Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
In materia di abuso di ufficio, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che risulti lesiva del buon funzionamento e della imparzialità dell'azione amministrativa rileva alla duplice condizione che contrasti con norme specificamente mirate ad inibire o prescrivere la condotta stessa (non potendosi annettere rilevanza, a tale proposito, a disposizioni genericamente strumentali alla regolarità del servizio), e che dette norme presentino i caratteri formali ed il regime giuridico della legge o del regolamento (fattispecie nella quale è stata esclusa la sussistenza del reato per il fatto dell'agente postale che aveva accettato e spedito una raccomandata oltre l'orario di lavoro: la Corte ha escluso la pertinenza delle norme generali di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 sul rispetto dell'orario di lavoro e sull'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene, nel contempo rilevando come il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", formalizzato con D.P.C.M. 28 novembre 2000 e specificamente preclusivo di prestazioni non accordate alla generalità degli utenti, non sia stato emanato nelle forme previste per i regolamenti governativi dall'art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400).
Commentario • 1
- 1. Abuso d’ufficio: per un approccio “eclettico”Raffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. – 2. I limiti del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. – 3. Una possibile ipotesi de jure condendo. – 4. Conclusioni. * * * 1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. Con l'auspicato superamento dell'emergenza determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, nell'ambito del più vasto e articolato dibattito teso all'individuazione delle misure necessarie ad agevolare la ripresa dell'economia dopo il blocco di pressoché tutte le attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia , è tornato ancora una volta ad affacciarsi il tema della possibile riforma del delitto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2001, n. 45261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45261 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 24/09/2001
Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 1044
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 3150/2001
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NI VA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 26 settembre 2000 della corte d'appello di Torino, che ha confermato la sentenza 8 aprile 1999 del tribunale di Pinerolo, con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici di pari durata e sospensione condizionale della pena, per il delitto di cui all'art. 323 CP, commesso in Pinerolo il 22.12.1995;
udita la relazione del Cons. Dott. Renato Fulgenzi,
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con estensione alla coimputata non ricorrente IN MA TA,
udito il difensore del ricorrente, avv. Mario Contaliti del foro di Roma.
OSSERVA
VA IC è stato ritenuto colpevole di abuso d'ufficio, per avere, quale impiegato presso l'ufficio postale di Pinerolo, su richiesta di MA TA AM che come titolare di un bar intendeva fare domanda per l'assegnazione di una delle autorizzazioni a somministrare di alimenti e bevande messe a concorso dal comune di Pinerolo, effettuato personalmente le operazioni di accettazione, registrazione ed immissione nella casella postale del comune della lettera raccomandata contenente la domanda della AM (lettera che era stata aperta e protocollata in anticipo rispetto ad altre 36 raccomandate pervenute all'ufficio postale nello stesso giorno) causando in tal modo il mancato rispetto del criterio di selezione stabilito dall'amministrazione comunale nel bando di concorso. Il difensore del ricorrente deduce:
che il IC, a seguito della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, non poteva considerarsi ne' pubblico ufficiale ne' incaricato di pubblico servizio;
che la sentenza impugnata non spiegava perché fosse contrario all'interesse dell'amministrazione postale che un suo dipendente avesse fatto partire in tempi celeri la lettera raccomandata, e per tale motivo si fosse recato in ufficio fuori dell'orario di servizio;
che la normativa sull'orario suddetto (art. 14 DPR 10.1.1957 n. 3) non poteva essere utilizzata per censurare penalmente il funzionario che aveva posto in essere il comportamento sopra descritto;
che nessuna rilevanza avrebbe dovuto riconoscersi alla disposizione interna con la quale si proibiva al personale addetto all'ufficio postale di Pinerolo di accedere ai luoghi di lavoro fuori dell'orario di servizio;
che la collusione tra il privato ed il pubblico funzionario non può essere dedotta, come era avvenuto nella fattispecie, dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo ed il compimento del da parte del secondo del presunto atto illegittimo;
che nel caso in esame non vi era prova o indizio circa la previa conoscenza, da parte del IC, delle istruzioni contenute nel bando di concorso.
Con una memoria integrativa in data 18.9.2001 la difesa del ricorrente, mentre ribadisce che non è configurabile a carico del dipendente di un ufficio postale ne' la qualifica di pubblico ufficiale ne' quella di incaricato di servizio, rileva come anche sotto il profilo della violazione degli artt. 13 e 14 del DPR 10.1.1957 n.
3 - peraltro abrogati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) - nel fatto contestato al IC non era configurabile il delitto di abuso d'ufficio per mancanza del presupposto della violazione di norme di legge o di regolamento.
Il ricorso appare fondato, per le considerazioni che seguono. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, (Sez. 6^, 9.7.98, Volpi, rv. 211571; Sez. 6^, 10.6.99, Billè, rv. 215208) anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio alla produzione affidata all'Ente Poste - senza che abbia alcun rilievo la possibilità che alcune attività possano essere gestite in regime di concessione amministrativa, non venendo meno la funzione e il ruolo di pubblico interesse dei menzionati servizi - sia per la funzione pubblica che, in relazione all'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) assume il mezzo di raccolta, di trasporto e distribuzione della corrispondenza.
La corte d'appello ha però erroneamente ritenuto di dover condividere la pronuncia del tribunale (secondo il quale la condotta del IC aveva violato l'art. 14 del DPR 10.1.1957 n. 3 in tema di rispetto dell'orario di lavoro prescritto) quando all'obiezione difensiva per cui la norma in questione, diretta a sanzionare e reprimere eventuali assenze ingiustificate attraverso la prescrizione di un periodo temporale di esercizio della prestazione lavorativa, non avrebbe potuto essere utilizzata per censurare penalmente il comportamento del funzionario che avesse raggiunto l'ufficio fuori dall'orario di lavoro, ha risposto che il principio del rispetto dell'orario di lavoro deve essere interpretato in relazione al disposto dell'art. 13, primo comma DPR citato ("L'impiegato deve prestare tutta la sua opera ... curando ... l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene") e cioè nel senso che la presenza del soggetto sul luogo di lavoro fuori delle ore di servizio può essere giustificata solo da esigenze strettamente e direttamente collegate al soddisfacimento del predetto interesse. Al riguardo va ricordato che l'art. 323 CP, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 16.7.1997 n.234, non punisce più tutti i comportamenti che concretizzano un uso illegittimo dei poteri funzionali, o un illegittimo esercizio dei compiti inerenti ad un pubblico servizio, e di conseguenza ledono il buon funzionamento o l'imparzialità dell'azione amministrativa.
E così nel caso inverso, in cui un Sindaco aveva ingiunto al messo comunale di ritardare la notifica della revoca di una concessione edilizia in sanatoria al fine, secondo l'accusa, di consentire al concessionario di ultimare le opere abusive, questa Sezione (28.11.97 Aguzzi, rv. 211951) ha confermato la valutazione della corte d'appello circa la insussistenza di una disposizione di legge o di regolamento che imponesse tale adempimento entro un termine specifico.
Non è sufficiente, in base alla norma vigente, che la disposizione violata sia genericamente strumentale alla regolarità dell'azione amministrativa (sarebbe il caso degli artt. 13 e 14 del citato DPR 10.1.1957 n. 3, se la loro applicazione alla condotta incriminata non avesse costituito una macroscopica forzatura) ma occorre che una norma avente i caratteri formali ed il regime giuridico della legge o del regolamento, vieti puntualmente il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
Una puntuale definizione del tipo di comportamento tenuto dal IC si può trovare nell'art. 8/1 (Imparzialità) del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" - emanato prima dal ministro per la funzione pubblica con D.m. 31 marzo 1994 (pubblicato sulla G.U. n. 159 del 28.6.94) e poi dal Presidente
del Consiglio dei ministri con D.P.C.M. 28 novembre 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001) il quale recita: il dipendente, nell'adempimento dell'azione amministrativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
Il Codice di comportamento in questione non è stato però emanato nelle forme previste per i regolamenti governativi dall'art. 17 della L. 23.8.1988 n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sicché deve concludersi che lo svolgimento di compiti inerenti al servizio postale con modalità tali da costituire violazione del dovere di imparzialità, mentre può costituire illecito disciplinare, non integra la fattispecie legale del reato di abuso d'ufficio. La sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste nei confronti di VA IC, con effetto estensivo nei confronti della coimputata AN MA AM, non ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di AM MA TA, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2001