Sentenza 5 aprile 2003
Massime • 1
In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina stabilita per le cc.dd. "organizzazioni di tendenza" dall'art. 4, legge n. 108 del 1990, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18, legge n. 300 del 1970 è applicabile alle associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione, non essendo necessario che dette attività presentino una "caratterizzazione ideologica", che pure può connotare alcune di esse (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha affermato che l'attività svolta dall'Associazione ricorrente - Associazione italiana per l'assistenza agli spastici - di "natura culturale" e consistente nella "promozione dello sviluppo della cultura dell'handicap" è riconducibile alla previsione dell'art. 4, legge n. 108 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI SEZIONE UNICA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TARTAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 645/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 29/01/01 - R.G.N. 625/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udita l'Avvocato TOMMASINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Messina confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 25 marzo 1938, che aveva accolto domanda proposta da IO NN contro il datore di lavoro, Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) - Sezione unica di Messina, per ottenere - previa declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento - pronunce consequenziali (al sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) di reintegrazione nel posto di lavoro, corresponsione di retribuzioni, risarcimento del danno. Per quel che ancora interessa, osservava, infatti, il giudice d'appello:
- Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.), pur essendo un ente a carattere non imprenditoriale, non può fruire di esonero dall'obbligazione reintegratoria, atteso che gli scopi dell'associazione, esplicati nell'art. 2 dello statuto ed orientati alta promozione dello sviluppo della cultura dell'handicap, non sono riconducibili ad alcuna delle finalità fissate dal primo comma dell'art. 4 (della legge n. 108 del 1990)" per le organizzazioni di tendenza, esonerate contestualmente dalla tutela reale;
- la sezione di Messina dell'Associazione occupa stabilmente più di quindici dipendenti, come emerge dalla documentazione prodotta (elenchi forniti dalla stessa sezione all'AUSL n. 5 ed all'assessorato alla sanità della Regione siciliana) - non avendo la stessa parte addotto elementi atti a suffragare in proprio assunto che sr trattasse di personale da assumere a seguito di un convenzione di ampliamento rimasta inattuata - nonché dall'informativa dell'Ispettorato del lavoro;
- il precetto intimato dal lavoratore - per il pagamento di somme a titolo di retribuzione - non implica disinteresse ne', tantomeno, rinuncia tacita alla reintegrazione - non essendo il lavoratore gravato di alcun onere ai fini della propria reintegrazione - e, peraltro, non reca l'opzione per l'indennità sostitutiva, per la quale aveva perso la facoltà in dipendenza del decorso del tempo;
- "le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante" Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) - Sezione unica di Messina.
Avverso la sentenza d'appello, la soccombente Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) - Sezione unica di Messina propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria. L'intimato non si è costituito nel giudizio di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 legge n. 300/70, 1 2 e 4 legge n. 108/90, 8 legge n. 604/66), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S) - Sezione unica di Messina censura la sentenza impugnata per avere negato che l'associazione ricorrente possa essere qualificata organizzazione di tendenza - come tale esclusa dal campo d'applicazione della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi- sebbene non avesse carattere imprenditoriale, siccome riconosce lo stesso Tribunale, ma fosse un ente morale senza fini di lucro, che - come risulta dallo statuto della stessa associazione - è costituita in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e "svolge ogni attività (.,..) utile al raggiungimento delle finalità e degli scopi indicati" contestualmente - quale la "promozione dello sviluppo detta cultura dell'handicap", che considera "basilare", e la promozione di "iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni dette persone con disabilita e della foro famiglia" - "senza fini di lucro", appunto, e "con assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 legge n. 300/70, 1, 2 e 4 legge n. 108/90, 8 legge n. 604/66), nonché vizio di motivazione (art. 360,
n.3 e 5, epe) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il numero dei propri dipendenti fosse superiore a quindici unità.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18, quinto comma, legge n. 300/70), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente censura fa sentenza impugnata per avere negato che controparte avesse rinunciato alla reintegrazione nel posto di lavoro, mediante l'opzione per l'indennità sostitutiva.
Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 91 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere posto a proprio carico le spese processuali. FI primo motivo di ricorso è fondato e raccoglimento, che ne consegue, assorbe gli altri motivi delle stesso ricorso.
2. Invero la tutela reale contro i licenziamenti illegittimi "di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n, 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge" 11 maggio 1990, n. 108) non trova applicazione - per espressa previsione (dell'art. 4 primo comma, seconda ipotesi, della stessa legge n. 104 del 1990), senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza (art. 3 cost.) nè altro principio o disposizione della costituzione (vedi Cass. n. 10640 del 2000) - "nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto".
Ai fini della configurazione di una organizzatone di tendenza - come tale esclusa, per quanto si è detto, dal campo d'applicazione della tutela reale - è necessario che sì tratti di datore di lavoro "non imprenditore", che svolga -"senza fini di lucro" - "attività di natura politica, sindacale culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto" (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n, 3353/94;
sez. lav. n. 13721/2001, 12926/99, 9237/98, 9734, 7690/95, 5832/94), a prescindere dalla caratterizzazione ideologica - per alcune delle stesse attività (culturali, appunto, e di Istruzione) - essendo quella caratterizzazione implicita, almeno di regola, per le altre attività (politica, sindacale, di religione o di culto). Non risulta, invece devoluta alfa decisione di questa Corte la questione concernente la rilevanza - parimenti al fine dell'esonero dalla tutela reale - della caratterizzazione ideologica - anziché neutra - delle mansioni assegnate al lavoratore licenziato (sul punto, vedi, in senso positivo, Cass. n. 13721/2001, cit. ed, in senso contrario, Cass. n. Cass. n. 9237/98, cit.). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita le censure, che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
Infatti il Tribunale nega la configurazione- come organizzazione di tendenza dell'associazione ricorrente, pur riconoscendone il "carattere non imprenditoriale", nonostante la "natura culturale" dell'attività, esercitata dall'associazione medesima, di "promozione dello sviluppo della cultura dell'handicap". L'accoglimento dello stesso motivo comporta - per il suo carattere, all'evidenza pregiudiziale - l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
3. Pertanto il primo motivo di ricorso dev'essere accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi.
Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata - in relazione al motivo accolto - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2003