principi ordinamentali, quella che esclude la possibilità di ritenere, in sede di appello, un'aggravante non ritenuta dal primo giudice, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Pertanto, in adesione al primo orientamento, si ritiene che la Corte di appello non potesse affermare, come è avvenuto, che il delitto di furto fosse aggravato, determinando conseguenze peggiorative della posizione processuale dell'imputato, fra le quali, necessariamente deve annoverarsi la procedibilità d'ufficio del reato. In virtù di tale ricostruzione, la sola configurazione che residua del reato addebitato al ricorrente, è quella di furto semplice, con esclusione di qualsiasi aggravante, mai considerata dal Tribunale ed introdotta dalla Corte territoriale, in violazione del divieto di reformatio in peius. Viene in rilievo, ai fini della procedibilità del furto semplice, ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., la esistenza in atti di una valida querela, come posto in evidenza dal ricorrente. Le censure della difesa, si appuntano sulla denuncia acquisita al fascicolo, sporta da un dipendente della ditta che aveva la disponibilità della merce oggetto di furto, sotto un duplice profilo: quello della mancanza della legittimazione del dipendente a sporgere la querela, invece del legale rappresentante della ditta di trasporti;
quello dell'assenza, nell'atto, di una istanza di punizione. Il primo rilievo è infondato. Deve ritenersi che la legittimazione a sporgere querela spettasse anche al dipendente della società incaricata di effettuare il trasporto delle cose sottratte e non soltanto al legale rappresentante della società medesima, come sostenuto dalla difesa. 5 Sul punto, occorre richiamare i principi recentemente stabiliti in tema di legittimazione a sporgere querela, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 40354 del 18/7/2013, Rv. 255974). Nella motivazione della sentenza appena richiamata, che ha avuto riguardo al tema del furto aggravato dal mezzo fraudolento, si è affrontata anche la questione della legittimazione a proporre querela. Il quesito a cui hanno dato risposta le Sezioni Unite, riguardava la seguente questione: «se, con riferimento al reato di furto, abbia la veste di persona offesa -e sia conseguentemente legittimato a proporre la querela- il responsabile dell'esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione che non abbia la qualità di legale rappresentante dell'ente proprietario o non sia munito di formale investitura al riguardo». All'esito di un'articolata disamina storico giuridica, le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il seguente principio di diritto: «Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce». Alla luce di tale enunciazione, deve ritenersi senz'altro rituale la querela proposta dal dipendente della società di trasporto, che aveva nella propria disponibilità i beni sottratti. Fondato è, invece, il secondo rilievo. Sul punto, questa Corte, ha affermato in plurime decisioni conformi, che la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio, ritenuto successivamente integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che si proceda nei confronti del responsabile (così Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014 Rv. 263102; Sez. 6, n. 12799 del 2010 Rv. 246683; Sez. 6, n. 28851 del 2002 Rv. 222745). Ebbene, la lettura del corpo della denuncia sporta da PP FR, rivela che non è intervenuta alcuna manifestazione di volontà punitiva da parte del dichiarante, il quale, in ogni punto del verbale si è limitato ad una descrizione dell'accaduto, senza mai manifestare l'intenzione di perseguire gli autori del fatto. 6 Tutto ciò, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, limitatamente al reato di furto, come riqualificato dal primo giudice, per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, rimanendo assorbita in tale pronuncia, l'ulteriore questione sollevata dal ricorrente, in ordine alla estinzione del reato per prescrizione. Invero, come ha ribadito anche in tempi recenti questa Corte, il proscioglimento per mancanza di querela, è formula più favorevole rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (così ex multis, Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015 Rv. 262372), sicchè l'accoglimento del secondo motivo di ricorso riguardante l'assenza di querela, in relazione alla fattispecie del furto semplice, rende superata l'ulteriore doglianza sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato sub capo a) della rubrica, riqualificato nel reato di furto semplice, per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela;
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato contravvenzionale sub capo b) della rubrica, per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ritenuto il reato di furto semplice, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Nonché, quanto al reato contravvenzionale di cui al capo b) di imputazione, perché estinto per prescrizione. Roma, 8 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Romis Mariarosaria Bruno M e n Depositata in Cancelleria Oggi. 28 FEB. 2018 Funzionari Gudiziario Patrical C 7