CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 17040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17040 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difere [ Penale Sent. Sez. 1 Num. 17040 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 23/11/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del clott. Domenico A. R. Seccia, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 15 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione proposta dal difensore di NE AZ avverso l'ordinanza del 23 marzo 2021, con la quale il medesimo Tribunale aveva dichiarato inammissibile un'istanza presentata da NE AZ per ottenere la riabilitazione. 2. Il difensore di NE AZ ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi, avverso il citato provvedimento del 15 ottobre 2021. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato, perché emesso a seguito di udienza non preceduta dalla notifica del relativo avviso. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato, per apparenza e illogicità. La difesa afferma che l'organo giudicante si è limitato a riportare le ragioni esposte nel provvedimento, successivamente annullato dalla Corte di Cassazione, con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto una precedente istanza di riabilitazione, proposta nel 2016. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il prevenuto non avesse adempiuto l'obbligo di pagare le spese dei processi in esito ai quali era stato condannato né l'obbligazione civile derivante da reato nei confronti delle parti offese. Sostiene che non ha riportato alcuna condanna al pagamento delle spese di giustizia ed è comunque impossibilitato a pagare il dovuto, in quanto soggetto indigente. Sostiene, inoltre, che in epoca successiva al 2011 non ha mai tenuto alcun comportamento pregiudizievole, e non è stato mai fermato, neppure per un controllo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv. 244657 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, dalle attestazioni in atti emerge che la notificazione all'istante del decreto di fissazione dell'udienza, in esito alla quale il provvedimento qui impugnato venne emesso, è stata eseguita regolarmente tramite pec, con la quale l'avviso è stato consegnato al difensore, sia in proprio, sia in qualità di domiciliatario dell'istante. Il provvedimento, pertanto, non risulta viziato sotto tale profilo. 2. Con riguardo alle censure esposte nell'ambito del secondo e del terzo motivo di ricorso, è assorbente rilevare quanto segue. Il Tribunale di sorveglianza nota nel provvedimento ora impugnato che «il soggetto non è stato reperito e non è comparso (domiciliato presso l'indirizzo fittizio di via Modesta Valenti Roma), dunque non è possibile valutare in concreto l'effettiva impossibilità di adempiere né la condotta tenuta dal AZ negli ultimi anni, come previsto dall'articolo 178 co. 1 c.p., il quale nell'informativa CC Prima Porta 13.12.2020 è descritto come soggetto irrintracciabile e pericoloso». L'ordinanza, però, non reca una completa illustrazione degli elementi indicati nella richiamata informativa e, quindi, non consente di comprendere quali siano i dati oggettivi dai quali è stata tratta la valutazione in termini di pericolosità di NE AZ, né reca indicazioni circa la sussistenza di allegazioni difensive in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dai reati per i quali è stato condannato e di pagare le spese dei relativi processi. Il provvedimento, quindi, non risulta sorretto da congrua motivazione. 3. In conclusione, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 15 ottobre 2021 deve essere annullato con rinvio, disponendo il rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di sorveglianza, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difere [ Penale Sent. Sez. 1 Num. 17040 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 23/11/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del clott. Domenico A. R. Seccia, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 15 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione proposta dal difensore di NE AZ avverso l'ordinanza del 23 marzo 2021, con la quale il medesimo Tribunale aveva dichiarato inammissibile un'istanza presentata da NE AZ per ottenere la riabilitazione. 2. Il difensore di NE AZ ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi, avverso il citato provvedimento del 15 ottobre 2021. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato, perché emesso a seguito di udienza non preceduta dalla notifica del relativo avviso. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato, per apparenza e illogicità. La difesa afferma che l'organo giudicante si è limitato a riportare le ragioni esposte nel provvedimento, successivamente annullato dalla Corte di Cassazione, con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto una precedente istanza di riabilitazione, proposta nel 2016. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il prevenuto non avesse adempiuto l'obbligo di pagare le spese dei processi in esito ai quali era stato condannato né l'obbligazione civile derivante da reato nei confronti delle parti offese. Sostiene che non ha riportato alcuna condanna al pagamento delle spese di giustizia ed è comunque impossibilitato a pagare il dovuto, in quanto soggetto indigente. Sostiene, inoltre, che in epoca successiva al 2011 non ha mai tenuto alcun comportamento pregiudizievole, e non è stato mai fermato, neppure per un controllo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv. 244657 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, dalle attestazioni in atti emerge che la notificazione all'istante del decreto di fissazione dell'udienza, in esito alla quale il provvedimento qui impugnato venne emesso, è stata eseguita regolarmente tramite pec, con la quale l'avviso è stato consegnato al difensore, sia in proprio, sia in qualità di domiciliatario dell'istante. Il provvedimento, pertanto, non risulta viziato sotto tale profilo. 2. Con riguardo alle censure esposte nell'ambito del secondo e del terzo motivo di ricorso, è assorbente rilevare quanto segue. Il Tribunale di sorveglianza nota nel provvedimento ora impugnato che «il soggetto non è stato reperito e non è comparso (domiciliato presso l'indirizzo fittizio di via Modesta Valenti Roma), dunque non è possibile valutare in concreto l'effettiva impossibilità di adempiere né la condotta tenuta dal AZ negli ultimi anni, come previsto dall'articolo 178 co. 1 c.p., il quale nell'informativa CC Prima Porta 13.12.2020 è descritto come soggetto irrintracciabile e pericoloso». L'ordinanza, però, non reca una completa illustrazione degli elementi indicati nella richiamata informativa e, quindi, non consente di comprendere quali siano i dati oggettivi dai quali è stata tratta la valutazione in termini di pericolosità di NE AZ, né reca indicazioni circa la sussistenza di allegazioni difensive in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dai reati per i quali è stato condannato e di pagare le spese dei relativi processi. Il provvedimento, quindi, non risulta sorretto da congrua motivazione. 3. In conclusione, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 15 ottobre 2021 deve essere annullato con rinvio, disponendo il rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di sorveglianza, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.