Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/1998, n. 841
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Sentenza 13 marzo 1998

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In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando la corte di appello deve provvedere a pena di nullità con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., fissando udienza in camera di consiglio -come previsto dall'art. 718 cod. proc. pen.- e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/1998, n. 841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 841
    Data del deposito : 13 marzo 1998

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