Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
In caso di discordanza tra la copia e l'originale dell'atto di citazione, la prima prevale sul secondo, senza che sia necessario impugnare di falso la relata di notifica apposta su quest'ultimo, dovendosi garantire l'affidamento del destinatario sull'atto ricevuto,e gravando, pertanto,sull'attore l'onere di verificare la rispondenza all'atto originale della copia notificata per suo conto. Ne consegue, nell'ipotesi in cui quest'ultima non consenta, per la sua incompletezza, la cognizione di elementi essenziali relativi alla "editio actionis" ed alla "vocatio in ius", la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 cod.proc.civ.( Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima,la S.C. ha cassato la decisione del giudice pace impugnata in quanto la copia notificata dell'atto di citazione ,composta di due fogli e mancante di quello intermedio, risultava, per effetto di tale mancanza, priva, oltre che della completa esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, della stessa indicazione della data dell'udienza.)
Commentario • 1
- 1. L’indicazione della data dell’udienza di comparizione (art. 163, 3° co., n. 7, c.p.c.)Fabio Fiorucci · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7037 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTORAMA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FAÀ DI BRUNO 4, presso l'avvocato SERGIO SCICCHITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLO GIORGETTI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RA ZI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 196/96 del Giudice di pace di AREZZO, depositata il 12/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pirrongelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 novembre 1996, il Giudice di Pace di Arezzo, su opposizione di UN MB revocava il decreto ingiuntivo già nei suoi confronti emesso, su istanza della società Autorama r.l., per l'importo di L.
1.143.050 ritenendone provato l'avvenuto pagamento in data precedente all'ingiunzione.
Contro questa sentenza la srl Autorama, contumace in primo grado, ricorre ora per cassazione.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due connessi motivi della impugnazione, la società eccepisce la nullità del procedimento e della sentenza, conseguenti alla nullità dell'atto introduttivo perché "privo" - quantomeno nella copia notificatole - "degli elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo indicati all'art. 163 n. 7 e n. 4 ovvero (del) la data della udienza fissata dall'attore nonché parzialmente (de)gli elementi di fatto e di diritto della domanda della attrice opponente e (del)l'indicazione completa delle conclusione" Il ricorso è fondato.
In linea di principio, va ribadito, infatti, che in caso di discordanza fra la copia e l'originale dell'atto di citazione, la prima prevale sul secondo senza necessità di impugnare di falso la relata di notifica apposta su quest'ultimo (cfr. n. 12575/95), gravando, per un verso, sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia;
e dovendosi, per altro verso, garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato.
Ed ove la copia notificata - cui deve farsi quindi, ai detti fini, riferimento - non consenta, per la sua incompletezza la cognizione di elementi essenziali relativi alla editio actionis ed alla vocatio in ius, ne consegue la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163, 164 c.p.c.. Ciò appunto si è verificato nella fattispecie, poiché la copia dell'atto di citazione notificato alla Autorama - composta di due (soli) fogli, uniti da un timbro di congiunzione, opposto dal messo notificatore, e mancante (come risulta dal raffronto con l'originale, in atti) di un foglio intermedio -risultava, per l'effetto, priva, oltreché di una completa esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, della stessa indicazione della data di udienza: mancanza, quest'ultima sanzionata di per sè con la nullità dell'atto, per previsione espressa, dell'art. 164, primo comma, in relazione all'art. 163 n. 7 citt.
Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa allo stesso giudice di Pace di Arezzo, in persona di diverso magistrato ai fini dell'applicazione dell'art. 164, cpc., nuovo testo c.p.c., riferibile ratione temporis alla fattispecie ("Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione. . . ., ne dispone d'ufficio la rinnovazione. . ."). Al giudice di rinvio si demanda anche la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al giudice di pace di Arezzo, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999