Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21273
CASS
Sentenza 10 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso pertinenziale tra denaro e reato

    Il motivo di ricorso è infondato in quanto evoca requisiti estranei al sequestro per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. Il Tribunale ha congruamente motivato sulla sproporzione tra la somma sequestrata e la capacità economica dell’indagato, studente con lavori saltuari, e sull'inverosimiglianza delle giustificazioni fornite sulla provenienza del denaro. Sebbene abbia erroneamente richiamato il rinvenimento di stupefacenti e strumenti di confezionamento, ciò non inficia la sussistenza dei presupposti del sequestro per sproporzione.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al periculum in mora

    Il motivo non può essere dedotto in questa sede poiché non ha formato oggetto di specifica censura in sede di impugnazione. Inoltre, il requisito del pericolo attuale è estraneo alla struttura del sequestro per sproporzione, per il quale è sufficiente una concisa motivazione sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. Il Giudice per le indagini preliminari aveva motivato sul pericolo di dispersione o utilizzo del denaro, ma tale motivazione non è stata impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21273
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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