Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7037
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di discordanza tra la copia e l'originale dell'atto di citazione, la prima prevale sul secondo, senza che sia necessario impugnare di falso la relata di notifica apposta su quest'ultimo, dovendosi garantire l'affidamento del destinatario sull'atto ricevuto,e gravando, pertanto,sull'attore l'onere di verificare la rispondenza all'atto originale della copia notificata per suo conto. Ne consegue, nell'ipotesi in cui quest'ultima non consenta, per la sua incompletezza, la cognizione di elementi essenziali relativi alla "editio actionis" ed alla "vocatio in ius", la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 cod.proc.civ.( Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima,la S.C. ha cassato la decisione del giudice pace impugnata in quanto la copia notificata dell'atto di citazione ,composta di due fogli e mancante di quello intermedio, risultava, per effetto di tale mancanza, priva, oltre che della completa esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, della stessa indicazione della data dell'udienza.)

Commentario1

  • 1L’indicazione della data dell’udienza di comparizione (art. 163, 3° co., n. 7, c.p.c.)
    Fabio Fiorucci · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7037
Data del deposito : 7 luglio 1999

Testo completo