Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2011, n. 26703
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Sentenza 18 marzo 2011

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La sentenza non è compresa tra gli atti per i quali è previsto un obbligo di traduzione in lingua nota all'imputato che non comprenda la lingua italiana. (In motivazione la Corte ha precisato che l'obbligo di dare attuazione alla previsione dell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, tra i quali la sentenza, è esercitabile sino al 27 ottobre 2013).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2011, n. 26703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26703
    Data del deposito : 18 marzo 2011

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