Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
Poiché in caso di proscioglimento non è consentita la confisca di beni a norma dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), è illegittimo il provvedimento con cui sia rigettata l'istanza presentata dagli eredi di un imputato nei cui confronti sia stata dichiarata l'estinzione del reato per morte e volta alla restituzione di beni confiscati in forza della citata disposizione. (Fattispecie concernente provvedimento di confisca disposto dal giudice dell'esecuzione e mai notificato all'interessato).
Commentario • 1
- 1. Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 17716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17716 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 495
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 32726/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME PA N. IL 29/06/1950;
2) MO SS N. IL 11/08/1970;
avverso l'ordinanza n. 98/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
- che la Corte di Appello di Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da ME AO e TI OS, quali eredi di TI IL, avverso il provvedimento emesso dallo stesso giudice adito il 4 giugno 2008, che aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni beni oggetto di un provvedimento di sequestro adottato nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti del loro dante causa ed avanza dai predetti in ragione della circostanza in fatto che il suddetto procedimento, nei confronti del loro dante causa, era stato definito con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta morte dell'imputato, con conseguente insussistenza di uno dei presupposti per disporre la confisca di detti beni, e cioè una sentenza di condanna irrevocabile;
- che avverso tale provvedimento - che per quanto riguarda la mancata restituzione dei beni già di TI IL (un'autovettura, assegni, ecc.) risulta fondarsi sul rilievo che detti beni erano stati confiscati D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies in forza di un provvedimento ormai definitivo;
che sussisteva una sperequazione, accertata dai giudici di merito, tra il valore dei beni ed il provento di attività lecite degli imputati, giustificativa della confisca, non impedita dall'estinzione del reato per morte del reo, stante l'assimilabilità della confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies alla confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. - ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della ME e del TI, deducendone l'illegittimità, per erronea applicazione della legge penale, prevedendo il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies l'obbligatorietà della confisca solo in caso di condanna irrevocabile ovvero di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., e per erronea applicazione della legge processuale, in quanto nessun precedente provvedimento che disponeva la confisca dei beni sequestrati era stata mai notificato all'interessato in violazione dell'art. 6667 c.p.p., comma 4. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso, conformemente a quanto rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, è fondato e merita accoglimento;
- che fermo restando il preliminare rilievo che nel provvedimento impugnato manca qualsiasi specifica indicazione "relativamente ad una precedente decisione definitiva che disponeva la confisca" ed all'avvenuta sua comunicazione all'interessato, eventualmente preclusiva dell'esame della richiesta restituzione, la quale, del resto, è stata significativamente rigettata nel merito, rileva il collegio che la decisione del giudice dell'esecuzione non ha fornito una corretta risposta al quesito sollevato dai ricorrenti con l'istanza di restituzione dei beni sequestrati al proprio dante causa, che afferiva alla possibilità di disporre la confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies di ben di un imputato, anche in caso di estinzione del reato per morte del reo;
- che sul punto giova anzitutto rilevare che se pure l'estinzione del reato, deve ritenersi astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto dell'art. 210 c.p. e art. 236 c.p., comma 2, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte "nella nota sentenza n. 5 del 25 marzo 1993 massima n. 193120, ric. Carica ed altri, "per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento";
- che alla luce di tale condivisibile principio di diritto, va in effetti rilevato, con specifico riferimento alla fattispecie di cui è processo, che la confisca disposta D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies - come a ragione dedotto in ricorso e come altresì
rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale - presuppone in effetti una pronuncia di condanna o di applicazione pena per determinati titoli di reato, divenuta irrevocabile, laddove nei confronti di TI IL, come dato atto anche nell'ordinanza impugnata, tale condanna irrevocabile non sussiste;
che una conferma di tali considerazioni, la si ricava del resto, argomentando a contrario, anche da una recente decisione di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 27343 del 20 maggio 2008 massima n. 240584) nella quale si afferma che "la confisca di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" di cui all'art. 240 c.p. e gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmente a cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale e non quelli di natura reale", posto che nel caso in esame si versa in un'ipotesi di morte dell'imputato e non già di un condannato in via definitiva;
- che alle considerazioni sin qui esposte conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione perché individui i beni da restituire ed i soggetti interessati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010