Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per il reato di furto previa esclusione della contestata aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen., pur rilevando l'assenza, nella denuncia originaria, di qualsiasi riferimento ad istanze di punizione, ma valorizzando il fatto della successiva costituzione di parte civile della persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 11075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11075 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3461
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 4899/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ IA N. IL 06/09/1974;
avverso la sentenza n. 2693/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13.6.13 la Corte di Appello di Catania confermava nei confronti di NZ IA la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Catania, Sez. di Acireale, in data 3.6.11, con la quale l'imputata era stata condannata quale responsabile del reato di furto con aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 625 bis c.p.. alla pena di mesi due di reclusione, Euro 100,00 di multa, oltre la condanna al risarcimento del danno patito dalla persona offesa, con una provvisionale di Euro 1.000,00 - Pena sospesa.
Nella specie si trattava di furto di gioielli del valore di Euro 30.000,00 sottratti dall'imputata che svolgeva attività di collaboratrice domestica, nell'abitazione della persona offesa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) C) ed E), rilevando che la Corte di Appello, pur avendo riconosciuto che era stata esclusa l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, aveva rilevato la procedibilità d'ufficio del reato contestatole risultava aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11. La difesa riteneva erronea tale valutazione, in quanto all'imputata non era stata contestata alcuna delle aggravanti enunciate dall'art. 625 c.p.. In tal senso riteneva che il reato fosse perseguibile a querela di parte-evidenziando il difetto della condizione di procedibilità.
2 - Erronea applicazione della legge penale,in relazione alla ritenuta sussistenza di querela: la difesa evidenziava sul punto che la persona offesa - VI LV - aveva sporto una semplice denunzia, senza avanzare istanza di punizione, e pertanto riteneva che erroneamente la Corte avesse attribuito rilevanza al comportamento tenuto dalla persona offesa che si era costituita parte civile in giudizio.
3 - violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), C) ed E) censurando la motivazione con la quale la Corte aveva giustificato la mancata concessione del beneficio della non menzionerà difesa evidenziava che l'imputata era stata peraltro giudicata meritevole della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante - e dunque riteneva non giustificato il riferimento alla natura del reato ai fini della mancata concessione del beneficio suddetto.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. RILEVA IN DIRITTO
Va rilevato il fondamento del primo motivo di impugnazione. Invero, come si desume dal provvedimento impugnato all'imputata è stato contestato il delitto di furto rubricato ai sensi dell'art. 624 c.p.. Il giudice di primo grado risulta avere escluso la sussistenza dell'aggravante, successivamente contestata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 7 residuando l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, e risultano concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Tanto premessola rilevato che dal testo della sentenza emerge che la Corte territoriale, ha disatteso il motivo di gravame relativo al difetto della condizione di procedibilità, ponendo in luce che la persona offesa - pur non avendo espresso in sede di denunzia la volontà di perseguire l'autore della condotta illecita, si è costituita come parte civile in giudizio.
In tal senso la decisione contrasta con i principi sanciti in materia da questa Corte - v. Cass. Sez. 6, 1 aprile 2010, n. 12799, Pandolci - RV 246683 - ove si stabilisce che - la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querelai idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. Nella specie la denuncia resa dalla persona offesa del reato non rende alcun riferimento alla istanza di punizione per il reato che- per quanto ritenuto dal giudice di merito rientra nell'ambito del furto non aggravata seguito della esclusione dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7 e della prevalenza delle attenuanti generiche.
Per quanto attiene alla costituzione di parte civile, vale il richiamo reso dal ricorrente all'indirizzo sancito con sentenza Cass. Sez. 3, del 3/3/2010, n. 8287, che evidenzia che l'istanza di punizione non può essere desunta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia quando il tenore di questa risulti assolutamente equivoco sotto questo profilo.
Conseguentemente va pronunziato, in accoglimento del gravame,l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015