Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUB00254/01 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 10138/98 Rel. Consigliere Cron.4 01 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Ud.24/05/00 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 575 SENTENZA dal Sig. . diritti O GEN. 2001 per diritti sul ricorso proposto da: it IL CANCELLIERE INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale While هو rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CANCELLERIA dagli avvocati CATANIA ANTONINO, NOTO ANTONIO VINCENZO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OL BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato OS UFFICIO COPIE FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in Rilasciata copia legale 2000 ali sk. INAILSig. per diritti L. $ 2636 atti;
9 FEB 2001 " IL CANCELLIERE -1- 0 CORTE SUPREMA-DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale · controricorrente - al Sig. OS avverso la sentenza n. 199/98 del Tribunale di ANCONA, per diritti L. -9 FEB. 2001 depositata il 23/02/98 R.G.N. 3096/95; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito l'Avvocato OS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso eper il rigetto del ricorso. thiles I -2- " SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24 maggio 1991 al Pretore di Ancona, giudice del lavoro, UR BR assumeva di aver contratto malattia professionale, nella specie dermatite da contatto, e chiedeva l'accertamento della stessa e la condanna dell'INAIL alla costituzione in suo favore della relativa rendita, con decorrenza ed accessori come per legge. Resistente il convenuto, che contestava la sussistenza di postumi permanenti, trattandosi di malattia a carattere acuto e non cronico, il giudice adito, espletata C.T.U., rigettava la domanda ritenendo che la patologia non avesse M iles origine professionale. All'esito dell'appello della soccombente, che produceva anche un elaborato del proprio consulente, il Tribunale del luogo, acquisita nuova C.T.U., riformava la pronuncia di primo grado con decisione del 23.2.1998, accogliendo integralmente le istanze della assicurata. Ritenevano i giudici di merito che le conclusioni del proprio ausiliare, sorrette da congrua e convincente motivazione, immune da errori o vizi logici, anche con riferimento al dissenso 3 con il C.T.U. di primo grado, potevano condividersi appieno, e dunque tali da porle a supporto della sentenza di riforma. Avverso detta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
resiste la UR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del T.U. n.1124/1965; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (artt. 132 n.4 codice di rito e 118 Disp. Att. medesimo codice); il tutto con LE riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce, in sintesi, che elemento essenziale per l'applicazione dell'art. 74 del T.U. citato è la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa generica, e non specifica, e, d'altronde, la dermatosi allergica è suscettibile di remissione a seguito di allontanamento dall'agente nocivo e sensibilizzante, sicchè, qualora la patologia non sia cronica ed indipendente dal contatto con materie scatenanti, dà luogo soltanto ad una invalidità temporanea e non permanente parziale, posto che lo stato predisponente, agente come fattore concorsuale della ricaduta in allergie cutanee, non può definirsi malattia in senso tecnico, ai sensi della norma menzionata;
di guisa che il Tribunale non solo non ha applicato tali le principi, ma ha recepito acriticamente conclusioni del proprio ausiliare, senza coordinarle con gli stessi. Aggiunge che i giudici di merito hanno affermato che il contatto con gli agenti nocivi può portare alla cronicizzazione, senza peraltro stabilire se questa si fosse verificata O meno nella specie, errando, altresì, nell'attribuire rilevanza decisiva al profilo potenziale della dermatite, qualificandola malattia professionale ▼ معسل invalidante in modo permanente, senza tener conto della reversibilità della stessa con dagli agentil'allontanamento del lavoratore irritanti. Conclude osservando che, disposto detto con adibizione del soggetto adallontanamento, altra attività ed attesi i conseguenti risultati positivi sul piano patologico, la incapacità lavorativa va qualificata del tutto specifica, e transitoria, e dunque inidonea ai fini assicurativi pertinenti. Le doglianze vanno ritenute infondate in tutte le direzioni esplicitate. Non è dubbio che difetta di motivazione e viola i principi di diritto evidenziati la sentenza che, non cogliendo il contrasto tra due o più consulenze tecniche disposte di ufficio, aderisca all'una od all'altra senza specificare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente talune, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre;
precisandosi, peraltro, che siffatto procedimento valutativo presuppone la معسوم identicità od omogeneità delle situazioni patologiche tecnicamente valutate dalle contrastanti consulenze, come verificatosi nella specie, laddove esso non si impone nella diversa ipotesi in cui, successivamente al primo accertamento peritale, intervenga un fattore novativo morboso, ovvero un aggravamento di quello eprecedente, non valutato in prime cure determinante in ordine al responso demandato al secondo ausiliare. Nel caso in esame, come puntualizzato analiticamente dal Tribunale e ricorrendo pacificamente la prima delle due alternative disposta in sede di appello,cennate, la C.T.U. contestando validamente le conclusioni cui era pervenuta la prima perizia e sui singoli punti, ha evidenziato esaustivamente i profili nocivi del lavoro espletato dalla UR ed ha applicato correttamente i principi di diritto richiamati in ricorso, concludendo, con ampia e specifica motivazione, che trattasi di vera e propria malattia, ai sensi dell'art. 74 T.U. n.1124/65; ha affermato che il lavoro nocivo accertato, ove protratto per lunghi anni come nella specie, può portare alla sua cronicizzazione (e detto responso non è stato dato in via ipotetica, come sostenuto dal ricorrente, ma in via rafforzativa rispetto alle successive conclusioni afferenti all'aspetto cronico della patologia, chè altrimenti questo non ne risulterebbe adeguatamente supportato); ha stabilito, correlativamente, che trattasi di incapacità lavorativa generica, indipendente ormai dall'eventuale allontanamento dall'attività nociva e con caratteristiche di malattia permanente. Né, d'altronde, i giudici di merito hanno recepito tali conclusioni apoditticamente, ma, 7 ritenendone la fondatezza in relazione all'ampia, logica e rigorosa motivazione tecnica del proprio ausiliare, riportata in sentenza e condividendone 量 la impostazione e le argomentazioni ineccepibili, 2 ne hanno condiviso altresì la valenza decisoria ragionatamente, senza lasciare spazio ad un controllo di legittimità negativo, attesa la linearità dell'iter argomentativo percorso. A fronte di siffatto ponderoso ed inequivoco materiale probatorio, l'Istituto si è limitato a fornire mere prospettazioni ipotetiche contrarie, come tali inidonee a supportare il proprio assunto valutazione ed a scalfire ladi diversa approfondita valutazione tecnico-giuridica dei les giudici di merito. nonNe consegue che la sentenza impugnata appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi denunciati;
per l'effetto il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'Istituto soccombente come pur risultando il controricorsoda dispositivo - inammissibile perché tardivamente presentato - peraltro limitatamente alla attività defen svolta dal difensore in udienza e con distrazione 8 dell'onorario in suo favore, siccome antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L. 14000 oltre all'onorario difensivo, liquidato in L.2.000.000, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Agostini, antistatario. Roma, 24 maggio 2000 Il Presidente: УчениеVincenzo Fresse معها مسبوعية II Cons. estensore: Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 10 GEN. 2001 Oggi, M CASS IL COLLABORATORE I , D E ANCELLERIA R LLO SSA DI P U 10 DI BO , TA T. E N O 533 I SPESA R * STA ELL'A . PO N N D G 11-8-73 IM SI O A A SEN D D , E ESENTE I ISTRO A E G IRITTO G REG E L D A ELL O D