Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera ai sensi dell'art. 733 cod.proc.pen., non è necessario che il reato riceva identico o analogo trattamento sanzionatorio nell'ordinamento italiano ed in quello straniero. (Fattispecie nella quale è stato deliberato il riconoscimento, per gli effetti di cui all'art. 12, comma primo, n. 1, cod.pen., di una sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di New York, con la quale un cittadino italiano è stato condannato alla pena detentiva di anni venti, per il reato di trasporto interstatale di beni rubati e ricettazione - detenzione di beni rubati attraverso frontiere statali, in violazione del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2007, n. 40883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40883 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 17/10/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1750
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 009665/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL UL, N. IL 25/06/1935;
avverso sentenza del 30/11/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, di rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza camerale del 30 novembre 2006, la Corte di Appello di Roma ha dato riconoscimento per gli effetti di cui all'art. 12 c.p., n. 1, (recidiva e pena accessoria: interdizione perpetua dai pubblici uffici) a quella emessa l'I 1.4.1989 dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Sud di New York, con la quale il cittadino italiano AL AO è stato condannato alla pena detentiva di anni venti con espulsione dal territorio, per il reato dì trasporto interstatale di beni rubati e ricettazione/detenzione di beni rubati attraverso frontiere statali, in violazione del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti.
2. Avverso il riconoscimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AL, deducendo:
1) violazione dell'art. 733 c.p.p., lett. b), Manifesta insufficienza ed illogicità della motivazione addotta sul punto:
A) in relazione al principio di proporzione e dì legalità della pena (art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., comma 1 e 3; art. 7 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;
art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici);
B) in relazione al principio di correlazione fra accusa e sentenza ed alla presunzione di non colpevolezza (art. 24, comma 2, e art. 111 Cost., comma 3; art. 5, comma 3, della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;
art. 14, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici);
2) assoluta mancanza di motivazione in ordine ai profili dedotti dalla difesa in merito ai presupposti di cui all'art. 733 c.p.p., lett. e) e d).
Trattasi, in sintesi, di doglianze che in alcun modo attengono all'esistenza dei reati contestati e alla responsabilità di chi li ha commessi, quanto sostanzialmente al principio di proporzionalità nella commisurazione della pena comminata dal giudice statunitense. Come pertinentemente rilevato dal P.G. presso questa Corte nella requisitoria in atti, gli eventuali vizi che hanno preceduto la decisione definitiva dell'autorità giudiziaria statunitense, non possono avere alcun riscontro in questa sede, venendo solo in rilievo la disposizione prevista dell'art. 733 c.p.p., lett. e), secondo cui la sentenza straniera non può essere riconosciuta se non è stata pronunciata in esito a un processo garantista (caratterizzato cioè da indipendenza e imparzialità del giudice, e dal concreto riconoscimento del diritto di difesa dell'imputato);
Nonché la disposizione prevista dalla lettera e) dello stesso articolo, secondo cui il riconoscimento non può essere dato se il fatto oggetto della sentenza straniera non è previsto come reato dalla legge italiana. Sotto il profilo penale sostanziale, quindi, l'unico requisito richiesto per il riconoscimento è che il fatto contestato all'imputato sia configurato come reato, sia nell'ordinamento italiano sia in quello straniero. Non è invece richiesto che il reato riceva identico o analogo trattamento sanzionatorio nei due ordinamenti.
Sotto il profilo processuale, invece, è richiesto soltanto che il processo penale straniero rispetti le garanzie fondamentali della giurisdizione. Nella fattispecie, si ha che:
- i fatti per i quali è stata pronunciata sentenza sono previsti come reato dalla legge italiana (art. 648 c.p., dal cui trattamento sanzionatorio possa derivare gli stessi effetti per i quali è stata avanzata la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera);
- per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona non risulta che sia stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile o sia in corso nello Stato procedimento penale.
Fondatamente, sono stati, pertanto, riconosciuti dalla Corte territoriale i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della sentenza penale straniera in riferimento. Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007