Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
00720 /0 1 " REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUP MONE Oggetto Dous prichico SEZIONE TERZA CIVILE riflens dei punto de Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: s ple R.G.N. 7126/98Dott. Fran cesco SOMMELLA Presidente - Dott. Ugo FAVARA © Consigliere 2./367 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 231 Dott. NI Battista PETTI Rel. Consigliere - Ud. 18/05/00Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 CASAZZA GIOVANNI, PUDDU GAVINA, CASAZZA SONIA, per diritti L. 18 GEN. 2001 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che UFFICIO COPIE li difende anche disgiuntamente agli avvocati GIUSEPPE Richiesta copia studio dal Sig. R.d.c per diritti L 3000 BENASSI, PAOLO COLI, giusta delega in atti;
23.01.01 !
- ricorrenti -
1 IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GENERALI ASSIC SPA, in persona del legale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. AG-I rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 3000 lo studio CICERONE 49, in ROMA VIA per diritti L. presso 1123-0101 2000 dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI che la difende, IL CANCELLIERE 994 giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio nonchè contro dal Sig. FAMBRI INTERCONTINENTALE ASSIC per diritti 3000 BELLI LUCA, BOLONDI PAOLO, il SPA;
IL CANCELLIERE intimati avverso la sentenza n. 323/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 15/11/96 e depositata il 05/03/97 (R.G. 1431/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 18/05/00 dal Consigliere Dott. NI Battista PETTI;
88912202 udito l'Avvocato Francesco FABBRI;
CANCELLER udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del II motivo del ricorso, il rigetto CANCELLERIA del I motivo e l'assorbimento del III motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione, notificata il 27 novembre 1992, Ca- sazza NI e PU GA, in proprio e quali esercenti la patria potestà sulla minore SO, conve- nivano dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, LL UC e ON PA, nella veste di conducenti dan- neggiati, ed i rispettivi enti assicurativi, Assicura- zioni Generali spa e Intercontinentale assicurazioni 2 spa, per sentirli dichiarare tenuti al risarcimento Rilasciate copia lega dei danni conseguenti al decesso della figlia BA, al sig. FABBR di ventisei anni, a seguito di un incidente stradale per diritti L. 12000 +3 11 20.7.04 avvenuto in Rubiera il 7 agosto 1981. IL CANCELLIERS Secondo la descrizione dell'incidente proposta dagli attori il LL UC, alla guida di una moto LIRE 10000 Honda, con a bordo la giovane BA, percorrendo la strada a forte velocità, aveva tamponato di striscio altra moto condotta dal ON, che si era fermato ad AS030001 un incrocio ad un blocco della polizia stradale. La ragazza, sbalzata dalla moto, era finita sotto la ruo- LIRE 2000 ta anteriore sinistra di un autocarro proveniente dal senso opposto, ed era deceduta sul colpo. Si costituivano tutti i convenuti, contestando la BE139962 domanda, ed in particolare il ON e la sua compa gnia negavano ogni responsabilità in ordine allo acca- duto. Il tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 24 novembre 1993, dopo aver accertato che l'incidente era avvenuto per colpa concorrente del LL e del Bo- londi, nelle rispettive misure dell'80 e del 20%, con- dannava i convenuti a risarcire agli attori i danni, liquidati in complessive lire 257 milioni, oltre riva- lutazione ed interessi legali dal 7 agosto 1991 al saldo. 3 M La decisione era impugnata dai danneggiati (in- clusa la SO, divenuta maggiorenne) sulla ridotta о mancata liquidazione delle voci di danno indicate nel- la domanda e nelle conclusioni. Mentre il LL e la spa Assicurazioni generali si limitavano a chiedere il rigetto dell'appello, il ON e la spa Interconti- nentale assicurazione proponevano appello incidentale per la esclusione della responsabilità in ordine alla produzione causale dell'incidente. Con sentenza pubblicata il 5 marzo 1997 la Corte di appello di Bologna così decideva: -rigetta l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale rigetta la domanda nei con- fronti del ON e della Intercontinentale;
☑ - condanna gli appellanti principali a rifondere spese processuali (v. amplius in dispositivo;
per le erano liquidate an- il ON e la sua assicurazione che le spese di primo grado). Contro la decisione ricorrono i danneggiati SA za NI, PU GA e ZZ SO, deducendo tre motivi di gravame;
resistono le sole Assicurazioni generali con controricorso. Non hanno svolto difesa le altre parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento per i primi due mo- 4 ww....... w tivi, assorbito il terzo per le seguenti considerazio- ni. Con il primo motivo si deduce l'error in iudican- do, l'error in procedendo ed il vizio della motivazio- ne in ordine alla mancata liquidazione del danno bio- logico psichico subito iure proprio dai familiari per la morte della giovane figlia e per le modalità della morte (decapitazione) particolarmente agghiaccianti. Sostengono i ricorrenti di aver dedotto le uniche due prove possibili: la prova orale (di cui sono ri- portati i capitoli specificatamente) che era diretta a dimostrare lo stato di prostrazione fisica e psichica conseguente all'evento e la perdita delle capacità re- lazionali e motivazionali;
la prova medico legale at- traverso una consulenza medico d'ufficio, che consen- tisse una valutazione imparziale e non contestabile. La Corte di appello ha infatti apoditticamente affermato (ff. 11 motivaz.) "nulla hanno provato o in- dicato in ordine alla sua esistenza". Il motivo merita accoglimento, per tale censura. Ed in vero appare contraddittoria l'asserzione del di- fetto di prova, quando è proprio il giudice del riesa- me che l'ha negata, senza alcuna motivazione compren- sibile, posto che la gravità dell'accaduto, le circo- stanze, la vita solidale della vittima, le condizioni 5 personali dei genitori, tutte concorrevano ad eviden- danno psicologico rilevan- ziare la possibilità di un te, in capo a chi subiva con maggior patema d'animo, la perdita della persona più cara. Motivazione contraddittoria anche in relazione alla considerazione che i capitoli di prova avrebbero confermato la sola liquidazione del danno morale. Ed infatti, come ha precisato la stessa Corte Costituzio- nale (nel citato arresto della sentenza 1994 n. 372) altro è il danno morale, che per l'aspetto psichico assume i connotati di pecunia doloris;
altro è il dan- no psichico, che è danno biologico, lesione della sa- lute, liquidato autonomamente. La riproduzione dei capitoli di prova consente invece di cogliere la contraddizione e l'apoditticità; posto che i testi avrebbero descritto uno stato di prostrazione e di sofferenza, lasciando poi al giudice di valutarlo con о senza necessità di consulenza medi- co legale. I giudici del merito dovranno allora considerare con maggiore attenzione le prove dedotte e la stessa istanza di consulenza medico legale, posto che, nel campo specifico, è proprio questo mezzo che consente lo accertamento di quel "patema d'animo non transeun- te" che costituisce lesione della salute, come prova 6 medico legale proveniente da un soggetto neutrale ed imparziale qualificato. Merita accoglimento anche la censura relativa al danno morale liquidato sbrigativamente con le parole "la liquidazione appare pienamente adeguata alla si- tuazione sottoposta ad esame". Anche qui vi è omessa motivazione o motivazione apparente. Anche per il danno morale riflesso dei coniunti vale il principio del risarcimento integrale del dan- no, sia pure attraverso una equità circostanziata (cfr. art. 2056 e 2059 correlati c.c.), e dunque in relazione alla gravità di tali circostanze, una volta non controverso l'an debeatur, deve essere commisurata l'entità dell'autonoma e personalizzata liquidazione;
non tanto sotto il profilo del "pretium doloris", se- condo una concezione arcaica che la dottrina respinge, ma sotto il profilo della perdita di qualità personali 372 city ) ✓ esistenziali (se- 12 (cfr. Corte Cost. 1994 n. dottrina che largo seguito sembra condo una recente avere tra i giudici del merito). Una liquidazione apodittica e riduttiva (rispetto al chiesto ed alle circostanze dedotte) appare dunque illogica (motivazionalmente) e giuriridicamente errata (perché viola il principio dell'integralità del risar- cimento). Anche tale punto della decisione dovrà essere ri- esaminato dai giudici. Quanto al secondo motivo, in cui si deduce l'error iuris sui criteri di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, con violazione dei principi equitativi e di risarcimento integrale, ed il vizio della motivazione, in quanto illogica ed apodit- tica, esso è parimenti fondato. Le circostanze dedotte sono chiarissime: la Bar- bara, ventiseienne, operaia grafica, con una retribu- zione buona al tempo dell'evento (1981) viveva in fa- miglia, concorrendo alle spese familiari. Il padre, all'epoca dei fatti, resta disoccupato e dunque la perdita della figlia incide gravissimamente sul bilan- cio e la solidarietà familiare. La Corte limita il danno (come lucro cessante) per il tempo della momentanea disoccupazione, e ag- giunge 12 milioni per i tre anni di minore età della sorella SO, condividendo la valutazione fatta dal Tribunale. Orbene le "presunzioni" compiute dal giudice del merito, secondo l'id quod plerumque accidit, appaiono illogiche ed inique, almeno secondo il modulo di valo- ri che la solidarietà familiare, quale delineate dalla 8 costituzione e dalle leggi civili sulla famiglia, ha posto come precetti vigenti. Infatti non si comprende la ragione per cui la figlia BA avrebbe smesso di aiutare la famiglia, allorchè il padre avesse ritrova- to un'occupazione, o di aiutare la sorella, ove disoc- cupata, ma maggiorenne. Dimenticano i giudici del merito che il criterio equitativo del danno da lucro cessante, quando è, come nella specie, a carattere permanente, si fonda sulla deduzione di circostanze, e non già sul rigore di pro- ve inconfutabili (cfr. art. 2056 c.c. e Cass. 1995 n. 1959; 1996 n. 1174). Sussiste dunque in primis il dedotto vizio della motivazione e, consequenzialmente la violazione della legge per il principio liquidatorio, non venendo in contestazione l'an debeatur. Resta assorbito il terzo motivo%;B provvedendo il giudice del riesame, che si atterrà ai principi di di- ritto come sopra enunciati, in ordine alla liquidazio- ne delle spese secondo i principi della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per i primi due motivi, assor- bito il terzo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra se- zione della Corte di appello di Bologna. 9 Roma 18 maggio 2000 Il Relatore Ben ILL IL CANCELLERE C1 Concetta Amendola 10 Il Presidente Tommels Depo in Q* Oggi, 18 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C Concetta Ammendola 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 31 MAG. 2001 Serie 4 Registrato in data versate . 310.000 86218 a! trecentodiecimila (lire p. Il Dirigento Area Ferti (Dott.ssa Maria Grace CILIPO) Il Responsabile Servizo Giudiziari (Dr. M. RACCHINIL TRATE 1 0