Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 17716
CASS
Sentenza 17 febbraio 2010

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Massime1

Poiché in caso di proscioglimento non è consentita la confisca di beni a norma dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), è illegittimo il provvedimento con cui sia rigettata l'istanza presentata dagli eredi di un imputato nei cui confronti sia stata dichiarata l'estinzione del reato per morte e volta alla restituzione di beni confiscati in forza della citata disposizione. (Fattispecie concernente provvedimento di confisca disposto dal giudice dell'esecuzione e mai notificato all'interessato).

Commentario1

  • 1Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 17716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17716
Data del deposito : 17 febbraio 2010

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