Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
/02 44 REPUBBLICA ITALIA NA IN ME EL POP LO IT0 1 LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Foleiussion SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 1 R.G.N. 21339/99 Cron.3765 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Rep. 406 Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE IRDE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1-55 VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell'avvocato " 4 FEB. 2002 VINCENZO ZENO ZENCOVICH, che lo difende, giusta delega IL CANCELLIERE in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, con sede in Napoli, in persona dei suoi legali rappresentanti Dr. Leonardo Brunetti e Dr. Amerigo Gelli, in proprio e quale mandatario e procuratore della Società S.G.A. S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio2001 1954 dell'avvocato RENATO AMATO, difeso dall'avvocato -1- MARCELLO SEQUI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 202/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa il 12/03/99 e depositata il 26/05/99 (R.G. 148/98) udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 15/11/01 dal SEGRETO;
udito l'Avvocato Vincenzo ZENO ZENCOVICH;
udito l'Avvocato Renato AMATO (per delega Avv. M. SEQUI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 16.7.1993 DE AN convenne davanti al tribunale di Oristano il Banco di Napoli s.p.a., proponendo opposizione nei confronti del d.i. notificato il 28.6.1993, in virtu' del quale gli era stato intimato il del convenuto della somma di £.pagamento in favore fideiussore della s.r.l. Monteferru 117.430.264, quale Lattiero Casearia. Sosteneva l'opponente di non essere debitore della somma ingiunta, poiché in data 13.11.1992 aveva comunicato alla banca la revoca della fideiussione prestata il 13.1.1992, a garanzia dell'apertura di un conto corrente di corrispondenza, effettuata in favore della detta società; che il convenuto opposto, invece di congelare l'esposizione debitoria e di dedurre dall'ammontare del debito gli accrediti effettuati dalla debitrice principale sul conto corrente dopo la cessazione dell'operatività della fideiussione per effetto della revoca, aveva consentito al debitore di riutilizzare il fido, così da determinare un nuovo incremento del debito. Il Tribunale, con sentenza del 27.1.1998 rigettava l'opposizione. Proponeva appello l'DE. Resisteva il Banco di Napoli. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza depositata il 26.5.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte che, contrariamente all'assunto dell'appellante, i movimenti riportati sull'estratto conto nel periodo successivo alla revoca della fideiussione, erano costituiti non dal dedotto ulteriore riutilizzo del fido, ma dagli interessi maturati nel frattempo e dalle spese, non essendovi, invece nessun ulteriore accredito nei confronti della Monteferru. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'DE. Resiste con controricorso il banco di Napoli. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e 1941 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c. per aver riconosciuto alla banca creditrice il diritto a pretendere dal ricorrente la somma comprensiva sia del debito capitale sia degli interessi maturati dal momento del recesso alla dell'ingiunzione di pagamento. Secondo il notificazione ricorrente riconoscendo l'obbligazione del fideiussore estesa anche agli interessi convenzionali maturati successivamente al recesso, la sentenza impugnata ha ammesso una sorta di sopravvivenza al recesso della fideiussione. 9. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 e 1373 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che alla luce delle suddette norme la corte di merito avrebbe dovuto rilevare che l'obbligazione relativa alla corresponsione degli interessi convenzionali era venuta meno nei confronti del ricorrente con l'esercizio del recesso, per cui il saldo passivo doveva cristallizzarsi a quel momento in f. 103.991.441, mentre si è riconosciuto il diritto della banca a far valere il proprio credito nella misura di f. 117.430.264. 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1372 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo il ricorrente nel riconoscere alla banca il diritto di far valere anche la pretesa relativa alla corresponsione degli interessi convenzionali, maturati successivamente al ricorso, la sentenza impugnata aveva consentito che il dell'obbligazione venisse a dipendere dal merocontenuto arbitrio di una delle parti, cioè del creditore.
4. Ritiene questa corte che i suddetti tre motivi siano inammissibili. Infatti questi tre motivi hanno oggetto, sotto differenti profili, l'asserita violazione di legge da parte dell'impugnata sentenza, per non aver rilevato 5 l'illegittimità della pretesa del Banco di Napoli relativamente agli interessi convenzionali successivi dalla data di recesso del ricorrente. Sennonchè con l'atto di appello (come con l'atto di citazione) l'DE aveva solo censurato che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto in suo favore delle rimesse effettuate sul conto del debitore successivamente all'esercizio del recesso, consentendo che il correntista continuasse ad utilizzare ulteriormente il fido, in modo tale che non veniva ridotta, nonostante i versamenti effettuati, l'esposizione del fideiussore. Non risulta, invece, che l'DE abbia censurato, sotto i profili proposti con i suddetti motivi di ricorso, O anche sotto altri profili, la misura e la spettanza degli interessi convenzionali maturati successivamente al recesso. Ne consegue che detti motivi attengono a questioni nuove e come tali sono inammissibili.
5. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio, ovvero che, pur essendo rilevabili di ufficio, richiedano nuovi accertamenti fattuali (Cass. 29.3.1996; Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6428).
6. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1421 C.C. nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che, poiché la banca ha fatto in modo che si accrescesse il debito derivante dalla capitalizzazione degli interessi fino alla coincidenza con il massimale, nonostante il recesso già esercitato, ciò avrebbe dovuto indurre la corte di merito a dichiarare la nullità ab origine del contratto di fideiussione a norma degli artt. 1346 e 1421 c.c.. In ogni caso tale nullità deriverebbe anche dal fatto che nulla è stabilito in merito ai rapporti tra creditore e fideiussore al verificarsi del recesso di quest'ultimo. Trattandosi di nullità, secondo il ricorrente essa può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio.
7. Ritiene questa Corte che il suddetto motivo in parte è inammissibile ed in parte è infondato. Quanto alla prima censura, attinente alla riconoscimento del IN debito conseguente alla capitalizzazione degli interessi, vale quanto sopra già detto, in merito alla novità della questione. Q 7 Né questa causa di inammissibilità può essere superata con la considerazione che la censura è stata proposta sotto il profilo della nullità del contratto, in quanto essa accertamento fattuale, in meritopresuppone pur sempre un all'an ed al quantum degli interessi convenzionali nell'ambito della somma ingiunta, che non essendo stato richiesto al giudice di merito, non può essere effettuato da questa Corte. Quanto alla seconda censura essa è infondata. Infatti la mancata regolamentazione del rapporto tra fideiussore e creditore garantito nell'ipotesi di recesso del primo, non dà luogo a nullità del contratto di che detti rapporti, non fideiussione, ma comporta solo pattiziamente, sono regolati dai principi di regolati diritto in materia (cfr. Cass 8.8.1988, n. 4871).
8. Inammissibile è anche la censura (introdotta solo con la memoria) dell'impugnata sentenza per non aver rilevato la nullità del contratto per violazione delle norme imperative che vietano l'applicazione di tassi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Infatti anche questa censura, che presuppone accertamenti fattuali non consentiti a questa Corte, è stata introdotta per la prima volta in sede di legittimità. 49. 8 vaIl ricorso va, pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente per questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dal £. 200.000 = € 103 23 10323- resistente e liquidate in oponical £2.582,28 oltre £ cinquemilioni per onorario di avvocato, Così deciso in Roma, lì 15.11.2001. Garta fiducia Il Presidente Il cons. est. Antonio Segreto IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli oggi, A.kiπ1.02 IOANNELERECT Gina Casoli 109T 129.11 456T 3999 тот. 160, 10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 7...MAR.2002 Serie 4.. 160,10 .. vercate €.. CENTO ESSANTA/10. al n. p. Il Cigento Area Servizi, (Dott.ssa Ma Grecia PAFLAPPOT (euro Il Responsabile Servizio All Chudiziar 33330 T A R T E N (Dr. M. RACCOUN A R M ROMA