Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di versare la cauzione di cui all'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) non può essere mantenuto allorché nel giudizio di appello la misura di prevenzione personale (nella specie, sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno) sia stata revocata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 16808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16808 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/04/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1162
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 45837/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PP NT N. IL 21/05/1956;
avverso l'ordinanza n. 18/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 12/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO G., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla cauzione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 12 novembre 2009 la Corte d'appello di Catania, in accoglimento dell'appello proposto da NI RD avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 24 luglio 2009, revocava nei confronti del predetto la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mantenendo fermo l'obbligo di versare la cauzione imposta con il provvedimento applicativo della misura, qualora non ancora adempiuto.
2. Avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RD, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa revoca della cauzione, che sarebbe dovuta conseguire alla revoca della misura di prevenzione personale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Esiste una stretta connessione tra l'istituto della cauzione e l'applicazione (o la semplice proposta) di una misura di prevenzione personale in virtù della natura strumentale, di ulteriore presidio, che la cauzione assume rispetto all'adempimento del complesso di prescrizioni in cui si sostanziano le misure personali, costituendo la stessa anche una remora di ordine patrimoniale alla loro violazione.
Ne consegue che la cauzione imposta nel procedimento di prevenzione personale non può essere mantenuta, quando, come nel caso in esame, nel giudizio di appello sia revocata la misura personale, costituente l'atto logicamente presupposto, contenente le prescrizioni alla cui osservanza la cauzione è funzionalmente predisposta. Per queste ragioni s'impone l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato limitatamente al mantenimento della cauzione, che deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente al mantenimento della cauzione, che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010