Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 16808
CASS
Sentenza 21 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di versare la cauzione di cui all'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) non può essere mantenuto allorché nel giudizio di appello la misura di prevenzione personale (nella specie, sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno) sia stata revocata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 16808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16808
    Data del deposito : 21 aprile 2010

    Testo completo