Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, viola il divieto di "reformatio in peius" la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a querela. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva ritenuto configurabile il reato di violenza privata in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il quale difettava la querela).
Commentario • 1
- 1. Riqualificazione prevedibile? Nessuna rinnovazione probatoria (Cass. 5083/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2016, n. 42577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42577 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
42 5 7 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2180/2016 PIERO SAVANI Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.48085/2015 ROSSELLA CATENA ANTONIO SETTEMBRE ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE EL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/05/2014 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 20/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Marilia Di Nardo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Sergio Buzzi per la parte civile ha concluso conformemente al P.G.. L'avv. Pietro Porri per la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2014 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato nella originaria imputazione di violenza privata il fatto inquadrato dal Tribunale di Viterbo nella fattispecie di cui all'art. 392 c.p., ha condannato NE EL alla pena di giustizia per avere parcheggiato la propria autovettura davanti al garage dell'immobile di Pedica Pina impedendo a quest'ultima l'accesso e l'utilizzo del proprio garage.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la prescrizione del delitto di cui all'art. 610 c.p. maturata tra la data di deposito della sentenza d'appello e la pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 597 c.p.p.. La ricorrente contesta che la più grave qualificazione giuridica del fatto ha inciso sulla stessa procedibilità dell'azione penale e quindi in senso peggiorativo nei confronti dell'imputata, ove ha riqualificato un reato procedibile a querela di parte riconducendolo ad una fattispecie procedibile d'ufficio.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 179 lett. c) c.p.p. . La Corte territoriale ha direttamente pronunciato la sentenza che ha riqualificato giuridicamente il fatto contestato senza prospettare preventivamente tale questione alle parti consentendo loro di interloquire e dedurre concretamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo è fondato e va pertanto accolto. E' orientamento consolidato di questa Corte che in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando resti comunque ferma la pena irrogata, e ciò anche se ciò comporti un più grave trattamento penitenziario. (Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Rv. 262286). Ciò che assume quindi rilevanza, per valutare se la diversa qualificazione giuridica del fatto dia o meno luogo ad una violazione dell'art. 597 comma 3° c.p.p., è che rimanga immutato il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato o che comunque la posizione processuale dello stesso, in ordine al fatto ascrittogli, non risulti deteriore per effetto di tale operazione ermeneutica, tanto è vero che incorre nella violazione del divieto di reformatio in peius anche il giudice che prosciolga l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza impugnata. 2 Coerente con tale ricostruzione è l'affermazione di questa Corte secondo cui viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in difetto di impugnazione del P.M., abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato (Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Rv. 218328; Sez. 4, n. 31917 del 06/03/2009, Rv. 244685). Analogamente ed a maggior ragione, in assenza dell'impugnazione da parte del P.M., proprio perché la posizione dell'imputato viene ad essere parimenti pregiudicata rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame dà luogo ad una violazione del divieto della reformatio in peius allorquando, per effetto di tale operazione ermeneutica, venga ad essere ritenuto configurabile un delitto procedibile d'ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno punibile a querela (nel caso di specie, violenza privata e non più esercizio arbitrario delle proprie ragioni a norma dell'art. 392 c.p. in una situazione in cui difettava, peraltro, la condizione di procedibilità, non essendo stata ritenuta valida la querela dal giudice di secondo grado). L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi. Deve quindi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al residuo delitto come ritenuto dal Tribunale perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al residuo delitto come ritenuto dal Tribunale perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Andrea Fidanzia dr. Piero SAVANI DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 7= OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIMARIO