Sentenza 4 ottobre 2013
Massime • 2
La morte dell'indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilità di applicare la confisca a norma dell'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992 del bene che risultasse di valore sproporzionato rispetto ai redditi ed alle attività economiche dell'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la confisca potesse essere applicata nei confronti degli eredi).
L'acquisto del bene a titolo gratuito, (nella specie per donazione), rende impossibile la valutazione di sproporzione fra il valore del bene medesimo ed i redditi e le attività economiche dell'acquirente ai fini dell'eventuale confisca del bene a norma dell'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2013, n. 43776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43776 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE DO - Presidente - del 04/10/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1942
Dott. GALLO DO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 18240/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RO, nato a [...] il [...];
CO UI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 31/1/2013 del Tribunale per il riesame di Napoli;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere DO Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Pioletto Ugo, quale sostituto processuale dell'avv. Vincenzo Maiello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31/1/2013, il Tribunale di Napoli, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di CO RO e CO UI, imputati di usura continuata ed aggravata, avverso l'ordinanza emessa in data 28/11/2012 dal Tribunale di Nola, con la quale era stata rigettata l'istanza di dissequestro dei beni immobili, intestati ai predetti, enumerati alle lett. C) e D) del provvedimento ablativo reso in data 15/7/2011.
2. Il Collegio rilevava che il provvedimento 5/12/2011 con il quale il Tribunale per il riesame di Napoli, accogliendo l'appello degli interessati, aveva revocato la misura cautelare personale per carenza di gravi indizi, non era idoneo, in considerazione della sua motivazione, a far venir il requisito del fumus in relazione al delitto di usura continuata per il quale i prevenuti erano stati tratti a giudizio. Osservava, inoltre il Tribunale che il fatto che gli imputati avessero ricevuto gli immobili oggetto di sequestro per donazione dal padre CO DO premorto, non era idoneo a provare la lecita provenienza degli stessi, poiché costui - prima del decesso - risultava imputato di concorso con i figli nel reato di usura.
3. Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli interessati, per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deducono violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen. nonché violazione di legge con riferimento alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
4. Con il primo motivo deducono che il fumus non deve essere considerato in termini meramente astratti, essendo necessario un giudizio prognostico che renda plausibile la responsabilità degli imputati per l'ipotesi di reato contestata.
5. Con il secondo motivo deducono che il sequestro finalizzato alla confisca presuppone la sproporzione fra il valore del bene ed il reddito della persona imputata dei reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies ed eccepiscono che nel caso di specie il giudizio di sproporzionatezza non può essere formulato perché i beni sono stati ricevuti per donazione da parte de comune genitore dei ricorrenti. Ne gli acquirenti dei beni oggetto di sequestro potrebbero essere onerati di provare la legittima provenienza dei beni in testa ai loro danti causa, trattandosi di una "probatio diabolica".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto riguarda il secondo motivo, nei limiti di cui si dirà.
2. Occorre premettere che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710) - Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che: "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093).
3. In punto di diritto, inoltre, questa Corte ha statuito che la valutazione di insussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" per l'emissione del sequestro preventivo può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, nel quale sia stata rilevata l'inidoneità delle condotte contestate all'indagato ad integrare il reato ipotizzato, dal momento che l'esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa, che è invece requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 39249 del 25/10/2011 Cc. (dep. 28/10/2011) Rv. 251085).
4. Orbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato in punto di fumus non è ne' del tutto mancante, ne' apparente ed è coerente con il principio di diritto sopra richiamato in quanto, attraverso l'esame della motivazione del provvedimento de libertate ha correttamente escluso che tale motivazione abbia considerato inidonea alla commissione del reato la condotta dei prevenuti.
5. Per quanto riguarda il secondo il secondo motivo di ricorso occorre valutare se nella fattispecie sussistano i requisiti che legittimano la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa)
comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
6. In particolare le Sezioni Unite, con la sentenza Montella, hanno chiarito a proposito dei limiti intrinseci alla disposizione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, che:
- il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale;
il giudice non deve ricercare perciò un nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato;
- l'assetto normativo conferma che la confisca in esame costituisce una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 32 maggio 1965, n. 575;
- deve tuttavia tenersi presente che legislatore impiega il termine "sproporzione" e ciò rimanda ad un incongruo squilibrio tra guadagni e capitalizzazione questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza;
- la sproporzione così intesa è inoltre riferita "non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta, a volta acquisiti";
- la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale è dunque applicabile solamente quando risulti "la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall'altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi". Ne consegue che, potendo la confisca essere disposta soltanto nei limiti in cui vale la presunzione di illecita accumulazione, neppure la misura cautelare finalizzata alla sua realizzazione può cadere su quote del patrimonio che certamente si riferiscono a beni di cui è pienamente giustificata, anche pro parte, la legittima provenienza, dovendo i due istituti considerarsi "specularmente correlati sul piano dei presupposti" (C. cost. n. 18 del 1996). (Cass. Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004) Rv. 226490). 7. È stato poi ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n. 356 la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa; ma una volta fornita tale prova sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25728 del 05/06/2008 Rv. 240471; Sez. 6, Sentenza n. 45700 del 20/11/2012 Cc. (dep. 22/11/2012) Rv. 253816).
8. Nel caso di specie è pacifico che buona parte dei beni immobili oggetto di sequestro sono pervenuti ai ricorrenti in virtù di donazione ricevuta dal loro padre, CO DO. L'acquisto del bene per donazione rende impossibile la valutazione di sproporzione fra il valore dei beni ed i redditi e le attività economiche degli acquirenti, essendo la donazione una modalità di acquisto a titolo gratuito. Il fatto che il dante causa dei ricorrenti fosse coimputato nel delitto di usura potrebbe giustificare un rapporto di derivazione fra tali beni ed il reato, ma tale eventuale rapporto di pertinenzialità fra il bene ed il reato, da un lato non rileva ai fini del sequestro funzionale alla confisca ex art. 12 sexies poiché quello che conta è la sproporzione patrimoniale, dall'altro lato riguarderebbe soltanto la posizione del dante causa, CO DO, che non può essere definita per la morte dell'imputato e non si può estendere ai figli. Nel richiamare l'incriminazione concorsuale con i figli di CO DO per il reato di usura il Tribunale per il riesame ha considerato il possibile rapporto di pertinenzialità dei beni immobili in sequestro con l'attività delittuosa di usura ascritta a CO DO, RO e UI;
motivazione perfettamente logica ove si riferisse ad un sequestro eseguito ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 6 ma illogica se rapportata ai presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies. Senonché, con riferimento a CO DO, la morte dell'indagato, estinguendo il reato, fa venir meno la possibilità che la confisca possa avere luogo. Al riguardo questa Corte ha statuito che poiché in caso di proscioglimento non è consentita la confisca di beni a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, è illegittimo il provvedimento con cui sia rigettata l'istanza presentata dagli eredi di un imputato nei cui confronti sia stata dichiarata l'estinzione del reato per morte e volta alla restituzione di beni confiscati in forza della citata disposizione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17716 del 17/02/2010 Cc. (dep. 10/05/2010) Rv. 247067).
9. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Napoli che, in applicazione del principio di diritto sopra delineato dovrà valutare se sussistono i presupposti di cui all'art. 12-sexies, anche sotto il profilo del possesso dei beni immobili in questione per interposta persona fisica, provvedendo, nel caso contrario, ad ordinarne la restituzione agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013