Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36951 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
36951-25
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le gencralità e gli altri dati identificativ. a norma dell'art. 53 d.lgs. 1833 In quanto: dispose d'ufficio Da richiesta di parte imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NO GI PO Casa AE ER AM
-Presidente -
Sent. 3212 n. sez. CC 12/11/2025 R.G.N. 35605/2025
NG VA NN
EV TO
- relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VS AH (CUI 07213VF), nato in [...] il [...]
avverso il decreto del 27 ottobre 2025 del Giudice di pace di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EV TO;
udito il Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Caltanissetta, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, comma 5, d. lgs. n. 142 del 2015, ha disposto la proroga per tre mesi del decreto con il quale il Questore della stessa città aveva disposto il trattenimento di SA VS presso il Centro di permanenza di Caltanissetta - Pian del lago per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera. A ragione della decisione ha richiamato la richiesta della Questura che ha
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ritenuto supportata da documentazione comprovante l'espletamento delle procedure d'identificazione.
2. Avverso il provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, per mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 13 Cost., per avere disposto la proroga nonostante il termine di efficacia della precedente misura fosse già spirato. Premette che il trattenimento costituisce una misura restrittiva della libertà personale, diritto inviolabile tutelato dall'art. 13 della Costituzione, e come tale può essere disposta e prorogata solo nei casi e modi previsti dalla legge, nel rispetto di termini perentori e non derogabili. Nel caso di specie, il provvedimento di trattenimento iniziale del 27/07/2025 è stato notificato alle ore 10:50 del medesimo giorno e convalidato in data 28/07/2025. La durata del trattenimento era fissata in tre mesi, decorrenti dalla notifica del provvedimento di trattenimento e cioè dal momento in cui lo straniero era stato attinto dal provvedimento restrittivo stesso, sicché il relativo termine scadeva alle ore 10:50 del 27/10/2025. La Questura di Caltanissetta ha depositato la richiesta di proroga solo alle ore 14:10 del 27/10/2025 e l'udienza di convalida è stata fissata alle 15:30. Pertanto, al momento del deposito della richiesta di proroga e fino alla convalida il ricorrente era trattenuto sine titulo, in una condizione d'illegittima privazione della libertà personale.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, riguardo agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per omessa tempestiva comunicazione al difensore di fiducia dell'udienza di proroga. Richiama il testo della disposizione appena citata che esige che il difensore sia «tempestivamente avvertito» dell'udienza e osserva che tale adempimento, lungi dal costituire una mera formalità, garantisce un contraddittorio effettivo e una difesa tecnica adeguata. Lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato al difensore di fiducia, a mezzo pec, alle ore 15,13 del 27/10/2025, per un'udienza fissata appena 17 minuti dopo, alle ore 15,30 e osserva che un preavviso così irrisorio non è semplicemente intempestivo, ma equivale a una totale elusione della garanzia difensiva, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, citata nel ricorso.
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2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e degli artt. 13 e 111 Cost., per non essere stato riportato nel verbale di udienza l'orario di inizio. Tale omissione, in un procedimento che incide sulla libertà personale scandito da termini perentori, ad avviso del ricorrente non costituisce una mera irregolarità formale, ma integra una violazione che determina l'incertezza assoluta su un elemento essenziale dell'atto e del procedimento stesso.
2.4. Con l'ultimo motivo deduce la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e degli artt. 13 e 111 Cost. in punto omessa motivazione. Lamenta che l'uso del prestampato, compilato con scrittura quasi incomprensibile, denota la superficialità con cui è trattata la materia del trattenimento degli stranieri, dimenticando che si verte in materia di libertà personale e diritti umani. Deduce che il Giudice di Pace si sia limitato a ritenere la richiesta di proroga supportata da documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di identificazione, a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, non pronunciandosi sull'eccezione sollevata dal difensore né sulle concrete prospettive del rimpatrio dello straniero, tenuto conto che il Consolato della Tunisia, nei tre mesi di trattenimento, non ha mai riscontrato le richieste della Questura di Caltanissetta, come accade ormai da tempo nei confronti dei cittadini della Tunisia, che dopo vari mesi di trattenimento non vengono rimpatriati. La doglianza attiene alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte del Giudice di Pace richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
3. All'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, il Sostituto Procuratore generale ha richiamato la memoria depositata in data 7 novembre 2025 e chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
2. L'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - dopo avere previsto che «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi» stabilisce che «Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità
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ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi» e, ancora, che «Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per unal durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi». Sulla questione della tempestività delle proroghe questa Corte ha espresso il principio che qui si condivide e riafferma secondo cui è illegittimo, per violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri emesso dopo il decorso del termine iniziale della misura restrittiva o di quello successivamente prorogato, attesa l'esigenza di evitare soluzioni di continuità nella sequenza dei provvedimenti limitativi della libertà personale, e a nulla rilevando la presentazione, entro la scadenza di detti termini, dell'istanza di proroga del Questore, in quanto questa, essendo un mero atto di impulso, necessita del successivo provvedimento costitutivo del giudice (Sez. 1, n. 32354 del 30/09/2025, [...], Rv. 288528-01). In motivazione la Corte muovendo dal dato letterale della disposizione di cui all'art. 14, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998 e rimarcando la differenza tra il provvedimento di trattenimento (di competenza del Questore e convalidato dal Giudice di pace) e la proroga (di competenza del Giudice di pace, su richiesta dell'Autorità amministrativa) - è giunta alla conclusione che il provvedimento di proroga, e a fortiori la richiesta che lo precede, non possono che essere emessi entro la data di scadenza dell'originario provvedimento di trattenimento (se si tratta della prima proroga) o del precedente provvedimento di proroga, di tal che non vi sia soluzione di continuità nella sequenza dei provvedimenti limitativi della libertà personale».
3. Va altresì premesso che il termine di tre mesi dal trattenimento entro il quale è necessario che il Giudice di pace disponga la proroga, ai sensi dell'art. 14, comma 5, citato, dev'essere calcolato come avviene per le misure cautelari personali in deroga alla disciplina generale del computo dei termini (art. 14, secondo comma, cod. pen. e 172, comma 4, cod. proc. pen.) che prevede la non computabilità del dies a quo (Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, [...], Rv. 252883 01; Sez. 5, n. 14317 del 10/02/2010, [...], v. 246710 - 01; Sez. 5, n. 47979 del 21/10/2008, [...], Rv. 242943 01). Questa Corte, del resto, ha già chiarito che la decisione di convalida del trattenimento o della
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proroga produce un effetto dispositivo duplice che la rende assimilabile all'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 391 cod. proc. pen. e, al contempo, all'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale)» (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I. Rv. 287568 - 02).
4. Venendo al caso in scrutinio, l'esame degli atti indica che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero alle ore 10,50 del 27 luglio 2025, sicché in applicazione del principio appena richiamato - il termine di tre mesi è venuto a scadere il giorno 26 ottobre 2025, mentre il provvedimento di proroga del Giudice di pace è stato adottato all'udienza del 27 ottobre 2025 e, dunque, tardivamente.
5. Per le ragioni esposte il provvedimento dev'essere annullato e, poiché la proroga è stata disposta in un caso non consentito, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Questore di Caltanissetta per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Questore di Caltanissetta. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore EV TO
Il Presidente NO GI
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CORTE SUPREMA DI CION Prima Sezione Penale Dopositata in Cancelleria oggi Roma, i 12 NOV 2025
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