Sentenza 25 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL OA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO MARTELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
R.A.S., corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti Dr. Andrea Cerretti e Dr. Giorgio Riva, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
RI AT, IZ LV, NI LA, CARD-COMP ASS. RAMI DANNI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1858/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 4^ Civile, emessa il 14/10/98 e depositata il 13/07/99 (R.G. 1672/96);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Antonio LANZILLOTTA;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCORDACCHIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'8 marzo 1986, lungo la statale Nuova vigevanese, in territorio di Gaggiano, venivano coinvolti in un incidente stradale tre autoveicoli: un furgone guidato da IO NO, un'auto guidata da RI TI e un'altra auto, guidata da EN ET, il quale ultimo decedeva.
Il RI conveniva quindi in giudizio RD NA e EN UE, rispettivamente moglie e figlia del EN, nonché la S.p.A. Card, assicuratrice del medesimo, per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro.
Le prime due convenute replicavano che la responsabilità era tutta dell'attore, il quale, nel tentativo di sorpassare il furgone del IO, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, nella quale viaggiava regolarmente il EN.
Anche la società assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda. Nel giudizio interveniva il IO, esponendo la sua versione dell'incidente e chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la Riunione Adriatica di Sicurtà, assicuratrice del RI, e, nel merito, la condanna "di chi di ragione" al risarcimento dei danni da lui subiti. La R.A.S., chiamata in causa, si costituiva e a sua volta chiedeva di chiamare in causa le originarie convenute, per essere manlevata dalle pretese del IO.
Nel merito, instava per il rigetto della domanda di quest'ultimo. Con sentenza del 26 giugno 1995, il Tribunale di Milano dichiarava l'incidente dovuto alla colpa concorrente del RI e del IO, rispettivamente nella misura di quattro quinti e di un quinto;
condannava pertanto il IO a pagare al RI lire 20.890.000, oltre agli interessi dall'8 marzo 1986; rigettava la domanda del IO nonché quella del RI contro la società Card. La Corte d'Appello milanese ha confermato, con sentenza del 13 luglio 1999. Ricorre per la Cassazione il IO, articolando due mezzi d'impugnazione. Resiste con controricorso la sola Riunione Adriatica di Sicurtà.
Le parti hanno illustrato i rispettivi assunti con una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente lamenta la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del RI, inteso alla confessione che nell'incidente non si verificò alcun contatto tra i due veicoli, e della prova testimoniale, volta ad acclarare l'abituale spericolatezza del RI nella guida.
La motivazione con la quale la Corte ha negato tale ammissione non regge al vaglio della critica, giacché, contrariamente a quanto è scritto nella sentenza impugnata nella scia della relazione peritale, gli atti penali non offrono la prova "certa e incontestabile" dello scontro tra la IA guidata dal RI e il furgone guidato dal IO, il primo dei quali nemmeno ha mai peraltro detto di essere stato tamponato dal secondo.
Inoltre, con violazione degli artt. 1173 e 2059 c.c. e 185 c.p., è stato riconosciuto il diritto al risarcimento a favore del RI, sebbene questi sia stato dichiarato unico responsabile del sinistro, con sentenza definitiva, già prima della sentenza del Tribunale civile poi confermata in appello;
ed è stato nello stesso tempo disconosciuto il diritto al risarcimento a favore del IO, per i danni a lui derivati dallo stesso incidente, qualificato come fatto reato del RI. Anche se il IO avesse avuto una qualche responsabilità nell'incidente, nascerebbe per tutti i soggetti coinvolti l'obbligazione civile da illecito, ai sensi dell'art. 1173 c.c.. Col secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente si dilunga nella ricostruzione dell'incidente, per dimostrare che l'urto frontale tra l'LF EO e la IA non può essere avvenuto davanti al furgone e che quest'ultimo non ha potuto tamponare la IA.
L'unica vera versione è quella data dal IO ai carabinieri, l'unica compatibile con i dati oggettivi e le leggi della fisica e totalmente contrastante con la dinamica peritale, accolta come verità rivelata da tutti i giudici di merito, penali e civili. In conclusione, secondo il ricorrente, lo scontro tra le due auto non si è verificato dietro il furgone e neppure davanti ma a fianco di esso, onde nessun addebito di responsabilità può essere mosso al IO, cui vanno riconosciuti i danni conseguenti. Tutte queste censure sono infondate.
La sentenza impugnata, nel condividere la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di prime cure, ribadisce in termini di certezza che l'urto frontale tra l'auto del EN e quella del RI avvenne quando quest'ultima "aveva già sopravanzato il furgone del IO" e si trovava perciò "davanti al furgone", nella corsia di sorpasso, desumendo il particolare da due precise circostanze, "entrambe basate su dati oggettivi, verificati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso dell'istruttoria penale": che cioè il EN fu investito, dopo essere stato sbalzato fuori dalla propria vettura, dalla parte anteriore del furgone del IO, sulla quale furono trovate tracce di sangue, finendo poi sotto le ruote del medesimo;
e che, dopo lo scontro frontale, l'auto del RI deviò nella corsia di pertinenza del IO, dove fu urtata nella parte posteriore sinistra dalla parte anteriore destra del furgone del IO. E, a riguardo di quest'ultima circostanza, la Corte non manca di precisare che la prova dell'urto, fermamente negato dal IO, "è stata già acquisita in modo certo e incontestabile nel processo penale", dove "il perito pose detti due veicoli a contatto ed accertò che le parti ammaccate combaciavano perfettamente tra loro". Viceversa, seguita la sentenza, se, come pretende l'appellante, le due vetture fossero state "quasi in parallelo con il furgone" quando entrarono in collisione, o se addirittura, come pure sostenne il IO nel corso del processo penale, lo scontro frontale si fosse verificato "alle spalle" del furgone, "il EN (.) non sarebbe finito contro la parte anteriore del furgone del IO e il furgone non avrebbe urtato contro la parte posteriore dell'automobile del RI".
E dunque, in punto di corresponsabilità del IO nella produzione del sinistro, la Corte manifesta l'avviso che la stessa sia indiscutibile, per non avere il IO tenuto la propria destra, e, più precisamente, "per non avere ottemperato al disposto dell'art. 106 del codice stradale, il quale impone al conducente che viene sorpassato, oltre a tenersi il più possibile vicino al margine destro, di adeguare la propria velocità in modo da agevolare il compimento della manovra di sorpasso"; onde "se il IO avesse rallentato e comunque adeguato la propria condotta di guida nel senso dinanzi detto, il RI avrebbe potuto esaurire la propria manovra".
Quanto poi all'ulteriore istruttoria orale sollecitata dal IO, la Corte evidenzia la superfluità dell'interrogatorio formale nonché l'inammissibilità della prova testimoniale "per la genericità del riferimento a voci correnti circa le abitudini di guida del RI" e perché implicante "giudizi e valutazioni non demandabili ai testimoni".
Tutto ciò premesso, vale rammentare che, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno (cioè del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli conducenti che vi sono coinvolti, l'accertamento o l'esclusione del rapporto di causalità tra i singoli comportamenti e l'evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia completo, corretto e coerente dal punto di vista logico giuridico.
È noto altresì che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può non dare ingresso alle istanze istruttorie quando, in base agli elementi probatori già acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento (come nella specie quello dell'avvenuto contatto tra l'auto del RI e il furgone del IO) contrario a quanto si vorrebbe dimostrare;
e che i testimoni sono tenuti a deporre su fatti o circostanze oggettive, pertinenti all'oggetto della causa, e non possono esprimere apprezzamenti o giudizi, che competono unicamente al giudice. La surriferita motivazione, adeguata e congrua, esente, anche sul diniego della prova orale, da vizi logici o giuridici, e dunque incensurabile, viene pertanto vanamente oppugnata dal ricorrente il quale, sotto la parvenza di denunciare inesistenti errori di giudizio, sollecita in realtà, offrendo una propria ricostruzione dell'incidente difforme da quella accolta dal giudice di appello, una rivalutazione, nel senso da lui auspicato, del materiale probatorio, così introducendo, nella sede di legittimità, un'inammissibile istanza di riesame del merito della causa.
Quanto alle restanti censure del primo motivo, la condanna per omicidio colposo in danno del EN subita dal RI non impediva che, nel diverso rapporto tra il RI e il IO, quest'ultimo fosse dichiarato, in sede civile, responsabile, nella misura di un quinto, dei danni alla persona patiti nell'incidente dal primo, non ostando a tale accertamento del delitto di lesioni colpose e delle relative conseguenze civili, per la diversità dei soggetti e dell'oggetto, il giudicato penale intervenuto nei confronti del RI;
ne' potendo il IO invocare a suo favore il decreto di archiviazione pronunciato nel 1987 ai sensi dell'art. 74 c.p.p. allora vigente, del tutto privo di efficacia preclusiva dell'azione civile.
Ed infine, a conferma del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal IO contro "chi di ragione", la sentenza impugnata osserva che, "a parte la richiesta di danni morali, evidentemente improponibile per la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.", vengono dal IO esposti, "quali voci di danno,
esborsi che egli avrebbe subito per sostituire con un altro automezzo il furgone sottoposto a sequestro nel procedimento penale e per difendersi nel medesimo procedimento inizialmente avviato anche a suo carico". Non può pertanto il IO, concludono sul punto i giudici di appello, "pretendere di addossare ad altri questi esborsi, perché, lungi dall'essere stato ingiustamente incriminato per la morte del EN, anch'egli è corresponsabile del sinistro". Questa motivazione, che rappresenta l'unica "ratio decidendi" alla base del rigetto, non viene in nessun modo censurata dal ricorrente, ciò che rende la relativa pronuncia insuscettiva di riesame in questa sede.
Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente R.A.S. le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 100,00, oltre a euro 2.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004