Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
La mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può valere come indizio dell'avvenuta consumazione dell'illecito dell'abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, ma tale prova può essere comunque raggiunta sulla base di altri elementi come le modalità di tempo e di luogo della vendita, il confezionamento, il tipo di supporto utilizzato, l'assenza di loghi e marchi del produttore o l'utilizzo di copertine fotocopiate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2012, n. 45955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45955 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 15/11/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2722
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 7594/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IO N. IL 20/12/1972;
avverso la sentenza n. 11258/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 10/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per annullamento senza rinvio per il capo a); rigetto nel resto.
udito il difensore avv. Bonanni Bruno - Roma - sostituto processuale avv. Tarantino Rita.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 10.3.2011, ha riformato parzialmente, rideterminando la pena, la decisione con la quale, in data 6.11.2006, il Tribunale di Benevento aveva affermato la penale responsabilità di IO LE per i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 111 ter, artt. 648 e 474 c.p., per aver posto in commercio 117 CD e 31 DVD illecitamente duplicati o riprodotti privi del contrassegno SIAE e 20 capi di abbigliamento recanti marchi illecitamente contraffatti.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce che la Corte territoriale, senza considerare quanto stabilito con la sentenza 8.11.2007 della Corte di Giustizia CE, aveva fondato esclusivamente la propria decisione sulla mera mancanza del contrassegno SIAE, senza il conforto di altri elementi sintomatici dell'illecita duplicazione o riproduzione.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, osservando che la Corte del merito, operando un'indebita inversione dell'onere della prova, avrebbe preteso che fosse la difesa a dimostrare la lecita provenienza dei supporti magnetici caduti in sequestro.
4. Quanto al ricettazione rileva, con un terzo motivo di ricorso, che la insussistenza del reato presupposto farebbe venir meno anche tale ipotesi di reato, aggiungendo che l'acquisto dei supporti non originali integrerebbe, in ogni caso, un semplice illecito amministrativo.
5. Con quarto motivo di ricorso rileva, infine, il vizio di motivazione in relazione alla violazione di cui all'art. 474 c.p., osservando che la contraffazione dei marchi doveva ritenersi grossolana e, in quanto tale, non idonea a trarre in inganno l'acquirente finale.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
Occorre preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, peraltro non uniforme, ha escluso il valore probatorio o indiziario dell'illecita duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi alla semplice mancanza, sugli stessi, del contrassegno SIAE (Sez. 3, n. 24823, 21 giugno;
Sez. 3, n. 2376, 20 gennaio 2012;
2011; Sez. 3, n. 44892, 20 novembre 2009; Sez. 3, n. 27109, 4 luglio 2008; Sez. 7, n. 21579, 29 maggio 2008. Difformi Sez, 3, n. 34266, 27 agosto 2008; Sez. 3, n. 129, 8 gennaio 2009), È tuttavia evidente che, pur considerando irrilevante la mancanza del contrassegno predetto, l'abusiva duplicazione ben può essere agevolmente dimostrata dalla sussistenza di altri elementi quali, ad esempio, le modalità di tempo e di luogo della vendita, il confezionamento, il tipo di supporto utilizzato, l'assenza di loghi o marchi del produttore, l'utilizzo di copertine o locandine fotocopiate etc..
Date tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, la Corte territoriale non ha effettuato alcuna valutazione in tal senso e, come rilevato in ricorso, ha effettivamente attribuito alla difesa, del tutto indebitamente, l'onere di dimostrare la lecita riproduzione dei supporti magnetici o, comunque, l'assenza al loro interno di opere illecitamente riprodotte.
È infatti evidente che incombeva sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di configurabilità della violazione contestata.
Ne consegue che il vizio di motivazione denunciato è evidente e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sul punto, limitatamente al delitto di ricettazione, mentre il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter risulta ormai prescritto, tenuto conto anche dei periodi di sospensione dei termini.
7, Per quanto riguarda, invece, la violazione dell'art. 474 c.p., deve pervenirsi ad un diverso giudizio di infondatezza del motivo, avendo la Corte del merito fornito adeguata risposta alle doglianze mosse con l'atto di appello con riferimento alla specifica questione. Avuto infatti riguardo alle risultanze degli accertamenti, effettuati sui capi di abbigliamento sequestrati da personale esperto, i giudici del gravame hanno affermato che le difformità rilevate rispetto ai modelli originali non potevano ritenersi tali da non trarre in inganno l'acquirente finale, richiamando peraltro in modo pertinente la giurisprudenza di questa Corte.
Si è infatti avuto modo di osservare che ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 c.p., nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, bensì rileva solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore (v. sez. 2, n. 16821, 23 aprile 2008; sez. 5, n. 5237, 10 febbraio 2004). La sentenza appare dunque, sul punto, del tutto immune da censure. Va tuttavia rilevato che, avuto riguardo alla data di consumazione del reato (6.10.2003) lo stesso risulta prescritto in quanto, tenuto conto anche del periodo di sospensione, il termine massimo di prescrizione risulta spirato in data 5.9.2001.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto per essere il reato di cui all'art. 474 c.p. estinto per intervenuta prescrizione.
Sarà infine il giudice del rinvio a rideterminare la pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati previsti e puniti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter e art. 474 c.p. perché estinti per intervenuta prescrizione.
Annulla la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per il reato di cui all'art. 648 c.p.. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2012