Sentenza 13 marzo 1998
Massime • 1
In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando la corte di appello deve provvedere a pena di nullità con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., fissando udienza in camera di consiglio -come previsto dall'art. 718 cod. proc. pen.- e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/1998, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Paolo Fattori Presidente del 13.3.1998
1. Dott. Vito Savino Consigliere SENTENZA
2. " Silvana Iacopino " N. 841
3. " Mario Costantini " REGISTRO GENERALE
4. " SA IA " N. 45762/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LI RT NY nato a [...] il [...]
avvero l'ordinanza della Corte di Appello di Catania in data 24.10.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Iacopino Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Veneziano G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento in data 24.10.1997 la Corte di Appello di Catania rigettava l'istanza volta ad ottenere la revoca, ovvero la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta il 3.10.1997 dal Presidente della Corte di Appello eletta nei confronti di LI RT NY, dopo la convalida dell'arresto provvisorio dello stesso operato dalla Polizia Giudiziaria di Siracusa in esecuzione di richiesta dell'autorità giudiziaria statunitense perché condannato con sentenza definitiva del 15-6-1984 a sette anni di reclusione per associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti nonché per aggressione ad agente federale ed altro.
Proponeva ricorso per cassazione RT NY LI il quale innanzitutto deduceva la nullità del provvedimento di rigetto per inosservanza delle disposizioni concernente l'intervento e l'assistenza dell'imputato all'udienza camerale, non essendo stato dato avviso di questa alle parti e al difensore onde consentire la loro partecipazione. Rilevava, poi, che l'ordinanza, applicativa della misura coercitiva non era motivata e che la corte di appello, nel confermare con il rigetto della richiesta di revoca, il provvedimento coercitivo, era incorsa nello stesso vizio di carenza di motivazione. I giudici, inoltre, non avevano spiegato le ragioni per le quali sussisteva il ravvisato pericolo di fuga. Il ricorrente, infine, denunciava violazione di legge per travisamento dell'art. 19 della Convenzione di Ginevra del 29.4.1958, ratificata con L.8.12.1961, n. 1658. Motivi della decisione
La prima doglianza è fondata.
La corte di appello ha adottato le sue determinazioni, in ordine all'istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti della ricorrente, con ordinanza emessa de plano mentre, invece, avrebbe dovuto provvedere con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 CPP, fissando udienza in camera di consiglio e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.
La necessità di una decisione della Corte di appello a norma dell'art. 127 CPP si evince dal fatto che l'art. 718 CPP, il quale disciplina la revoca e la sostituzione delle misure coercitive applicate alla persona di cui è domandata l'estradizione, va posto in relazione con l'art. 714, co. 2, CPP. Questo prescrive, con riferimento alle dette misure cautelari, l'osservanza in quanto applicabili, delle disposizioni del titolo I del libro IV del vigente codice di rito, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280 CPP. È stato, quindi, operato dal legislatore un rinvio, per quanto qui interessa, anche all'art. 299 CPP che disciplina in via generale la revoca e la sostituzione delle misure coercitive, prescrivendo che il giudice provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Alla luce di quest'ultima disposizione, significativa appare la circostanza che il legislatore ha avvertito l'esigenza di specificare, nell'art. 718 CPP, che la Corte di appello decide sulla revoca sulla sostituzione della misura in camera di consiglio. L'espressa menzione della camera di consiglio sta ad indicare che con essa si è inteso fare riferimento all'art. 127 CPP, essendo questa la disposizione che disciplina nel vigente codice di rito il procedimento in camera di consiglio e la decisione emessa in questa. Nel codice del 1930, invece, la deliberazione dei giudici in camera di consiglio erano regolate dall'art. 153 che espressamente prescriveva che la decisione era adottata senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza l'intervento delle parti private e dei difensori, salva diversa disposizione di legge. Una conclusione diversa da quella sopra illustrata non farebbe comprendere le ragioni della precisazione, contenuta nell'art. 718 CPP, della decisione in camera di consiglio, dal momento che era sufficiente il rinvio, fatto dall'art. 714, co. 2, CPP, alla norma generale in materia di revoca e di sostituzione delle misure coercitive la quale, senza alcuna menzione della camera di consiglio, prevede unicamente la decisione sulla relativa richiesta con ordinanza vale a dire con provvedimento adottato de plano. Per altro, l'esigenza di fissare l'udienza in camera di consiglio può essere stata avvertita per la considerazione che contro le decisioni in materia di revoca della misura adottata nei confronti della persona della quale è stata chiesta l'estradizione è esperibile unicamente e direttamente il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, sent. 5251 del 12.1.1996, ric. Djakovre, Sez. 6, sent. 1649 del 25.8.1993, ric. Haonzi). Invece, avvero il rigetto della richiesta di revoca (o di sostituzione) delle misure disposte nei procedimenti penali pendenti davanti all'autorità giudiziaria italiana nei riguardi di soggetto diversi dall'estradando si può proporre appello al tribunale costituito ex art. 309 7^ co. CPP e contro le decisioni di questo è possibile ricorrere per cassazione.
L'impossibilità di impugnare il rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura applicata all'estradando innanzi al Tribunale dell'appello ben può spiegare e giustificare l'esigenza di fare adottare la decisione sulla richiesta detta con l'osservanza, delle forme previste dall'art. 127 CPP in quanto solo il procedimento in camera di consiglio consente di discutere nel merito la questione, con l'instaurazione del contraddittorio orale reso possibile dalla fissazione dell'udienza e degli avvisi alle parti e ai difensori. Nè puo volere l'obiezione che il legislatore, allorquando ha voluto che si procedesse con le forme previste dall'art. 127 CPP, ha espressamente manifestato tale intendimento, non apparendo detto rilievo decisivo.
Tal invero, non si è parlato di decisione in Camera di consiglio a norma dell'art. 127 CPP, perché si è ritenuto sufficiente, nel disciplinare la revoca o la sostituzione delle misure cautelari personali nei confronti dell'estradando, la sola indicazione della Camera di consiglio la quale, da una parte, costituiva deroga espressa all'osservanza dell'art. 299 CPP, a cui altrimenti si sarebbe dovuto fare rinvio ex art. 714, co. 2, CPP, e, dall'altra, comportava implicitamente un richiamo all'art. 127 CPP e alla disciplina da questo dettata per le deliberazioni in Camera di consiglio.
Poiché la mancata fissazione dell'udienza in Camera di consiglio e l'omessa notifica dell'avviso della data di celebrazione della stessa sono causa di nullità ex art. 127, co. 5, CPP, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania. Nell'accoglimento della doglianza sopra illustrata rimane assorbito l'esame delle ulteriori censure.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
Manda alla cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94, co. 1 ter, norme di attuazione del Codice di Procedura Penale. Così deciso in Roma, il 13 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1998