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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21273 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HM NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2026 del Tribunale di Ascoli Piceno Sentita la relazione svolta dal Consigliere LA RI;
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21273 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 20/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato il riesame reale proposto da NA HM avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 28 febbraio 2026, che aveva disposto il sequestro preventivo, ex artt. 321 cod. proc. pen, 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, della somma di denaro di 9.075,00 euro, in relazione a un procedimento che lo vede indagato per il reato di detenzione a fini di spaccio di 44,95 g di hashish (qualificato dal G.i.p. nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). 2. Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha interposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen., per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso pertinenziale tra denaro e reato. Si censura che il Tribunale abbia confermato il disposto sequestro senza indicare alcun elemento concreto idoneo a dimostrare, in assenza di cessioni, contatti o frequentazioni, che la somma di denaro costituisse prezzo o profitto dell’attività di spaccio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al «periculum in mora». Si lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia omesso di motivare sul requisito del pericolo attuale che la libera disponibilità del denaro possa agevolare la commissione di ulteriori reati, limitandosi ad affermare apoditticamente che il denaro «potrebbe essere utilizzato per ulteriori approvvigionamenti”, senza alcun riferimento a condotte reiterate di spaccio o ad altri elementi concreti che indichino una reale capacità operativa dell’indagato. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. In data 30 aprile 2026 il Sostituto Procuratore generale di questa Corte ha depositato requisitoria, concludendo nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In premessa, risulta utile ricordare che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale 3 nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656 - 01). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali imposto dall’art. 125 cod. proc. pen., il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, [...], Rv. 269119 – 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...]). 3. Delimitati i limiti del presente giudizio, va ricordato, altresì, che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, dei beni o di altre utilità trovate in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240 bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio a esso operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi;
possibilità che, per effetto della modifica apportata all'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 dall'art. 4, comma 3-bis del decreto-legge 5 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159, è estesa oggi anche alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen. ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in 4 considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Prescindendo, quindi, dall'esistenza di un nesso eziologico tra beni e singolo episodio criminoso, il legislatore ha fissato una presunzione in base alla quale possono considerarsi di provenienza illecita tutti i beni nella disponibilità di un soggetto condannato per uno dei reati indicati dall'art. 240 bis cod. pen. in valore sproporzionato al suo reddito o alla sua attività economica (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, [...], Rv. 277997 – 04). 4. Su tali premesse ermeneutiche e precisato che, nel caso in esame, il vincolo ablatorio è stato disposto a norma dell’art. 240 bis cod. pen., il primo motivo, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’esistenza di un nesso pertinenziale tra la somma di denaro sequestrata e il reato contestato, risulta manifestamente infondato, evocando requisiti del tutto estranei al paradigma normativo del disposto sequestro. Nello stesso errore cade in realtà lo stesso Tribunale del riesame, che dopo aver congruamente motivato sulla sproporzione, valorizzando l'assoluta incapienza dell'indagato a disporre della consistente somma di denaro rinvenuta, essendo egli uno studente, privo di una stabile attività lavorativa, impiegato solo saltuariamente nello svolgimento di lavori stagionali della durata di pochi mesi, e l’inverosimiglianza delle sue giustificazioni in ordine alla riconducibilità di tale somma ai risparmi del nucleo familiare (incompatibile con le condizioni di ritrovamento del denaro, all'interno di una scatola chiusa collocata sul ripiano di un armadio della camera da letto in uso all'indagato che veniva aperto con chiavi detenute dallo stesso all'atto del fermo), ha richiamato, a supporto del proprio ragionamento, il rinvenimento in capo al HM della sostanza stupefacente e di strumenti atti al confezionamento, concludendo che tale complesso di elementi «inducono a ritenere che l'ingente somma di denaro trovata in suo possesso sia frutto dell'attività di spaccio intrapresa dallo stesso». Conclusione, questa, senz’altro inconferente con il sequestro per sproporzione, che comunque non inficia nella sostanza l’argomentata sussistenza dei presupposti di cui all’art. 240 bis cod. pen. 5. Il secondo motivo con cui si lamenta la mancanza di motivazione sul «periculum in mora», inteso quale «pericolo attuale che la libera disponibilità del denaro possa agevolare la commissione di altri reati», non avendo formato oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non può essere dedotto in questa sede. A ciò si aggiunga che in tale accezione il requisito in oggetto, al pari 5 della pertinenzialità, è estraneo alla struttura del disposto sequestro per sproporzione, per il quale si richiede, in linea con i principi affermati da codesta Corte, una concisa motivazione da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, [...], Rv.281848). Su tale profilo si era soffermato il Giudice per le indagini preliminari che aveva evidenziato il concreto pericolo che, nelle more del giudizio, il denaro di cui il pubblico ministero chiedeva il sequestro venisse disperso o utilizzato, con argomentazioni che, come già detto, non sono state oggetto di censura in sede di impugnazione. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA RI LU GN
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21273 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 20/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato il riesame reale proposto da NA HM avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 28 febbraio 2026, che aveva disposto il sequestro preventivo, ex artt. 321 cod. proc. pen, 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, della somma di denaro di 9.075,00 euro, in relazione a un procedimento che lo vede indagato per il reato di detenzione a fini di spaccio di 44,95 g di hashish (qualificato dal G.i.p. nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). 2. Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha interposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen., per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso pertinenziale tra denaro e reato. Si censura che il Tribunale abbia confermato il disposto sequestro senza indicare alcun elemento concreto idoneo a dimostrare, in assenza di cessioni, contatti o frequentazioni, che la somma di denaro costituisse prezzo o profitto dell’attività di spaccio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al «periculum in mora». Si lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia omesso di motivare sul requisito del pericolo attuale che la libera disponibilità del denaro possa agevolare la commissione di ulteriori reati, limitandosi ad affermare apoditticamente che il denaro «potrebbe essere utilizzato per ulteriori approvvigionamenti”, senza alcun riferimento a condotte reiterate di spaccio o ad altri elementi concreti che indichino una reale capacità operativa dell’indagato. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. In data 30 aprile 2026 il Sostituto Procuratore generale di questa Corte ha depositato requisitoria, concludendo nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In premessa, risulta utile ricordare che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale 3 nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656 - 01). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali imposto dall’art. 125 cod. proc. pen., il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, [...], Rv. 269119 – 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...]). 3. Delimitati i limiti del presente giudizio, va ricordato, altresì, che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, dei beni o di altre utilità trovate in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240 bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio a esso operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi;
possibilità che, per effetto della modifica apportata all'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 dall'art. 4, comma 3-bis del decreto-legge 5 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159, è estesa oggi anche alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen. ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in 4 considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Prescindendo, quindi, dall'esistenza di un nesso eziologico tra beni e singolo episodio criminoso, il legislatore ha fissato una presunzione in base alla quale possono considerarsi di provenienza illecita tutti i beni nella disponibilità di un soggetto condannato per uno dei reati indicati dall'art. 240 bis cod. pen. in valore sproporzionato al suo reddito o alla sua attività economica (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, [...], Rv. 277997 – 04). 4. Su tali premesse ermeneutiche e precisato che, nel caso in esame, il vincolo ablatorio è stato disposto a norma dell’art. 240 bis cod. pen., il primo motivo, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’esistenza di un nesso pertinenziale tra la somma di denaro sequestrata e il reato contestato, risulta manifestamente infondato, evocando requisiti del tutto estranei al paradigma normativo del disposto sequestro. Nello stesso errore cade in realtà lo stesso Tribunale del riesame, che dopo aver congruamente motivato sulla sproporzione, valorizzando l'assoluta incapienza dell'indagato a disporre della consistente somma di denaro rinvenuta, essendo egli uno studente, privo di una stabile attività lavorativa, impiegato solo saltuariamente nello svolgimento di lavori stagionali della durata di pochi mesi, e l’inverosimiglianza delle sue giustificazioni in ordine alla riconducibilità di tale somma ai risparmi del nucleo familiare (incompatibile con le condizioni di ritrovamento del denaro, all'interno di una scatola chiusa collocata sul ripiano di un armadio della camera da letto in uso all'indagato che veniva aperto con chiavi detenute dallo stesso all'atto del fermo), ha richiamato, a supporto del proprio ragionamento, il rinvenimento in capo al HM della sostanza stupefacente e di strumenti atti al confezionamento, concludendo che tale complesso di elementi «inducono a ritenere che l'ingente somma di denaro trovata in suo possesso sia frutto dell'attività di spaccio intrapresa dallo stesso». Conclusione, questa, senz’altro inconferente con il sequestro per sproporzione, che comunque non inficia nella sostanza l’argomentata sussistenza dei presupposti di cui all’art. 240 bis cod. pen. 5. Il secondo motivo con cui si lamenta la mancanza di motivazione sul «periculum in mora», inteso quale «pericolo attuale che la libera disponibilità del denaro possa agevolare la commissione di altri reati», non avendo formato oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non può essere dedotto in questa sede. A ciò si aggiunga che in tale accezione il requisito in oggetto, al pari 5 della pertinenzialità, è estraneo alla struttura del disposto sequestro per sproporzione, per il quale si richiede, in linea con i principi affermati da codesta Corte, una concisa motivazione da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, [...], Rv.281848). Su tale profilo si era soffermato il Giudice per le indagini preliminari che aveva evidenziato il concreto pericolo che, nelle more del giudizio, il denaro di cui il pubblico ministero chiedeva il sequestro venisse disperso o utilizzato, con argomentazioni che, come già detto, non sono state oggetto di censura in sede di impugnazione. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA RI LU GN